DIFFERENZA TRA QUERELA E DENUNCIA Il codice di procedura penale distingue tra delitti perseguibili a querela e delitti perseguibili di ufficio, ponendo quale principio generale la regola della procedibilità d'ufficio (art. 50 c.p.p., comma 2). Mentre per i delitti perseguibili d'ufficio deve essere iniziato un procedimento penale sol che giunga, a qualsiasi autorità competente, una notizia di reato, per i delitti perseguibili a querela è necessario anche che la persona offessa dal reato chieda formalmente che il colpevole venga penalmente punito. Il diritto di querela, insomma, è garantito ad ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio (art. 120 c.p.), deve essere esercitato entro tre mesi dal giorno in cui la Persona Offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato (art. 124 c.p.), e si sostanzia di due elementi: la notizia di reato e la manifestazione della volontà che si proceda penalmente in ordine al medesimo. Le sostanziali differenze con la denuncia sono che quest'ultima può essere presentata da chiunque (non solo dalla persona offesa) e non deve necessariamente contenere una manifestazione di volontà, in altrre parole è sufficiente che venga data la notizia che è avvenuto un fatto di reato.
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Un'altra differenza sostanziale è che, mentre la querela può essere oggetto di rimessione, la denuncia no: in altre parole quando vi è un procedimento penale per un delitto punibile a querela la persona offesa può rimettere la stessa e, se il querelato fà la cosiddetta accettazione della rimessione, il reato si estingue (artt 152 - 156 c.p.) Praticamente, il legislatore ha posto una regola secondo cui per la procedibilità di alcuni reati è necessario che la persona offesa chieda che venga punito il colpevole, mentre per altri reati, che normalmente sono i delitti più gravi e tutte le contravvenzioni, è sufficiente che giunga la notizia di reato all'Autorità; inoltre, per i reati procedibili d'ufficio lo Stato non permette che la persona offesa rimetta la querela perché detiene Esso stesso un interesse giuridicamente rilevante a reprimere la commissione di quei fatti reato. Non tutti sanno, infine, che in casi particolari anche il privato cittadino ha un preciso dovere giuridico di denuncia e che in caso di omissione ne risponde penalmente (v. art.364 c.p.)
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