STUDIO AVVOCATO PENALE: Codice Penale
LIBRO SECONDO TITOLO VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio Capo I - Dei delitti contro l'economia pubblica Art. 499. Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione. Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o far venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, e` punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a euro 2.065. Art. 500. Diffusione di una malattia delle piante o degli animali. Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, e` punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione avviene per colpa, la pena e` della multa da euro 103 a euro 2.065. Art. 501. Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio. Chiunque al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, e` punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822. Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate. Le pene sono raddoppiate: 1) se il fatto e` commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri; 2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo. Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto e` commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici. Art. 501-bis. Manovre speculative su merci. Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attivita` produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessita`, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, e` punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822. Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell'esercizio delle medesime attivita`, ne sottrae all'utilizzazione o al consumo rilevanti quantita`. L'autorita` giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle merci, osservando le norme sull'istruzione formale. L'autorita` giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata delle merci stesse nelle forme di cui all'articolo 625 del codice di procedura penale. La condanna importa l'interdizione dall'esercizio di attivita` commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell'autorita` e la pubblicazione della sentenza. [Art. 502. Serrata e sciopero per fini contrattuali. (1) Il datore di lavoro, che, col solo scopo d'imporre ai suoi dipendenti modificazioni ai patti stabiliti, o di opporsi a modificazioni di tali patti, ovvero di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende o uffici, e` punito con la multa non inferiore a lire due milioni. I lavoratori addetti a stabilimenti, aziende o uffici, che, in numero di tre o piu` abbandonano collettivamente il lavoro, ovvero lo prestano in modo da turbarne la continuita` o la regolarita`, col solo scopo di imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli stabiliti, ovvero di opporsi a modificazioni di tali patti o, comunque, di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sono puniti con la multa fino a lire duecentomila.] (1) La Corte costituzionale con sentenza 4 maggio 1960, n. 29 ha dichiarato l'illegittimita` costituzionale del presente articolo. Art. 503. Serrata e sciopero per fini non contrattuali. (1) Il datore di lavoro o i lavoratori, che per fine politico commettono, rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente, sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a euro 1.032, se si tratta d'un datore di lavoro, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a euro 103 se si tratta di lavoratori. (1) La Corte costituzionale con sentenza n. 290/1974 ha dichiarato l'illegittimita` dell'art. 503 c.p., nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranita` popolare. Art. 504. Coazione alla pubblica autorita` mediante serrata o sciopero. (1) Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 502 e` commesso con lo scopo di costringere l'autorita` a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni. (1) La Corte costituzionale con sentenza n. 165/1965 ha dichiarato l'illegittimita` dell'art. 504 c.p., nella parte in cui punisce lo sciopero il quale ha lo scopo di costringere l'autorita` a dare o ad omettere un provvedimento o lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, a meno che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranita` popolare. Art. 505. Serrata o sciopero a scopo di solidarieta` o di protesta. Il datore di lavoro o i lavoratori, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commettono uno dei fatti preveduti dall'articolo 502 soltanto per solidarieta` con altri datori di lavoro o con altri lavoratori ovvero soltanto per protesta, soggiacciono alle pene ivi stabilite. Art. 506. Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci. (1) Gli esercenti di aziende industriali o commerciali, i quali, non avendo lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o piu` sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei tre articoli precedenti, soggiacciono alle pene ivi rispettivamente stabilite per i datori di lavoro, ridotte alla meta`. (1) La Corte costituzionale con sentenza 17 luglio 1975, n. 222 ha dichiarato l'illegittimita` dell'art. 506 in relazione all'art. 505 c.p. nella parte in cui punisce la sospensione del lavoro effettuata per protesta dagli esercenti di piccole aziende industriali o commerciali che non hanno lavoratori alla loro dipendenza. Art. 507. Boicottaggio. (1) Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502, 503, 504 e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e autorita` di partiti, leghe o associazioni, induce una o piu` persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, e` punito con la reclusione fino a tre anni. Se concorrono fatti di violenza o di minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni. (1) La Corte costituzionale, con sentenza 17 aprile 1969, n. 84, ha dichiarato l'illegittimita` dell'art. 507 c.p., per la parte relativa all'ipotesi della propaganda e nei limiti di cui alla motivazione. Art. 508. Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio. Chiunque, col solo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa l'altrui azienda agricola o industriale, ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale, e` punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103. Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa non inferiore a euro 516, qualora il fatto non costituisca un piu` grave reato, chi danneggia gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero un'altra delle cose indicate nella disposizione precedente. Art. 509. Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro. Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo, e` punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516. [Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale rifiuta o, comunque, omette di eseguire una decisione del magistrato del lavoro, pronunciata su una controversia relativa alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, e` punito, qualora il fatto non costituisca un piu` grave reato, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.] (1) (1) Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758. Art. 510. Circostanze aggravanti. Quando i fatti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono commessi in tempo di guerra, ovvero hanno determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari, le pene stabilite negli articoli stessi sono aumentate. Art. 511. Pena per i capi promotori e organizzatori. Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono raddoppiate per i capi, promotori od organizzatori; e, se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, e` aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni. Art. 512. Pena accessoria. La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti importa l'interdizione da ogni ufficio sindacale per la durata di anni cinque. Capo II - Dei delitti contro l'industria e il commercio Art. 513. Turbata liberta` dell'industria o del commercio. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio e` punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un piu` grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Art. 513-bis. Illecita concorrenza con minaccia o violenza. Chiunque nell'esercizio di un'attivita` commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia e` punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e` aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attivita` finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici. Art. 514. Frodi contro le industrie nazionali. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale e` punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 . Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta` industriale, la pena e` aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474. Art. 515. Frode nell'esercizio del commercio. Chiunque, nell'esercizio di un'attivita` commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualita` o quantita`, diversa da quella dichiarata o pattuita, e` punito, qualora il fatto non costituisca un piu` grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena e` della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103. Art. 516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine e` punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032. Art. 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualita` dell'opera o del prodotto, e` punito, se il fatto non e` preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro. Art. 517-bis. Circostanza aggravante. Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificita` sono protette dalle norme vigenti. Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, puo` disporre, se il fatto e` di particolare gravita` o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto e` stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attivita` commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso. Capo III - Disposizione comune ai capi precedenti Art. 518. Pubblicazione della sentenza. La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza.
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