Luiss
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali
Guido Carli
I. PREMESSE STORICHE SULLfUSURA
1.2 Gli interessi
convenzionali (usurae in obligatione e usurae ex pacto)
1.3 Gli interessi legali
(usurae ex mora e altri casi)
1.4 I limiti ai tassi di
interesse
2.2 Le nuove figure
contrattuali nel credito finanziario
2.3 Il credito al consumo e
gli istituti di credito di beneficenza
2.5 I secoli successivi al
Medioevo
II. FATTISPECIE
DELLfUSURA EX ART. 644 DEL CODICE ROCCO
2.3 La prestazione tipica
del soggetto attivo
2.4 La prestazione tipica
del soggetto passivo e lfusurarietà
3.1 Le caratteristiche del
dolo
3.3 Il dolo eventuale e il
tentativo
3.4 Lfatteggiamento
psicologico del soggetto passivo
4.2 Le caratteristiche della
istantaneità e della permanenza
5.2 Il reato di pericolo e
di danno
III. NOVELLA
DEL 1992: LfUSURA IMPROPRIA
§1
EVOLUZIONE DEL FENOMENO USURARIO
2.1 La legge n. 356 del 7
agosto 1992 e sua «ratio» normativa
2.2 Gli elementi comuni al
delitto di usura
2.5 La mediazione usuraria
impropria
§3 MODIFICHE
AL DELITTO DI USURA
3.1 Il trattamento
sanzionatorio e la competenza processuale
3.2 La circostanza
aggravante ex art. 644 3° comma c.p.
IV. LA
FATTISPECIE DELLfUSURA DISCIPLINATA DALLA L. N. 108/1996
§1 PREMESSE
E RILIEVI COSTITUZIONALI
2.5 La fattispecie
transitoria di usura ai sensi dellfart. 3 l.n. 108/1996
2.6 Punibilità della
cosiddetta «usura reale»
2.7 Lfusura con riguardo
alle operazioni creditizie escluse dalla rilevazione dei tassi medi
3.4 Lforientamento interpretativo
della Cassazione in sede civile
3.5 Lforientamento
interpretativo della Cassazione in sede penale
3.6 Il d.l. 29 dicembre
2000, n. 394
3.7 Problematiche di diritto
transitorio
§4
LfAPPARATO SANZIONATORIO: LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E LA CONFISCA
Sommario: §1 DIRITTO ROMANO - 1.1 Il concetto di usura - 1.2 Gli interessi convenzionali (usurae in obligatione e usurae ex pacto) - 1.3 Gli interessi legali (usurae ex mora e altri casi) - 1.4 I limiti ai tassi di interesse - 1.5 Gli interessi illeciti - §2 DIRITTO INTERMEDIO - 2.1 Il Medioevo - 2.2 Le nuove figure contrattuali nel credito finanziario - 2.3 Il credito al consumo e gli istituti di credito di beneficenza - 2.4 Gli interessi leciti - 2.5 I secoli successivi al Medioevo - 2.6 La rivoluzione francese - §3 UNIFICAZIONE DI ITALIA - 3.1 Il periodo preunitario - 3.2 Il Codice Zanardelli - 3.3 Il regime fascista - 3.4 Il Codice Rocco
Nelle fonti romane con il termine usura ([1]) si vuole indicare il compenso per lfutilizzo del capitale altrui, e ciò sia nel caso di liceità, sia nel caso di illiceità degli interessi richiesti.
Lfobbligo di corrisponderli può avere origine pattizia, cioè dalla volontà espressa dalle parti, oppure origine dallfordinamento giuridico; tuttavia, non è dato rinvenire, nelle fonti giuridiche romane, la moderna distinzione fra interessi convenzionali e interessi legali ([2]). In esse si dà importanza al mezzo processuale per ottenerli; si distingue, infatti, fra usurae quae sunt in obligatione e usurae quae officio iudicis praestantur ([3]).
Questa distinzione non coincide affatto con quella fra interessi convenzionali e legali; fra le usurae determinate officio iudicis, infatti, rientrano sia quelle che hanno una fonte normativa, sia quelle che sono stabilite dalle parti tramite un semplice patto aggiunto ad un contratto di buona fede ([4]).
Ef chiaro quindi sin da ora che vi possano essere diversi regimi processuali a seconda che le usurae, pur sempre riconducibili alla volontà delle parti, siano state stabilite attraverso un contratto ovvero attraverso un semplice patto e, in questo ultimo caso, accedano ad un contratto di mutuo o ad un contratto di buona fede.
Ancor più complessa è la situazione per quanto riguarda gli interessi che attualmente vengono chiamati legali; se, infatti, non vi sono dubbi sulla riconducibilità della mora debendi a siffatta categoria ([5]), è anche vero che risulta difficile operare una classificazione sistematica delle altre usurae non volontarie, giacché questa non è presente nelle fonti romane.
Per trattare in modo compiuto il regime degli interessi convenzionali, bisogna distinguere, innanzitutto, il caso in cui venga stipulato un contratto di mutuo da quello in cui venga concluso un contratto di buona fede.
Il mutuo romano é per sua natura gratuito ([6]): questo comporta che in sede di giudizio, con lfactio certae creditae pecuniae ([7]), é possibile ottenere la sola restituzione della somma data a prestito e niente di più.
Al fine di poter ottenere giudizialmente anche il pagamento degli interessi, il creditore deve agire con unfulteriore azione, autonoma dalla precedente: lfactio ex stipulatu, alla quale sarà legittimato solo nel caso in cui le usurae siano oggetto di un apposito contratto ([8]).
Sono queste le cosiddette usurae in obligatione, le quali si distinguono dalle usurae ex pacto perché nelle ultime gli interessi hanno origine da un semplice patto che accede al mutuo.
Il nudo patto normalmente non fa sorgere azione ([9]); per questo motivo, tali usurae vengono definite indebitae alla stessa stregua di quelle stipulate per un tasso superiore al limite legale ([10]) e di quelle nemmeno pattuite, ma corrisposte per errore.
Gli interessi stipulati in questo modo, peraltro, se pagati
spontaneamente dal debitore non sono mai ripetibili ([11]),
a differenza delle altre indebitae che
vengono imputate al capitale e, una volta esaurito, vanno restituite.
Irripetibilità del pagato e non imputabilità al capitale si comprendono con la considerazione che lfadempimento di un patto corrisponde a un dovere morale ([12]).
La normativa cambia se la convenzione degli interessi accede ad un contratto di buona fede; si rientra, in questo caso, nel regime processuale delle usurae quae officio iudicis praestantur ([13]).
In virtù dei poteri discrezionali che il giudice ha nel dirimere siffatte controversie, il debitore può essere condannato al pagamento non soltanto della somma dovuta contrattualmente, ma anche degli interessi pattuiti ([14]).
Si è tuttavia ritenuto che, in età classica, il patto per gli interessi avrebbe avuto efficacia se apposto ad alcuni soltanto dei contratti di buona fede, quali la compravendita e la locazione, mentre sarebbe stato escluso in altri, in particolare nel mandato e nel deposito, in considerazione della loro gratuità ([15]).
In ogni modo, la questione è tuttora controversa,
anche perché nel Digesto si ammette esplicitamente che un patto di
interessi possa esser fatto valere sia con lfactio
mandati, sia con lfactio depositi.
Si è già visto come, nel diritto romano, gli interessi legali per antonomasia siano quelli derivanti dalla mora debendi ([16]).
In età classica, giurisprudenza e cancelleria imperiale pongono le basi del principio generale secondo cui la mora produce interessi in tutti i casi in cui il rapporto sottostante sia di buona fede ([17]); pertanto, anchfessa rientra nelle usurae quae officio iudicis praestantur e sarà il giudice, in base ai poteri discrezionali di cui gode, a determinarne lfammontare.
Più tardi, le usurae ex mora verranno riconosciute anche nella sfera della cognitio extra ordinem attraverso costituzioni imperiali e, in parte, attraverso lfelaborazione giurisprudenziale ([18]).
Per quanto riguarda gli altri tipi di interessi non derivanti dalla volontà delle parti, come già detto supra ([19]), non è possibile operare una ricognizione esaustiva perché, nelle stesse fonti giuridiche romane, manca unfopera di classificazione e di distinzione tra interessi legali e convenzionali.
Le varie fonti, tuttavia, permettono di distinguere i casi più importanti in:
§ Usurae dovute a conversio in usus suos: si tratta di interessi dovuti in conseguenza dellfuso indebito da parte di colui che aveva il compito di custodirlo o amministrarlo ([20]).
§ Usurae dovute a pro pecunia otiosa: sono gli interessi dovuti per aver lasciato improduttivo il denaro altrui quando si era tenuti ad investirlo e a farlo fruttare ([21]).
§ Usurae dovute per motivi di equità: sono gli interessi dovuti per ristabilire un equilibrio economico alterato da un fatto di per sé lecito ([22]).
§ Usurae post litem contestatam e rei iudicatae: trattasi degli interessi dovuti dal momento in cui la lite viene contestata e sono esigibili a partire dalla sentenza di condanna ([23]).
§ Usurae dovute per una particolare posizione di privilegio riconosciuta al creditore: in età classica sono dovuti interessi ante moram al minore di venticinque anni nel caso di fedecommesso di denaro disposto a suo favore ([24]).
§ Interessi legali, inoltre, sono dovuti anche al fisco.
