STUDIO AVVOCATO PENALE: Codice Penale
LIBRO SECONDO TITOLO IV - Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pieta` dei defunti Capo I - Dei delitti contro le confessioni religiose [402. Vilipendio della religione dello Stato. (1) Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato e` punito con la reclusione fino a un anno.] (1) La Corte Costituzionale con sentenza n. 508/2000 ha dichiarato l'illegittimita` costituzionale del presente articolo. Art. 403. Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone. Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, e` punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto. Art. 404. Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose. Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, e` punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto e` punito con la reclusione fino a due anni. Art. 405. Turbamento di funzioni religiose del culto di unaconfessione religiosa. Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, e` punito con la reclusione fino a due anni. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni. [Art. 406. Delitti contro i culti ammessi nello Stato. (1) Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato e` punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena e` diminuita.] (1) Articolo abrogato dall'art. 10 della Legge 24 febbraio 2006, n. 85. Capo II - Dei delitti contro la pieta` dei defunti Art. 407. Violazione di sepolcro. Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna e` punito con la reclusione da uno a cinque anni. Art. 408. Vilipendio delle tombe. Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, e` punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Art. 409. Turbamento di un funerale o servizio funebre. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 405, impedisce o turba un funerale o un servizio funebre e` punito con la reclusione fino a un anno. Art. 410. Vilipendio di cadavere. Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri e` punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalita` o di oscenita`, e` punito con la reclusione da tre a sei anni. Art. 411. Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere. Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, e` punito con la reclusione da due a sette anni. La pena e` aumentata se il fatto e` commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia. Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volonta` del defunto. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalita` diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, e` punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 2.582 a euro 12.911. Art. 412. Occultamento di cadavere. Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, e` punito con la reclusione fino a tre anni. Art. 413. Uso illegittimo di cadavere. Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, e` punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516. La pena e` aumentata se il fatto e` commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato, occultato o sottratto.
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