GRATUITO PATROCINIO E DIFFERENZE CON IL DIFENSORE D’UFFICIO 

Il gratuito patrocinio e' disciplinato dal D.P.R. 115 del 2002 e dall’art. 98 del c.p.p; esso è un istituto che consente a chi non e' abbiente di beneficiare di assistenza legale gratuita per promuovere o per difendersi in un giudizio civile o penale. 

Condizione necessaria, e preliminare, per poter accedere a tale beneficio è che il richiedente disponga di un reddito non superiore alla somma di € 10.628,16

Nei procedimenti penali, l’istanza di ammissione al patrocinio va presentata all'ufficio del magistrato davanti al quale è pendente il processo, deve essere firmata dal richiedente e la firma in calce alla richiesta viene autenticata dal difensore, se già nominato, ovvero dal pubblico ufficiale che riceve il deposito dell’istanza.

Il difensore d’ufficio, invece, è un avvocato nominato dallo Stato che difende l’imputato non ancora provvisto di difensore di fiducia, al fine di garantire il diritto di difesa tecnica in ogni processo penale. Il difensore d’ufficio deve essere retribuito dall’imputato, e non dallo Stato, ma in ogni momento l’imputato può nominare un suo difensore di fiducia e sostituirlo con quello di ufficio. 

 

Quindi, mentre il difensore d’ufficio ha la funzione di garantire il diritto tecnico di difesa a chi non ha ancora nominato un difensore di fiducia, il gratuito patrocinatore è il difensore, d’ufficio o anche di fiducia, di un soggetto che ha presentato domanda di gratuito patrocinio ed è stato ammesso a tale beneficio.

Non tutti gli avvocati possono difendere coloro i quali sono stati ammessi al gratuito patrocinio; è necessario, infatti, che l’imputato che vuole valersi del gratuito patrocinio si affidi ad uno degli avvocati iscritti nell’apposito registro dei patrocinatori a Spese dello Stato, tenuto dai competenti Consigli degli Ordini di appartenenza.

 
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