Per concludere, è utile ricordare che allfepoca di Giustiniano tutto il sistema degli interessi legali, non esclusa la mora debendi, sarà ampliato con nuove figure come, ad esempio, il privilegio di interessi a favore degli istituti di beneficenza e quelli dovuti al marito sui beni dotali trascorso un anno dallo scioglimento del matrimonio ([25]).
Sin dai tempi più antichi furono imposti autoritativamente dei limiti alla stipulazione dei tassi di interesse: il fenus unciarium è il primo limite di cui si ha notizia nelle fonti ([26]) ed è pari alla dodicesima parte del capitale ([27]).
In dottrina è prevalsa la tesi secondo la quale questo tasso è in ragione mensile, e non annuale; il che equivale a un tasso massimo del cento per cento annuo ([28]).
Le motivazioni di tale orientamento risiedono soprattutto nella considerazione che nellfantichità, in unfeconomia premonetaria, i mutui hanno per oggetto solo derrate e sono a brevissimo termine.
Lfintroduzione della moneta ([29]) e la diffusione del prestito monetario a lunga scadenza sono causa di un abbassamento dellforiginario limite attraverso una serie di leggi, plebisciti e senatoconsulti, emessi nel corso dellfetà repubblicana.
Anche se le fonti non concordano sul contenuto delle varie disposizioni ([30]), è sicuro che alla fine della Repubblica il limite massimo degli interessi è fissato nel dodici per cento annuo ([31]); questo tasso rimarrà fermo per secoli, fino alla riforma di Giustiniano ([32]).
Il limite non trova però applicazione in tutti i tipi di prestiti, né viene imposto ovunque in modo uniforme.
Non vige, infatti, nel mutuo di derrate, per il quale è stabilito un limite massimo del cinquanta per cento ([33]); non si applica, inoltre, nel prestito marittimo, in considerazione dellfalto grado di rischio gravante sul creditore ([34]); infine, non viene osservato in Egitto.
In età del Principato si afferma il divieto delle usurae supra duplum ([35]) con lo scopo di impedire che il creditore possa percepire interessi in misura maggiore dellfammontare del capitale dato in prestito.
Lfintroduzione del principio è, forse, da ritenersi ascrivibile a costituzioni imperiali non pervenuteci; in ogni caso, è certo che ha precedenti nellfultima età repubblicana ([36]).
Nello stesso periodo, viene introdotto il divieto di anatocismo, il quale non permette che gli interessi scaduti e non ancora pagati vengano aggiunti al capitale in modo che producano a loro volta interessi ([37]); questo principio verrà poi ripreso e generalizzato da Giustiniano.
Venendo agli interessi legali, il limite della centesima, stabilito alla fine della Repubblica per quelli convenzionali, trova applicazione anche alle usurae ex mora ed in genere a tutte le altre ipotesi analizzate supra ([38]).
Va aggiunto che la centesima viene applicata anche alla pena privata convenzionale ([39]), espediente utilizzato dalle parti per eludere il limite imposto, con il risultato pratico che la promessa è valida fino a concorrenza del tasso massimo legale ([40]).
Infine, per quanto riguarda la determinazione in concreto da parte del giudice del quantum debeatur nei iudicia bonae fidei, va rilevato che vi è una tendenza atta a circoscrivere la sua autonomia discrezionale da parte della cancelleria imperiale.
Questo fine viene conseguito attraverso il divieto di superare il limite della centesima e lfinvito ad applicare i tassi stabiliti dalle consuetudini locali ([41]).
In altri casi, viene imposto al giudice di seguire precisi criteri per la determinazione dellfammontare della somma dovuta ([42]) e, per alcune fattispecie, sono stabiliti tassi fissi e uniformi([43]).
In età giustinianea il regime dei tassi fissi, oramai imposti legislativamente, prevale; inoltre, viene abbassato il limite massimo al sei per cento e vietata al giudice lfapplicazione dei mos regionis quando prevedano percentuali più elevate.
Non è dato concludere questa breve ricognizione storica sullfusura nel diritto romano senza fare accenno al sistema di repressione delle usurae illecite.
Il carattere della illiceità, innanzitutto, lo assumono gli interessi convenuti in misura superiore a quella legale. Le pene comminate per tali usurae cambiano in ragione dellfepoca romana che viene presa in considerazione.
Al tempo della Repubblica, è possibile agire in giudizio con unfazione penale privata diretta ad ottenere un risarcimento pari al quadruplo degli interessi ingiustamente percepiti; inoltre, gli edili, competenti per la repressione del fenomeno, comminano delle multe pecuniarie ([44]).
Alla fine del periodo repubblicano sembra venir meno la pena del quadruplo; la condanna viene limitata alla ripetizione dellfindebito.
Nellfetà del Principato, le conseguenze del conseguimento di interessi ultra modum sono solamente civili: ciò che è stato percepito contra legem viene imputato al capitale e, una volta che questo sia esaurito, lfeccedenza dovrà essere restituita al debitore ([45]).
Con il Dominato si torna ad una repressione penale: Diocleziano infligge lfinfamia a chi pretende un improbum fenus, ovvero violi il divieto di anatocismo e, più tardi, Teodosio I, sotto lfinfluenza del Cristianesimo,@ ripristina la pena del quadruplo ([46]).
Quanto al Codice di Giustiniano, poi, bisogna dire che in esso non è inclusa la costituzione di Teodosio relativa alla pena del quadruplo, ma viene riprodotta la disposizione di Diocleziano sulla comminazione dellfinfamia.
Il Medioevo è convenzionalmente compreso nellfintervallo di tempo intercorrente tra la fine dellfImpero Romano dfOriente e la seconda metà del secolo XV ([47]).
La letteratura, già prima di questo periodo, fornisce esempi illustri della riprovevolezza morale del prestito ad interessi; nella Sacra Bibbia, infatti, in un passo di Luca si legge: gmutuum date nihil inde sperantesh ([48]). Più tardi Dante, ne La Divina Commedia, collocherà gli usurai nella zona più ristretta del VII cerchio dellfinferno ([49]).
Nel Medioevo le leggi civili sullfusura si sviluppano sotto lfinfluenza del pensiero teorico dei Padri della Chiesa ([50]): lfusura viene definita in unfaccezione più morale, che non tecnico-giuridica; si considera usurario tutto ciò che si riceve in più di quel che si è prestato. Essa, inoltre, riguarda sia il prestito di denaro che quello di altri beni consumabili, costituisce un male grave per lfordine temporale, oltre che per la salute eterna, ed equivale alla sottrazione di beni altrui; perciò è da ritenersi senza dubbio contra naturam.
Si aggiunge che dal denaro non può nascere denaro; con il prestito a interesse, invece, questo diventa produttivo e non adempie più al fine per il quale è stato creato, quello cioè di facilitare gli scambi ([51]).
Negli scritti dei Padri della Chiesa, inoltre, si rilevano significativi corollari quali i seguenti: lfusura comporta lo sfruttamento dei poveri, procura benessere senza una corrispettiva attività, può essere lecita solo nei confronti dei nemici ([52]).
Questo è un primo quadro riassuntivo del pensiero cristiano e della dottrina del tempo.
Per quanto riguarda le prime leggi ecclesiali, invece, si rileva che il divieto del prestito ad interessi è imposto ai soli sacerdoti ([53]): infatti, nello stesso anno in cui il Concilio di Nicea del 325 d.C. ribadisce questo divieto ai soli prelati, sotto pena di destituzione, lfimperatore cristiano Costantino emana una costituzione che considera lecite le usurae centesimae ([54]) sul denaro, e del cinquanta per cento sulle derrate.
Nei secoli seguenti, con il crescere della povertà, dovuta alla decadenza economica seguita al disfacimento dellfImpero Romano, lforientamento nei confronti dellfusura diviene sempre più restrittivo.
Già nel 440 d.C. papa Leone Magno, in una sua lettera ai vescovi della Campania, del Piceno e della Toscana, condanna i laici cristiani che praticano prestiti ad interesse.
Il Concilio di Taragena del 516 d.C., però, si limita a prescrivere il divieto ancora ai soli ecclesiastici, precisando che lo stesso vale anche quando la restituzione avviene tramite derrate alimentari.
Solo i Concili di Costanza dellf814 d.C. e di Parigi dellf829 d.C. vietano in modo pieno ed a tutti di dare prestiti ad usura ([55]).
Le leggi civili di questo periodo vanno di pari passo con il potere temporale: lfAdmonitio generalis di Carlo Magno del 789 d.C. è la prima che proibisce ai laici lfusura; con questa, peraltro, non si interviene efficacemente sul piano sanzionatorio, cosicché le pene rimangono sostanzialmente quelle canoniche ([56]).
Lotario, nipote di Carlo, con il Capitolare di Olona dellf825 d.C., conferisce ai vescovi non solo il potere di ricercare e punire coloro che praticano lfusura, ma anche quello di richiedere lfappoggio dei Conti per imporre le loro decisioni, anche con la forza. Egli, inoltre, sanziona penalmente il reato emanando contro gli usurai pene di reprimenda, di ammenda e di imprigionamento.
In un altro capitolare dellf832 d.C., Lotario ordina ai missi dominici di ricercare gli usurai e di consegnarli ai vescovi da cui dipendono, affinché sia loro imposta la pubblica penitenza.
A partire dallfXI secolo, il commercio riprende vigore in dimensioni mai viste prima grazie anche alla minore aggressività degli Arabi dovuta alle numerose sconfitte subite; questo consente di stabilire rotte e collegamenti commerciali con lfOriente e dà la possibilità a città come Venezia, Genova, Pisa ed Amalfi di imporsi come centri di scambio di notevole importanza e dimensioni.
