STUDIO AVVOCATO PENALE: Codice Penale
LIBRO SECONDO [TITOLO X - Dei delitti contro la integrita` e la sanita` della stirpe (1) (abrogato) Art. 545. Aborto di donna non consenziente. Chiunque cagiona l'aborto di una donna, senza il consenso di lei, e` punito con la reclusione da sette a dodici anni. Art. 546. Aborto di donna consenziente. Chiunque cagiona l'aborto di una donna, col consenso di lei, e` punito con la reclusione da due a cinque anni. La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all'aborto. Si applica la disposizione dell'articolo precedente: 1. se la donna e` minore degli anni quattordici, o, comunque, non ha capacita` d'intendere o di volere; 2. se il consenso e` estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero e` carpito con inganno. Art. 547. Aborto procuratosi dalla donna. La donna che si procura l'aborto e` punita con la reclusione da uno a quattro anni. Art. 548. Istigazione all'aborto. Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato preveduto dall'articolo precedente, istiga una donna incinta ad abortire, somministrandole mezzi idonei, e` punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Art. 549. Morte o lesione della donna. Se dal fatto preveduto dall'articolo 545 deriva la morte della donna, si applica la reclusione da dodici a venti anni; se deriva una lesione personale, si applica la reclusione da dieci a quindici anni. Se dal fatto preveduto dall'articolo 546 deriva la morte della donna, la pena e` della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva una lesione personale, e` della reclusione da tre a otto anni. Art. 550. Atti abortivi su donna ritenuta incinta. Chiunque somministra a una donna creduta incinta mezzi diretti a procurarle l'aborto, o comunque commette su lei atti diretti a questo scopo, soggiace, se dal fatto deriva una lesione personale o la morte della donna, alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli 582, 583 e 584. Qualora il fatto sia commesso col consenso della donna, la pena e` diminuita. Art. 551. Causa di onore. Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 545, 546, 547, 548, 549 e 550 e` commesso per salvare l'onore proprio o quello di un prossimo congiunto, le pene ivi stabilite sono diminuite dalla meta` ai due terzi. Art. 552. Procurata impotenza alla procreazione. Chiunque compie, su persona dell'uno o dell'altro sesso, col consenso di questa, atti diretti a renderla impotente alla procreazione e` punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire cinquantamila a duecentomila. Alla stessa pena soggiace chi ha consentito al compimento di tali atti sulla propria persona. Art. 553. Incitamento a pratiche contro la procreazione. Chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse e` punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto e` commesso a scopo di lucro. Art. 554. Contagio di sifilide e di blenorragia. Chiunque, essendo affetto da sifilide e occultando tale suo stato, compie su taluno atti tali da cagionargli il pericolo di contagio, e` punito, se il contagio avviene, con la reclusione da uno a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi, essendo affetto da blenorragia e occultando tale suo stato, compie su taluno gli atti preveduti dalla disposizione precedente, se il contagio avviene e da esso deriva una lesione personale gravissima. In ambedue i casi il colpevole e` punito a querela della persona offesa. Se il colpevole ha agito a fine di cagionare il contagio, si applicano le disposizioni degli articoli 583, 584 e 585. Art. 555. Circostanza aggravante e pena accessoria. Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall'articolo 545, dalla prima parte e dal secondo capoverso dell'articolo 546, dagli articoli 548, 549, 550, dalla prima parte dell'articolo 552 e dall'art. 553 e` persona che esercita una professione sanitaria, la pena e` aumentata. Nel caso di recidiva, l'interdizione dalla professione sanitaria e` perpetua.
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