STUDIO AVVOCATO PENALE: Codice Penale
LIBRO SECONDO TITOLO V - Dei delitti contro l'ordine pubblico Art. 414. Istigazione a delinquere. Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o piu` reati e` punito, per il solo fatto dell'istigazione: 1. con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti; 2. con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni. Se si tratta di istigazione a commettere uno o piu` delitti e una o piu` contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1. Alla pena stabilita del n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o piu` delitti. Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanita` la pena e` aumentata della meta`. Art. 415. Istigazione a disobbedire alle leggi. Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, e` punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Art. 416. Associazione per delinquere Quando tre o piu` persone si associano allo scopo di commettere piu` delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per cio` solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e` della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena e` aumentata se il numero degli associati e` di dieci o piu`. Se l'associazione e` diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Art. 416-bis. Associazione di tipo mafioso Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o piu` persone, e` punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per cio` solo, con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione e` di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omerta` che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attivita` economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se?L o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se?L o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione e` armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita`, per il conseguimento della finalita` dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attivita` economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla meta`. Nei confronti del condannato e` sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. Art. 416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso. La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro. Art. 417. Misura di sicurezza. Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti, e` sempre ordinata una misura di sicurezza. Art. 418. Assistenza agli associati. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da` rifugio o fornisce vitto, ospitalita`, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione e` punito con la reclusione da due a quattro anni. La pena e` aumentata se l'assistenza e` prestata continuamente. Non e` punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Art. 419. Devastazione e saccheggio. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio e` punito con la reclusione da otto a quindici anni. La pena e` aumentata se il fatto e` commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito. Art. 420. Attentato a impianti di pubblica utilita`. Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilita`, e` punito, salvo che il fatto costituisca piu` grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni. La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilita`, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema la pena e` della reclusione da tre a otto anni. Art. 421. Pubblica intimidazione. Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumita`, ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, e` punito con la reclusione fino a un anno.
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