Nello stesso tempo, si sviluppano in modo esponenziale le fiere, nelle quali viene scambiato ogni genere di bene di lusso, e i mercanti cominciano a coprire centinaia di chilometri per acquistare e vendere merci ([57]).
Parallelamente, si registra il ritorno della circolazione della moneta e la conseguente richiesta di liquidità ([58]).
Lfeconomia comincia ad assumere una configurazione moderna: al credito al consumo si affianca progressivamente un vero e proprio mercato finanziario e sorge un primitivo ma importante sistema bancario.
Tutto questo è causa di una nuova e più approfondita attenzione al tradizionale divieto dellfusura da parte delle autorità del tempo e della Chiesa ([59]).
Il Concilio Lateranense del 1179 inasprisce le pene per coloro che commettono il peccato di usura escludendoli dalla possibilità di far valido testamento, dalla Comunione ed addirittura dalla cristiana sepoltura; il Concilio di Lione del 1180 minaccia di interdizione le corporazioni e le città che danno protezione ed ospitalità agli usurai.
Il Concilio di Vienna del 1311, poi, non solo dichiara nulli tutti gli statuti municipali che permettono il prestito ad interessi, ma promette perfino la scomunica alle autorità civili e giudiziarie che a tali norme diano applicazione, disponendo, altresì, che saranno puniti come eretici tutti coloro che ritengono che lfusura non è peccato ([60]).
Probabilmente questo inasprimento delle pene da parte della Chiesa è dovuto anche ad una reazione allfinversione di tendenza del potere politico il quale, per far fronte alle mutate esigenze economiche esposte supra ([61]), comincia timidamente a rendersi conto della necessità di regolare, e non di vietare, il prestito ad interesse.
In questo periodo di nuovo fermento commerciale si registra la nascita di due mercati distinti del credito: lfuno degli affari, lfaltro della povera gente per procurarsi beni di consumo.
Per quel che concerne il primo dei due, i mercanti ed i banchieri, non trovando molta comprensione da parte delle autorità ecclesiali, cominciano a fare uso di nuove figure di prestito diverse dal mutuo, per eludere lformai storicizzato divieto di usura.
A fronte di queste nuove forme contrattuali, però, gli scolastici e i loro discepoli cercano di evidenziarne ogni aspetto che possa ricondurle ad una usura indiretta in modo da consentirne la condanna ([62]).
Possiamo riassumere quelle più importanti come segue:
§ Pegno morto: si ha quando, per ottenere un prestito, viene dato in garanzia un bene immobile il cui reddito è percepito dal finanziatore fino alla restituzione del capitale. Questa figura è la prima forma di utilitas nascente dal denaro che viene ad avere una considerevole diffusione negli affari, ma che viene anche approfonditamente studiata e condannata dalla Chiesa. Essa non ha origine dal mutuo o dal pegno di tradizione romanistica, ma dalla tradizione longobarda, e viene proibita sia ai chierici che ai laici, fino a stabilire che i frutti percepiti vengono sottratti a quanto è stato prestato. Ciò darà origine ad unfulteriore evoluzione delle pratiche usate a scopo di finanziamento: è il caso dei contratti simulati, tra i quali avrà importanza predominante la vendita con patto di retrovendita.
§ Vendita a credito con aumento del prezzo: si ha quando, in una compravendita, il prezzo viene pagato in un momento successivo alla conclusione della stessa, e risulta essere superiore a quello che si sarebbe versato in caso di esecuzione immediata. Lfusurarietà si ravvisa nella differenza che intercorre tra il prezzo differito e quello immediato.
§ Vendita a termine con diminuzione del prezzo: si ha quando il prezzo, da pagare immediatamente, risulta essere minore di quello presumibilmente corrente al momento della consegna della cosa, che è differita. Anche in questo caso si ravvisa usurarietà nella differenza tra il prezzo pagato effettivamente e quello che sarebbe stato corrisposto al momento della consegna. Questa figura, insieme a quella esposta supra, sono molto importanti per due ordini di motivi: innanzitutto, entrambe vengono utilizzate dalla pressoché totalità dei mercanti e degli uomini di affari; inoltre, esse sono intimamente connesse al problema del giusto prezzo, il quale occupa largamente teologi e giuristi ([63]).
§ Contractus mohatrae: si tratta di un contratto di origine araba che approda in Italia nel secolo XIV. Esso consta di due compravendite poste in essere contemporaneamente e reciprocamente tra gli stessi soggetti; lfuna è a credito e lfaltra è per contanti ad un prezzo minore. Con questa operazione, il soggetto finanziato ottiene la corresponsione di una somma di denaro, che è il prezzo minore dato dal finanziatore per riottenere la proprietà della cosa appena compravenduta, contro lfobbligazione di restituirne successivamente una maggiore in forza del rapporto obbligatorio rimasto in piedi tra i due contraenti. La differenza tra il prezzo e lfobbligazione è, dunque, il quid pluris usurario.
§ Cambio: viene utilizzato per mascherare il mutuo, soprattutto nei rapporti commerciali. La forma più nota è quella del prestito marittimo, ma esiste anche una forma di negozio terrestre ([64]). Si tratta di un forte lucro che spetta a chi accetta di assumersi i rischi del trasporto marittimo, del denaro dato a mutuo fruttifero o della merce acquistata con quel denaro. La designazione di cambio è dovuta alla circostanza che, mentre presso i Romani si usava la sola moneta imperiale su tutte le piazze marittime, nel Medioevo la diversità delle monete impone la necessità non solo di trasportare il denaro, ma anche di cambiarlo.
Queste sono le fattispecie più utilizzate, ma ve ne sono delle altre che non sono meno importanti delle prime: ci riferiamo al patto commissorio ([65]), il quale non è ancora regolato e quindi ritenuto illecito solo se lfoperazione è fatta in fraudem usurarum; merita, inoltre, di essere menzionata la rendita vitalizia, in quanto essa comporta una prestazione periodica di denaro o di altri beni in natura che, moltiplicati nel tempo, possono superare il capitale pagato per ottenere la rendita.
Altro campo aperto al sospetto di usura è quello dei crediti pubblici: lfinterpretazione contraria alla loro liceità, infatti, si fonda sulla considerazione che il versamento annuale finisce col superare il capitale; la dottrina favorevole, invece, sostiene la loro legittimità sulla base della considerazione che qui non si è di fronte ad un mutuum, ma ad un contributo obbligatorio, non rimborsabile e versato senza intento di lucro. Si aggiunge, inoltre, che lo Stato determina il reddito e si assume il rischio di non ricevere più il capitale, ed in più - e tale è lfaspetto più importante - lo fa per un interesse superiore, che è quello della comunità ([66]).
La situazione si presenta sotto forme diverse per il credito al consumo: questo mercato diviene appannaggio pressoché esclusivo delle persone di religione ebraica.
Verso la fine del XII secolo, infatti, ebrei lombardi diffondono in tutta Europa la figura contrattuale del prestito contro pegno, la quale incontra grande fortuna ([67]).
I tassi praticati, già elevati in origine, si eleveranno ulteriormente fino a raggiungere i massimi storici intorno al XIII e XIV secolo; ciò porterà ad un crescente odio della gente comune nei confronti degli istituti di pegno, odio accompagnato dallfostilità razziale nei confronti degli ebrei.
Ef in questo scenario che, mostrando una spiccata sensibilità verso le esigenze della popolazione meno provveduta, nascono i primi istituti di credito su pegno con scopo di beneficenza.
Il primo tentativo finalizzato al porre un limite al dilagare del prestito usuraio si registra in Baviera, a Freisingen; questo è seguito dalla creazione di una cassa mutua francese a Salins nel 1360 e di una a Londra nel 1361.
In Italia, la situazione indigente di gran parte della popolazione, spinge i francescani a creare i Monti di Pietà ([68]), i quali, ben presto, ottengono lfapprovazione ufficiale da parte della Chiesa, in forza dellfobbiettivo prevalentemente religioso perseguito ([69]).
Inizialmente i Monti di Pietà sono gratuiti, ma poi, con il progresso economico ed il conseguente mutamento ideologico, anche questi cominciano a chiedere degli interessi, giustificandoli con il costo delle operazioni di gestione del denaro dato in prestito.
I francescani sostengono che in tale caso non si può parlare di usura, mancando ogni guadagno effettivo ed ogni aspetto speculativo; si dice che lfoperazione consiste in due contratti successivi: il prestito su pegno gratuito e lfaffitto oneroso dei servizi tra debitori e impiegati.
Comunque sia, questi istituti percepiscono interessi abitualmente variabili tra il quattro ed il sei per cento, ed in alcuni casi, quali quello del Monte di Pavia, raggiungono il dieci per cento.
Ef evidente lfinversione di tendenza che si va delineando rispetto alla originaria concezione di percezione di interessi, la quale era prima considerata contra naturam.
Tale tendenza si consoliderà nel 1515 d.C. quando, la Bolla Inter multiplices, nel corso del V Concilio Lateranense sotto Papa Leone X, riterrà lecito lfonere che viene pagato per il mutuo: esso, infatti, rappresenta solo lfequivalente delle spese per lfesercizio e la conservazione dellfIstituto e ha, inoltre, un effetto riduttivo del mercato dellfusura.
È da constatare tuttavia che, nonostante il considerevole passo in avanti fatto dalla Chiesa, cfe chi resta ancorato al totale divieto di prestito ad interesse come, fra gli altri, i Domenicani.
