STUDIO AVVOCATO PENALE: Codice Penale
LIBRO SECONDO TITOLO IX BIS - Dei delitti contro il sentimento per gli animali Art. 544-bis. Uccisione di animali. Chiunque, per crudelta` o senza necessita`, cagiona la morte di un animale e` punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi. Art. 544-ter. Maltrattamento di animali. Chiunque, per crudelta` o senza necessita`, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche e` punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena e` aumentata della meta` se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale. Art. 544-quater. Spettacoli o manifestazioni vietati. Salvo che il fatto costituisca piu` grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali e` punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La pena e` aumentata da un terzo alla meta` se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per se` od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale. Art. 544-quinquies. Divieto di combattimenti tra animali. Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrita` fisica e` punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena e` aumentata da un terzo alla meta`: 1) se le predette attivita` sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attivita` sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma e` punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma e` punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. Art. 544-sexies. Confisca e pene accessorie. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, e` sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. E` altresi` disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attivita` di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta e` pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attivita`. In caso di recidiva e` disposta l'interdizione dall'esercizio delle attivita` medesime.
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