Intorno al XIV e XV secolo, grazie al rifiorire dellfeconomia commerciale, sorgono nuove figure contrattuali e, contemporaneamente, la dottrina comincia a mettere a fuoco i casi in cui la corresponsione di interessi non deve essere ritenuta ingiustificata. Così, grazie allfanalisi approfondita delle fattispecie negoziali concrete, vengono tracciati con maggiore precisione i caratteri essenziali dellfusura.
Lfinversione di tendenza laica, non seguita almeno allfinizio dai cattolici, nasce con modeste eccezioni al divieto di usura quali: la comprensione offerta al mutuatario che accetti il patto usuraio per stato di necessità; il riconoscimento della liceità della percezione dei frutti del pegno, quando si tratta di alcuni beni particolari, come, ad esempio, i benefici ecclesiastici detenuti da un laico; il pegno costituito a garanzia dellfobbligo di corrispondere la dote, e la possibilità per vedove e orfani di poter trarre frutti attraverso depositi o prestiti.
Il passo successivo è quello di far rientrare nella legalità situazioni ben più rilevanti come, ad esempio, lfindennizzo del fideiussore per quanto abbia dovuto sborsare ([70]), ed il patto con cui il ritardo nel rimborsare il prestito viene sanzionato dallfobbligo di pagare una somma ulteriore.
La fattispecie che di gran lunga porta ad un cambiamento e ad una evoluzione significativa del concetto di denaro è, tuttavia, la società ([71]): essa apre smisurate prospettive alla speculazione con lo sviluppo della commenda e della società in nome collettivo.
Queste figure, aventi origine nella comunità familiare, sono al riparo da ogni sospetto di usura, perché il conferimento in società di somme di denaro non configura un mutuo, bensì unfoperazione nella quale chi investe il proprio denaro resta soggetto ai rischi dellfimpresa che finanzia e, dunque, giustamente partecipa degli eventuali guadagni; in altre parole, chi presta il suo denaro ad un mercante o ad un artigiano per formare con lui una società, assume su di sé il rischio della loro attività e legittimamente può reclamare parte dei profitti realizzati ([72]).
Lfarco di tempo che corre tra la scoperta dellfAmerica (1492) e le due grandi rivoluzioni a cavallo del e700 e e800, quella francese e quella industriale, è convenzionalmente chiamato dagli storici età moderna ([73]).
Questo periodo è caratterizzato dalla nascita del capitalismo: il commercio assume un aspetto mondiale e cominciano ad essere scambiati non solo pochi beni di lusso, come le spezie e la seta, ma anche quelli di più largo consumo.
Si registra, inoltre, lfaffermazione dello stato monarchico assoluto, cioè privo di ogni vincolo che limiti la volontà del sovrano, e la dissoluzione dei particolarismi medievali come i feudi e i comuni con le loro autonomie.
In questo scenario, secondo alcuni autori ([74]), il dibattito dottrinario e religioso intorno allfusura ha un carattere di minore importanza, giacché incide poco sul mercato dei prestiti.
Bisogna notare, tuttavia, che vengono emessi provvedimenti legislativi e religiosi di rilievo: nel 1541 Carlo V legalizza il prestito ad interesse in larga parte dei territori del suo impero ([75]), reintroducendo lfantico limite romano delle usurae centesimae ([76]).
Dfaltra parte, la tradizione dottrinaria della Chiesa viene ribadita con numerose statuizioni: nel 1666 Alessandro VII afferma la illiceità della restituzione di un quid pluris rispetto al capitale dato a mutuo e, nel 1679, Innocenzo XI conferma questa disposizione, aggiungendo che la somma corrisposta oltre il capitale è da ritenersi immorale, anche se corrisposta a titolo di benevolenza o di gratitudine ([77]).
Nel 1745, inoltre, Papa Benedetto XIV, con lfEnciclica Vix pervenit, proibisce la percezione di qualsiasi frutto originato dal prestito, il quale deve essere gratuito; ciò nonostante, riconosce il diritto al mutuante di esigere, oltre al capitale, un alcunché che sia però causato da un interesse legittimo ([78]).
Questi interventi non sembrano poter incidere sulla crescita, specie in Olanda, Francia, Belgio ed Inghilterra, di un sistema bancario e borsistico dai caratteri sempre più moderni, il quale raggiunge presto caratteri notevoli; tuttavia, permangono grandi sacche di bisogno e povertà tra i ceti contadini ed artigiani sui quali gli usurai prosperano.
Ciò è spunto, nel XIX secolo, del risorgere in Germania@ di un movimento economico di ispirazione religiosa il quale, pur riecheggiando i Monti di Pietà francescani ([79]), avrà una veloce evoluzione nella nascita delle Banche Popolari e delle Casse Rurali ([80]).
Le prime sorgono in Germania, ad opera principale di Herman Shulze, il quale realizza nel 1850, in Sassonia ([81]), la prima società cooperativa di credito di ceti medi.
Le Casse Rurali, invece, trovano origine in vere e proprie società di mutuo soccorso per finalità assistenziali ([82]).
A partire dal 1800, le legislazioni civili di quasi tutti i paesi cominciano ad autorizzare il prestito ad interesse, grazie soprattutto alla rivoluzione francese.
Una legge promulgata dalla Costituente Francese nel 1789 ([83]), infatti, introduce la distinzione tra interesse lecito e abuso di interesse e fa sì che venga riformulato il significato del termine usura in conformità a come lo intendiamo oggi ([84]).
Dal maggiore favore accordato dalle autorità del tempo, deriva il ritorno in auge, presso i teologi, del problema della liceità dellfinteresse e, finalmente, vengono riviste le antiche certezze: si sostiene, infatti, la tollerabilità dellfinteresse ma solo in quanto sia fondato su un titolo legis civilis.
Così, nel 1821, sotto il pontificato di Pio VII, la Sacra Congregazione del Santo Uffizio ne riconosce la legittimità, purché esercitato nei limiti legali.
Sotto Papa Pio VIII, il Santo Uffizio e la Sacra Penitenziaria, entrambi del 1830, stabiliscono che non intercorrono in censura i confessori che assolvono coloro i quali prestano denaro ad interesse ai commercianti, purché ottengano dai loro penitenti la promessa di sottomettersi alle decisioni ulteriori della Santa Sede. Anche questo obbligo, infine, verrà meno in una successiva Sacra Penitenziaria emanata nel 1889.
Negli anni precedenti lfunificazione dfItalia, lfusura è variamente condannata: le pene vanno dalla multa del doppio o del quadruplo fino alla confisca dei beni; inoltre, in alcuni casi sono comminati la reclusione, i lavori forzati, il bando e lfinfamia.
Il delitto è regolato dal Codice penale Toscano del 1858 ([85]), il quale, allfart. 408 ([86]), prevede due figure: lo scrocchio e il ritrangolo; la prima consiste in una dichiarazione di ricevuta di denaro, mentre in realtà si tratta di generi di basso valore, la seconda in un riacquisto a basso prezzo di merce venduta a prezzo elevato.
Lfusura è anche regolata dal Codice Parmense del 1820, il cui art. 494 la individua nella abituale esigenza di interessi superiori al legale e nella consegna di cose mobili in luogo di denaro; è disciplinata, inoltre, dal Codice Estense del 1855, agli artt. 533 ss., e anche dalla Legge napoletana del 7 Aprile 1828, il cui art. 7 porta rubrica usura abituale; previsioni simili, infine, non mancano nel regolamento romano degli Stati pontifici ([87]).
Altro esempio di sensibilità al problema, è offerto dagli artt. 126 e 127 del Codice Marittimo Mercantile approvato nel 1877: in questi articoli, infatti, ci sono disposizioni che non riconoscono la vincolatività delle promesse per assistenza al salvataggio fatto gin pieno mare o al momento del sinistroh, e lfattendibilità di qualsiasi promessa di compensi per importi maggiori della tariffa che venga fatta gin momento di pericolo della naveh.
Tale orientamento subisce, tuttavia, una prima inversione di tendenza nel 1857, quando il reato di usura viene abrogato dal Codice penale sardo ([88]); nella sua riforma del 1859, inoltre, non ve ne sarà traccia alcuna ([89]).
Dopo lfunificazione di Italia, con il Codice Zanardelli, nonostante qualche timida sollecitazione in senso contrario, viene confermato lfindirizzo sardo del 1859.
La dominante idea liberista, che prende spunto dal Code Napoleon francese, fa sì che non vi sia alcuna limitazione alla misura degli interessi convenzionali.
Le parti sono libere di pattuirli anche in misura maggiore di quella legale ([90]), ma per la validità dellfaccordo, che secondo le opinioni del tempo costituisce sempre unfobbligazione autonoma ([91]), è richiesta la forma scritta; in mancanza il debitore non è tenuto a corrispondere alcun interesse ([92]).
Dai lavori preparatori si desume che i compilatori ritennero la disposizione un valido disincentivo alle pretese usuraie, perché lfavidità del mutuante sarebbe risultata da atto scritto e quindi conosciuta dalla gente ([93]); la storia, però, dà prova del contrario.
Altra misura non stimata è quella dellfart. 1832: questa concede al debitore la facoltà di restituire dopo cinque anni dalla conclusione del contratto le somme date in prestito ad un interesse maggiore della misura legale, nonostante il patto contrario.
Ci si chiede, in particolare, come possa essere possibile che il debitore, che non è in grado di corrispondere gli interessi, sia in grado di pagare lfintera somma mutuata; inoltre, tale disposizione si applica solo ai prestiti a lunga scadenza con esclusione quindi dellfusura a breve termine, la quale notoriamente costituisce la più frequente forma di manifestazione di questo delitto ([94]).
Di fronte a questa inattività del Legislatore rispetto al fenomeno usurario, la giurisprudenza manifesta la tendenza ad interpretare restrittivamente la disciplina civilistica.
In particolare, per quanto riguarda lfatto scritto richiesto dallfart. 1831, la giurisprudenza afferma che questo deve essere contenuto minuziosamente nello stesso atto di mutuo ([95]); inoltre, affrontando la questione del carattere usurario del patto, ne dichiara a volte lfilliceità, perché fondato su una causa contraria al buon costume, con la conseguente mancanza di azione per lo strozzino che vuole agire in giudizio per recuperare il credito concesso a condizioni usurarie ([96]).
Altre volte la giurisprudenza, ricorrendo ai principi generali in materia di obbligazioni, sostiene lfinvalidità del patto usurario per vizio del consenso dovuto allo stato di necessità o di dipendenza del debitore al momento del ricorso al prestito ([97]).
In dottrina sorgono due posizioni contrapposte: lforientamento concorde allfindirizzo giurisprudenziale propende per la nullità della clausola, dovuta al vizio di volontà determinato dallo stato di bisogno del debitore, mentre quella opposta fa leva sullfinterpretazione letterale e garantista del dato normativo.
Il pensiero giurisprudenziale, che è causato anche da un movimento culturale a carattere solidaristico che si va manifestando sempre di più nel mondo del diritto, darà luogo ben presto ad un frenetico susseguirsi di proposte di legge finalizzate alla reintroduzione della repressione dellfusura.
Queste proposte di legge possono così riassumersi:
§ Il 9 aprile 1894 lfonorevole Della Rocca, al quale si associa lfonorevole Aguglia, presenta il primo progetto di legge che cerca di affrontare il problema ([98]).
§ Naufragato il primo, viene presentato un nuovo progetto da parte dellfonorevole Compans nel novembre del 1895 ([99]); questa iniziativa parlamentare, però, è destinata presto ad essere insabbiata.
§ Non migliore fortuna ha la proposta di legge recante gProvvedimenti contro lfusurah presentata dal Guardasigilli Gianturco nel 25 novembre del 1900.
In particolare, ancorché lfart. 1 ([100]) costituisca un notevole passo in avanti nella repressione dellfusura, il resto del progetto viene fortemente criticato per le carenze che presenta. Ci si riferisce soprattutto allfart. 3 del progetto, il quale esclude dalla punibilità gli istituti pubblici, le agenzie di prestito ed i commercianti nei contratti conclusi fra di loro, perché costoro devono gnecessariamente presumersi idonei ed esperti nei contratti attinenti al loro commercioh ([101]).
§ Nel 26 novembre 1902, viene presentato il progetto Sonnino: il suo unico articolo prevede che ogni interesse che superi della metà il tasso legale viene considerato per tale eccedenza, nonostante qualsiasi patto contrario, come quota di ammortamento del debito del capitale ed il pagamento fattone è considerato rimborso del capitale medesimo; le disposizioni non si applicano ai prestiti su pegno fatti dai Monti di Pietà, regolati dalla legge 4 maggio 1898 n. 169.
Le numerose critiche ricevute da questo disegno di legge si incentrano soprattutto sulle considerazioni che il suo unico articolo presenta scarsezza di tecnicismo e che la limitazione del tasso convenzionale, operata in modo incondizionato, ha lfeffetto di travolgere anche le ipotesi nelle quali non si manifesta alcun abuso; inoltre, non si comprende perché le disposizioni debbano limitarsi ai soli mutui di denaro ([102]).
§ Lfultimo in ordine di tempo è il progetto Garofalo del 1910: esso è diretto alla modificazione dellfart. 1831 ([103]) senza prevedere lfintroduzione di una norma penale.
Le cause per cui nessuno di questi progetti va in porto sono numerose; tuttavia, ad aver maggior peso, è forse la mancanza nella volontà politica di sanzionare lo smodato arricchimento conseguito attraverso il prestito di denaro; a dimostrazione di ciò, si constata che previsioni simili a quelle contenute nei progetti esposti supra vengono inserite senza difficoltà in territori limitati, quali quelli eritrei ([104]).
Il regime fascista segna lfinizio della repressione nei confronti degli usurai con la imposizione di misure di polizia ([105]).
La repressione, cominciata con sporadiche manifestazioni agli inizi del 1926, si va intensificando grazie lfapplicazione a dir poco creativa del decreto legge 16 giugno 1927, n. 948, che disciplina il prezzo delle locazioni di immobili urbani ([106]) e degli artt. 166 ss. del T.U.L.P.S. ([107]), sulla scorta di una nozione sociale di usuraio, a carattere prevalentemente emotivo-irrazionale, priva di precisi limiti.
Le sanzioni indicate da tali fonti, cioè la diffida, lfammonizione, lfarresto e il confino, sono infatti previste soltanto per alcuni tipi di autore, tra i quali non rientrano certamente gli usurai.
Ben più grave è che il cittadino, di fronte a questa repressione di tipo amministrativo, è praticamente sfornito delle garanzie di cui avrebbe goduto se le sanzioni avessero avuto carattere giurisdizionale.
Nella stampa quotidiana del tempo non vi è chi non veda come tale repressione sia pretestuosa; le pene comminate che vengono riportate sono anche prova del rigore usato nella repressione: vi sono esempi di confino per due anni a chi abbia prestato ’. 20.000 facendosi rilasciare cambiali per ’. 60.000 ([108]), di confino per tre anni a chi suole prestare a tassi oscillanti dal cento al duecentocinquanta per cento ([109]), dellfarresto, con successiva proposta per il confino, a chi procura automobili a condizioni onerosissime o presta somme a tasso altissimo su pegno di automobili ([110]) e a chi presta ad alta misura dfinteressi facendosi rilasciare polizze dei Monti di Pietà ([111]).
Col passare del tempo la repressione si va intensificando tanto che Il Corriere della Sera del 24 febbraio 1928 riferisce che, gsulla scorta delle direttive del Primo Ministroh, le comminazioni del confino e dellfammonizione agli usurai sono di applicazione quotidiana.
Non è agevole ricostruire la nozione di usura utilizzata dalla polizia del tempo; certo è che i criteri per lfindividuazione dei soggetti perseguibili non vengono desunti da unfaccurata indagine caso per caso ma, come spiega il T.U.L.P.S. per le fattispecie ivi regolate, dalla voce pubblica, in quel contesto caratterizzante del regime fascista di moralizzazione dei rapporti tra i consociati.
Si perseguono, pertanto, tutti coloro che sono noti per prestare ad alti interessi, prescindendo dallfesame delle singole contrattazioni e della situazione soggettiva dei debitori, e ciò non per lfassicurazione di una tutela generale del mercato del denaro, in quanto manca ancora la sensibilità politica ad una tale problematica, ma presumibilmente per la repressione di tipi di autore che contrastano con il modello di cittadino che si intende imporre alla collettività ([112]).
Nel 1 luglio 1931, finalmente, per effetto del R.D. 19 ottobre 1930 n.1398, entra in vigore il Codice penale Rocco il quale, allfart. 644 punisce il delitto di usura stabilendo testualmente che: gChiunque, fuori dei casi preveduti dallfarticolo precedente ([113]), approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a ventimilah; il secondo comma punisce la mediazione usuraria prevedendo che: @gAlla stessa pena soggiace chi, fuori dai casi di concorso nel delitto preveduto dalla disposizione precedente,@ procura ad una persona in stato di bisogno una somma di denaro o una altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri per la mediazione, un compenso usurarioh.
Bisogna Rilevare come la formulazione di questo articolo sia influenzata da una parte, dalla repressione attuata dal regime fascista e, dallfaltra, dallfidea tradizionalista della Chiesa.
Lfoppressione fascista, infatti, ancorché sia stata basata su interpretazioni abbastanza discutibili delle norme del T.U.L.P.S. e di altre disposizioni, ha avuto il merito di desumere il concetto di usurarietà dalla realtà sociale, e di passare dalla visione largamente sociale dei progetti precedentemente formulati ([114]) a quella estremamente ristretta di tutela della singola situazione contrattuale ([115]); la tradizione cattolica, dfaltra parte, ha influito sulla ratio stessa della fattispecie normativa prevista dallfart. 644, la quale fa propria lfidea di protezione del contraente più debole che versa in stato di bisogno ([116]).
Sommario: §1 PREMESSA - §2 CONDOTTA - 2.1 Lfapprofittamento
- 2.2 Lo stato di bisogno - 2.3 La prestazione tipica del soggetto
attivo - 2.4 La prestazione tipica del soggetto passivo e lfusurarietà - §3 DOLO - 3.1 Le caratteristiche del dolo - 3.2 Gli elementi del dolo -
3.3 Il dolo eventuale e il tentativo - 3.4 Lfatteggiamento psicologico del
soggetto passivo - §4 MOMENTO CONSUMATIVO - 4.1 Il momento
consumativo - 4.2 Le caratteristiche della istantaneità e della
permanenza - §5 OGGETTO DELLA TUTELA - 5.1 Lfinteresse protetto -
5.2 Il reato di pericolo e di danno - §6 MEDIAZIONE USURARIA
Il delitto di usura, introdotto per la prima volta nellfordinamento giuridico italiano dal codice Rocco, allfart. 644, è disciplinato in due forme distinte: al primo comma si punisce lfusura diretta, cioè il fatto di chi, fuori dei casi preveduti dallfart. 643 in tema di circonvenzione di incapaci, si fa dare o promettere interessi od altri vantaggi usurari come corrispettivo di una prestazione di denaro o cosa mobile approfittando dello stato di bisogno di una persona; nel secondo comma, invece, si persegue la mediazione usuraria, la quale è commessa da chi procura una somma di denaro o una altra cosa mobile ad una persona in stato di bisogno, facendosi dare, per la mediazione, un compenso usurario.
Sottolineata la presenza, nello stesso articolo, di due fattispecie diverse, sarà conveniente prendere in considerazione lo studio della prima, più importante, in quanto lfaltra è scarsamente applicata per ragioni che ci si riserva di puntualizzare più avanti ([117]); si esaminerà, in seguito, la seconda e si rileveranno le differenze che intercorrono tra le due .
La condotta dellfusura diretta ([118]) si incentra su due requisiti oggettivi fondamentali: lfapprofittamento dello stato di bisogno, che costituisce la parte centrale della fattispecie, e la dazione o promessa di interessi o altri vantaggi usurari, la quale descrive, con una mera tautologia, il corrispettivo che il soggetto passivo del reato è tenuto a prestare ([119]).
Per quanto riguarda il dolo, cioè lfelemento soggettivo del reato ([120]), si anticipa che questo è di tipo generico e che è rappresentato dalla volontà della condotta e dalla rappresentazione di tutti gli elementi costitutivi del fatto ([121]).
Ognuno di questi elementi del delitto verrà trattato qui appresso e, successivamente, sarà effettuato lo studio del momento consumativo e dellfoggetto giuridico.
Prima di trattare delle problematiche sorte in ordine alla interpretazione del concetto di approfittamento, sembra indispensabile fare una premessa: la dottrina, solitamente, ritiene che esso sia una nota della condotta e che deve ritenersi approfittevole lfazione di chi si fa dare o promettere da una persona in stato di bisogno un compenso usurario per procurarle denaro o altre cose mobili ([122]).
Questa impostazione, peraltro, non è esente da critiche: secondo altri autori, infatti, il requisito di cui si tratta atterrebbe maggiormente allfelemento psicologico ([123]).
Ora, il fatto che lfapprofittamento venga trattato in questa sede, e non in altra, non vuole essere una presa di posizione sulla natura dello stesso, ma è, piuttosto, una scelta finalizzata a rendere più chiara la trattazione del nucleo centrale della fattispecie dfusura.
Perché si abbia condotta usuraria, innanzitutto, è necessario che il soggetto attivo approfitti dello stato di bisogno di una persona, il soggetto passivo.
Bisogna chiedersi, allora, quale significato acquista il termine approfittare nella logica della fattispecie ex art. 644 c.p.: secondo una dottrina, questo è un concetto del tutto assimilabile allfabuso dei bisogni, delle passioni o della inesperienza previsto dallfart. 643 c.p. ([124]), perché in entrambi i casi ci sarebbe uno sfruttamento indebito della particolare situazione di debolezza in cui si trova la vittima del reato ([125]).
Secondo altri, invece, si tratterebbe di due concetti distinti: lfabuso implicherebbe necessariamente una deviazione oggettiva da quanto prescritto da norme giuridiche, mentre lfapprofittamento coinvolgerebbe anche le situazioni in cui la condizione in cui si trova la vittima del reato costituisce mero presupposto psicologico della condotta del soggetto attivo ([126]).
Ad avviso di altri autori la differenza tra i due concetti risiederebbe, piuttosto, nel fatto che lfabuso rappresenta un quid pluris dellfapprofittamento: in questfultimo, infatti, così come disciplinato dallfart. 644, non vi è, da parte del soggetto attivo, una induzione a compiere una azione, attività che invece si riscontra nella circonvenzione di persone incapaci ([127]).
Scarso seguito, infine, hanno avuto gli sporadici tentativi di intendere il concetto di approfittamento sotto il profilo di una condotta attiva sulla vittima, diretta a circuirla o suggestionarla ([128]).
I problemi interpretativi cui ha dato luogo il concetto di approfittamento sono poca cosa, se paragonati a quelli scaturenti dalla nozione di stato di bisogno.
Sembra utile ricordare, a tale riguardo, quanto scritto nel Fiandaca-Musco: secondo il manuale, infatti, il requisito di fattispecie dellfapprofittamento dello stato di bisogno dimostra chiaramente, ad onta della sua apparente determinatezza, guna inguaribile ambiguità ed una naturale predisposizione ad essere utilizzato in funzione di variabili obiettivi politico–criminalih ([129]).
Si registrano, in dottrina e in giurisprudenza, innumerevoli posizioni le quali si muovono tra due estremi: da una parte, cfè la concezione oggettivistica e, dallfaltra, la concezione soggettivistica.
Secondo la prima, detta anche concezione economica, lo stato di bisogno rappresenta la mancanza di beni di natura patrimoniale pur non identificandosi con lo stato di necessità, né di indigenza ([130]).
Essa è configurabile anche con riguardo ad un soggetto benestante, il quale, per motivi contingenti, sia momentaneamente assillato da un bisogno di denaro ([131]).
La concezione soggettivistica, anche detta psicologica, intende il concetto di stato di bisogno come una condizione psicologica in cui la persona si trova e per la quale non ha piena libertà di scelta ([132]).
Allfinterno dei confini posti da queste due tesi, vi sono molteplici interpretazioni: secondo formule ricorrenti in giurisprudenza, per stato di bisogno si intende lfimpellente assillo che, limitando pesantemente la volontà del soggetto, lo induce a ricorrere al credito accettando condizioni usurarie, ancorché non si tratti di stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta ([133]).
Secondo unfinterpretazione più estensiva con tale espressione deve intendersi, invece, uno stato di disagio che limiti la libertà di scelta del soggetto, inducendolo a ritenere preferibile aderire ad una pretesa eccessivamente gravosa in termini di interessi pagati, piuttosto che subire un danno che si giudica comunque maggiore.
La casistica giurisprudenziale è variegata: il bisogno, si è affermato, può essere di qualunque specie ([134]), anche non patrimoniale, e deve essere valutato in relazione alle particolari condizioni del soggetto passivo; vengono in considerazione non solo le necessità più elementari della vita, ma anche quelle relative allfesercizio del mestiere o della professione ([135]).
A questa serie di pronunce deve affiancarsi, inoltre, la dottrina più recente: essa ha ulteriormente ampliato il concetto ricomprendendovi situazioni che riguardano il mantenimento del proprio stato patrimoniale, i rapporti sociali e la tutela della onorabilità ([136]).
Posizione particolare è quella del De Angelis: egli prende spunto da una dottrina che individua, come parametro di valutazione del bisogno di un soggetto, i diritti costituzionalmente garantiti ([137]), e ritiene che tale indicazione sarebbe troppo circoscritta.
Secondo questfAutore, infatti, dato che la nostra carta costituzionale non si limita a mere enunciazioni di carattere programmatico, ma richiede la concreta attuazione delle proprie solenni affermazioni, è compito del legislatore creare gli strumenti adeguati a rendere effettivo il godimento dei diritti assicurati a tutti dal Costituente.
Nellfinerzia del legislatore, però, è il giudice che, senza mai sostituirsi a questfultimo, deve cercare di rendere concreti i principi costituzionali dilatando al massimo la norma, unico strumento sul quale può operare ermeneuticamente.
Lo stato di bisogno deve, allora, essere inteso in senso molto ampio, trovando un freno alla sua estensione solo in quei valori non previsti dalla Costituzione ([138]).
Va ancora rilevato che altra vecchia impostazione dottrinaria, secondo la quale era da escludere che nel concetto di stato di bisogno potesse rientrare il denaro ottenuto per investimenti produttivi ([139]), è stata contraddetta dalla giurisprudenza che ha affermato che esso è ravvisabile anche in capo ad un imprenditore commerciale con riferimento alle esigenze aziendali ([140]).
Di recente si è anche statuito che lo stato di bisogno può consistere nel bisogno di sangue per trasfusioni ([141]).
Nel quadro di unfinterpretazione ancora più estensiva, la giurisprudenza ha ritenuto che il delitto di usura possa configurarsi anche nei confronti di una persona giuridica, rispetto alla quale lo stato di bisogno si pone, indubbiamente, in una prospettiva peculiare ([142]).
Da ultimo, si osserva che lo stato di bisogno non deve necessariamente essere del soggetto passivo, potendo riguardare anche terzi verso i quali lfusurato stesso è, o si sente, giuridicamente o moralmente responsabile ([143]).
Vista lfampia compagine interpretativa del concetto di stato di bisogno, e rilevata la tendenza estensiva che si è registrata intorno a questo, non sembra fuori luogo lfinsegnamento del Violante ([144]), secondo il quale sia necessario porre un limite al suo allargamento, essendo intuitivo che non ogni bisogno può essere rilevante ai fini della fattispecie di usura.
Purtroppo questo presuppone una operazione che, storicamente, si è dimostrata impossibile da compiere; un esempio valga per tutti: distinguere il@ bisogno dal semplice desiderio, idea degna di nota, non è stato sufficiente a risolvere il problema della non configurabilità del delitto di usura nel caso dellfimprenditore che, fissatosi lo scopo di aumentare gli affari commerciali o di realizzare proficui investimenti produttivi svincolati da indifferibili esigenze, prende un prestito ad interessi usurari.
A sostegno di quanto qui affermato e, soprattutto, a dimostrazione del fatto che lo stato di bisogno pone problemi mai risolti, può essere presa in considerazione la nuova formulazione dellfart. 644, così come modificato dalla l.n. 108/1996, la quale non fa riferimento alcuno a questo concetto ([145]).
Prima di trattare di un altro aspetto del vecchio art. 644 del codice Rocco, cioè lfusurarietà degli interessi e degli altri vantaggi, è opportuno fare due puntualizzazioni: in primo luogo, il legislatore non ha fatto riferimento sic et simpliciter al@ bisogno, bensì allo stato di bisogno, quindi, non ad un momento fissato, ma ad una situazione di fatto che si protrae nel tempo; viene esclusa, in secondo luogo, nella realizzazione del delitto di usura, la possibile interferenza dellforigine del bisogno.
In altre parole, è indifferente che esso dipenda da cause non imputabili o da cause imputabili al soggetto passivo, quali vizi, prodigalità, imprudenza, leggerezza ([146]).
Bisogna distinguere, innanzitutto, la prestazione del soggetto attivo da quella del soggetto passivo: la prima viene tipizzata dallfart. 644 come una prestazione di denaro o di altra cosa mobile; la seconda è contraddistinta dallfinciso secondo cui il soggetto attivo si fa dare o promettere (dal soggetto passivo), sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, interessi o altri vantaggi usurari.
Secondo unfinterpretazione tradizionale, lfespressione prestazione di denaro o di altra cosa mobile è da intendere in senso rigorosamente letterale, e cioè come una operazione meramente finanziaria, sotto forma di consegna o promessa di denaro o anche di cosa mobile, volta al soddisfacimento di un temporaneo bisogno del soggetto passivo ([147]).
Questa dottrina esclude, dunque, che nella fattispecie dfusura, così disciplinata dal legislatore del 1930, possa rientrare la cosiddetta usura reale, cioè quella che si realizza mediante operazioni diverse da quelle dette supra ([148]).
In realtà, per approfondire questo tema, è necessario distinguere il concetto di denaro da quello di cosa mobile: mentre non sorge alcun problema per quanto riguarda il primo ([149]), lo studio deve essere focalizzato sulla delimitazione del secondo.
La dottrina più recente, nellfambito di unfinterpretazione evolutiva della norma tesa ad inserire il delitto dfusura nellfattuale realtà economico–sociale, ha sostenuto che lfesatta accezione della espressione cose mobili deve essere desunta dallfart. 624 secondo comma del codice penale il quale, inteso come norma generale per tutti i delitti contro il patrimonio, comprende tra le cose mobili anche le energie economicamente valutabili ([150]) e quindi, per quanto concerne i nostri fini, le prestazioni di servizi e di attività professionali ([151]).
Ragionando in questi termini si supera lfimpasse in cui la dottrina esposta supra ([152]) era venuta a cadere.
Nessuno ha mai potuto dubitare, invece, che nella prestazione del soggetto attivo non sono ricompresi i beni immobili, data la assoluta chiarezza della norma a riguardo.
Per quanto riguarda lo schema contrattuale, si è sottolineato che, al fine della commissione del reato, non è necessaria lfeffettiva prestazione del soggetto attivo; è sufficiente, in altre parole, che ci sia la conclusione di un accordo tra i due secondo lo schema tradizionale proposta-accettazione.
Per altri versi, gse il soggetto attivo svolge@ lfattività intesa ad ottenere i vantaggi usurari soltanto dopo aver eseguito la propria prestazione, viene meno il presupposto del reato, cioè lo stato di bisogno del soggetto passivoh ([153]).
Si vedrà in seguito come tale aspetto rappresenta una delle maggiori differenze che intercorrono tra lfusura diretta e la mediazione usuraria disciplinata dal capoverso dellfart. 644, per la quale invece non è sufficiente la semplice promessa della prestazione da parte del soggetto attivo in quanto, per la formulazione del testo normativo, questa deve essere realmente effettuata ([154]).
Ef utile qui aggiungere che, per la configurabilità della condotta punibile, la proposta può essere avanzata anche dal soggetto passivo.
Su tale indirizzo non sono concessi dubbi, dato che esso è consolidato da tempo, sia in dottrina che in giurisprudenza ([155]), e che nella realtà molto spesso, se non per la maggior parte dei casi, è chi si trova nello stato di bisogno a contattare lfusurario e a fare la proposta.
Non sorgono particolari problemi interpretativi anche riguardo alla non configurabilità del reato nel caso degli atti di liberalità; la norma, facendo riferimento espresso al corrispettivo di una prestazione di denaro, intende espressamente escludere che la donazione o altra manifestazione liberale possa configurare il reato.
Sinora si è considerata quella forma di condotta che è contraddistinta da una azione positiva, ma è utile dare un piccolo accenno anche a quella negativa: il silenzio ([156]).
In generale, il silenzio consiste in un comportamento naturalisticamente rilevabile, in uno stato di quiete; esso, nella maggior parte delle ipotesi, non assume alcun significato particolare; tuttavia, può integrare la condotta richiesta dalla norma quando, presa in considerazione lfintera vicenda dei rapporti tra i due soggetti, configura un comportamento concludente.
Non è possibile, peraltro, stabilire a priori i casi in cui il silenzio rappresenta una condotta tipica rilevante ai fini dellfusura; sarà necessario, dunque, considerare la singola vicenda e analizzare gli accordi presi dalle parti, nonché le consuetudini sorte in forza di eventuali rapporti precedenti ([157]).
@La prestazione tipica del soggetto passivo è il dare o promettere, sotto qualsiasi forma, interessi o altri vantaggi usurari.
Appare evidente, innanzitutto, come col termine interessi si è voluto far riferimento ad ogni tipo di obbligazione accessoria ad una principale, caratterizzata dal variare, in funzione del capitale, della misura degli interessi stessi e del tempo.
In altri termini, vengono ad essere ricompresi nel concetto sia gli interessi moratori, che quelli corrispettivi e compensativi; ragionando altrimenti, si rischierebbe di escludere la maggior parte delle fattispecie concrete rilevanti.
Per quanto riguarda gli altri vantaggi, invece, va detto che questo inciso ha posto in essere maggiori problemi interpretativi.
Lfimpostazione classica, facendo perno sullfinquadramento della norma sullfusura nei delitti contro il patrimonio, ritiene che i vantaggi devono essere necessariamente caratterizzati dalla patrimonialità ([158]).
La dottrina più recente ha mutato tale indirizzo sulla base della considerazione, ormai unanimemente riconosciuta ([159]), secondo la quale la collocazione di una norma in uno od altro titolo del libro II del codice penale non è vincolante per lfinterprete, il quale deve tenere conto indistintamente di tutti gli interessi che il legislatore ha considerato nellfincriminare il fatto; secondo questa impostazione, quindi, possono essere oggetto dei vantaggi richiesti dalla norma penale anche utilità diverse da quelle patrimoniali ([160]).
Fatte queste precisazioni, è utile sottolineare, ancora, lfelasticità del termine vantaggi, intenzionalmente utilizzato dal legislatore per ampliare lfoperatività della fattispecie, soprattutto in considerazione del fatto che lfusura si nasconde nelle forme e negli espedienti più vari.
In linea generale, dunque, la dottrina ritiene pacificamente che il reato si realizzi quando il corrispettivo si concreta nella dazione o promessa di cose mobili, nella dazione o promessa di cose immobili, ovvero nella prestazione o promessa di lavoro o di servizi ([161]); ci sono autori, poi, che vi fanno rientrare casi limite quali la prestazione sessuale, la remissione della querela precedentemente sporta e la chiusura dello stabilimento del concorrente ([162]).
Dove la norma dellf art. 644 non appare certo un modello di chiarezza è proprio nella definizione della esorbitanza degli interessi od altri vantaggi ottenuti dallfusuraio (o comunque promessi dallfusurato); essa, infatti, si limita ad usare in proposito lfaggettivo usurari, mentre aveva il compito di individuare e precisare le caratteristiche essenziali di tale aspetto.
La tautologia che si rileva è dovuta, senza dubbio, ad una specifica scelta del legislatore del 1930 volta ad affidare alla discrezionalità del giudice la valutazione in concreto dei casi in cui vi è un interesse o altro vantaggio usurario.
Tale indirizzo risponde ad una precisa esigenza di politica criminale basata su due considerazioni: da una parte, si dice, lfusura può essere realizzata attraverso i mezzi più vari e, dallfaltra, la misura degli interessi dipende da diverse circostanze di tempo, di luogo, di persone e di rischio ([163]).
Anche la giurisprudenza di legittimità non dà una definizione dellfusurarietà degli interessi, statuendo che si tratta di un giudizio di valore affidato allfapprezzamento discrezionale del giudice di merito incensurabile in Cassazione ([164]).
Essa, inoltre, quando ha cercato di precisare la dimensione dellfelemento in questione, si è spesso limitata ad indicare ipotesi e interessi manifestamente sproporzionati, cioè notevolmente superiori a quelli che di regola vengono corrisposti.
A fronte di tale situazione, la dottrina ha tentato di offrire definizioni le quali, inevitabilmente, sono risultate numerose e, soprattutto, incerte.
Secondo alcuni autori gè usurario lfinteresse quando presenta un eccesso che non rappresenta una controprestazione, bensì un lucro indebito senza legittima causah ([165]); altri hanno parlato sic et simpliciter di lucro sfornito di causa ([166]).
Una più attenta dottrina individua un altro punto di riferimento nella delimitazione dellfusurarietà degli interessi o dei vantaggi, ravvisandolo nel concetto di ingiustizia del profitto e, segnatamente, nella gnon congruità del vantaggio richiesto rispetto alla prestazione effettuatah ([167]).
Lfinterpretazione che più delle altre ha avuto diffusione e consensi nella giurisprudenza, tuttavia, è quella che parla di ginteressi manifestamente sproporzionati alla prestazioneh in quanto notevolmente superiori a quelli corrisposti di regola per simili attività, tenuto conto delle caratteristiche dellfoperazione e del rischio relativo ([168]).
Per ricollegarsi, infine, al concetto di stato di bisogno, vorremmo ricordare quella giurisprudenza secondo cui la prova della sussistenza degli elementi dellfusura richiesti dallfart. 644 - la esorbitanza del tasso di interesse praticato, dello stato di bisogno della parte lesa e della conoscenza di tale stato da parte dellfagente - deve ritenersi raggiunta anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da fare ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in stato di bisogno possa contrarre un prestito alle predette condizioni ([169]).
Per quanto riguarda lfelemento psicologico del soggetto attivo è necessario stabilire, innanzitutto, se lfart. 644 preveda un dolo di tipo generico o di tipo specifico ([170]).
Ebbene, alla luce della norma stessa, nessuno ha mai dubitato del carattere generico di tale dolo ([171]); problemi più complicati, invece, sono sorti riguardo al contenuto dello stesso.
Prima di considerare in modo più particolareggiato tale aspetto, si deve dare cenno ad una problematica riguardante la struttura stessa del delitto.
Ci si è chiesti, in particolare, se lfusura sia o meno un reato plurisoggettivo ([172]) e si è osservato, a tal proposito, che esso non rientrerebbe in tale categoria, se non sotto un profilo strettamente naturalistico, ininfluente ai fini della determinazione della fattispecie.
Tale constatazione, però, non esime lfinterprete dal considerare che tra gli elementi costitutivi del delitto cfè anche un comportamento del soggetto passivo ([173]), che non può non ritenersi sorretto da un atteggiamento psicologico.
Ef necessario valutare, quindi, se questo atteggiamento possa essere qualificato come dolo: la risposta non può che essere negativa, solo che si consideri che il soggetto passivo non pone in essere alcuna offesa tipica ([174]); si deve concludere, dunque, che lfusura fa parte di quella categoria di delitti che si perfezionano con la cooperazione del soggetto passivo.
Venendo al contenuto del dolo bisogna rilevare, innanzitutto, che oggetto della volontà è lfazione tipica prevista dallfart. 644 c.p.
Il soggetto attivo, in altre parole, deve essere mosso da una volontà colpevole che si sostanzi nella conoscenza dello stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo ([175]) e della natura usuraria degli interessi o altri vantaggi che percepisce; la sua condotta, inoltre, deve essere accompagnata dallfintento di adempiere la prestazione promessa ([176]).
Riguardo a questfultimo requisito, il comportamento tipico assume rilievo solo se inserito in una situazione di sinallagma: lfagente, pertanto, deve volere la propria condotta come causa dellfaltrui prestazione.
Se il soggetto attivo volesse semplicemente percepire la prestazione del soggetto in stato di bisogno senza adempiere la propria, potrebbe configurarsi il delitto di truffa o al più, ricorrendone gli estremi, la insolvenza fraudolenta, ma non lfusura ([177]).
Nel caso in cui lfiniziativa proviene dalla persona in stato di bisogno, è sufficiente, al fine della configurabilità del dolo, che il soggetto attivo del reato accetti la proposta, perché in questo caso è appunto la accettazione che configura il comportamento tipico ([178]).
In tema di consapevolezza dello stato di bisogno, la giurisprudenza ha dichiarato che lfusuraio deve essere consapevole dello stato di bisogno della controparte aggiungendo che non è necessario che ne conosca le cause ([179]); altre volte è stato affermato che lfusuraio deve avere consapevolezza della minore libertà di scelta del soggetto passivo determinata dallo stato di bisogno ([180]).
Di recente si è osservato che richiedere, come ha fatto sovente la giurisprudenza, una gcerta e piena conoscenza del grave stato di disagio economicoh che determina lfaltro contraente a soggiacere alle pretese usurarie ([181]), può impedire la perseguibilità delle forme di usura nascoste dietro il paravento delle società di finanziamento che, nella società moderna, hanno in larga misura soppiantato le ipotesi tradizionali di contratto usurario ([182]).
Ef stato rilevato, inoltre, che spesso lfinteresse del soggetto passivo è quello di nascondere il proprio stato di bisogno per ottenere il finanziamento usurario, e di conseguenza sarebbe stato consigliabile ancorare a parametri assai meno rigorosi lfaccertamento del dolo ([183]).
Secondo altri autori ([184]), occorre trovare un punto di incontro tra la necessità di reprimere determinate forme di usura e lfobiettiva esigenza della consapevolezza da parte dellfagente dellfapprofittamento dello stato di bisogno del soggetto passivo; tale bilanciamento potrebbe essere indicato da una decisione di merito ([185]) con la quale si è individuata lfesistenza del dolo anche da una serie di elementi della fattispecie concreta (ad esempio, lfentità della prestazione oggetto dellfobbligazione del soggetto passivo), i quali devono far ritenere che lfagente non poteva ignorare lo stato di bisogno della controparte, o comunque, senza accertarlo in concreto, ne doveva aver accettato la possibile sussistenza, almeno secondo la forma del dolo eventuale ([186]).
Per quanto riguarda la natura usuraria degli interessi, il problema interpretativo posto dallfart. 644 è quello di capire se, per la configurabilità del dolo, lfagente debba avere consapevolezza soltanto del tipo dei vantaggi e della quantità degli interessi richiesti, ovvero debba avere la esatta cognizione della usurarietà degli stessi secondo il significato inteso dalla norma.
A tal proposito, è bene tentare di risolvere la questione attraverso lfausilio dellfart. 47 ultimo comma c.p., il quale dispone che glferrore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reatoh, ovvero dellfart. 5 c.p., il quale prevede che gNessuno può invocare a propria scusa lfignoranza della legge penaleh.
A seconda che si ritenga il termine gusurarih previsto dalla norma un concetto disciplinato dalla legge penale o meno, infatti, si dovrà optare per soluzioni opposte fra loro: nel primo caso sarà applicabile lfart. 5 c.p. e lfeventuale errore in cui sia incorso il soggetto agente non avrà ripercussioni particolari sul dolo (dunque, tale individuo, anche se non era a conoscenza della usurarietà degli interessi o vantaggi usurari che stava richiedendo, avrà integrato il dolo) ([187]); nel secondo, invece, sempre che tale errore produca un errore sul fatto che costituisce il reato, sarà applicabile lfart. 47 c.p. e, dunque, la fattispecie dellfusura non si sarà perfezionata per mancanza dellfelemento soggettivo.
Una dottrina, sulla base della considerazione per cui il concetto di usurarietà non sarebbe disciplinato da norme penali, bensì da regole extra-penali, propende per questa seconda soluzione ([188]).
Secondo questo indirizzo, è necessario e sufficiente che il soggetto attivo si rappresenti lfentità e il tipo delle prestazioni dedotte nel sinallagma e sappia di non avere titolo allfacquisizione dei vantaggi dati o promessi dal soggetto passivo; lfusuraio, inoltre, non deve ignorare che lfunica causa della controprestazione del soggetto passivo è nella sua prestazione e, soprattutto, deve sapere che questfultima non è idonea a fungere da corrispettivo.
Per quanto riguarda il momento in cui il requisito del dolo deve essere presente, si è osservato che non è necessario che lfapprofittamento accompagni tutto lfiter della condotta tipica, bastando che ci sia nel momento in cui viene effettuata lfaccettazione della proposta ([189]); il conseguimento dellfutile ingiusto da parte dellfusuraio, infatti, non fa parte della struttura della fattispecie, essendosi la figura legale perfezionata con la promessa o con lfaccettazione.
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Un aspetto importante della disciplina dellfelemento soggettivo è quello riguardante il dolo eventuale ([190]): bisogna chiedersi, in particolare, se il delitto di usura sia configurabile anche nel caso in cui il soggetto agente abbia agito per scopi diversi, ma si sia rappresentato la possibilità dellfapprofittamento dello stato di bisogno della controparte.
Sarà utile un esempio: si pensi al chirurgo che pretenda una somma assolutamente spropositata dal proprio paziente che gli chiede di eseguire una delicata operazione, al fine di scoraggiarlo, non avendo intenzione di eseguire quellfintervento; se egli si prospetta la probabilità, o anche solo la possibilità, che il paziente accetti la sua proposta a condizioni inique, a causa dello stato di bisogno, si è rappresentato, seppure in via eventuale, la conseguibilità del vantaggio usurario per lfesistenza di una situazione di minor forza contrattuale della controparte; in questo caso, se il paziente accetta, verseremo in una ipotesi di usura caratterizzata da dolo eventuale, in quanto la richiesta a condizioni inique è accompagnata dalla rappresentazione della eventualità che la controparte accetti premuta dallo stato di bisogno in cui versa ([191]).
Per altro verso, non sorgono particolari problemi anche riguardo alla configurabilità del tentativo ([192]); a tal proposito bisogna distinguere lfattività di ideazione da quella di esecuzione del delitto.
La prima è uno stato puramente intellettivo in cui il reo concepisce lfintento criminoso; essa, di per sé sola, non è punibile ([193]), ma allorché la risoluzione criminosa comincia a tradursi in atto del mondo esteriore concretandosi in unfazione o in una omissione, ha inizio la fase esecutiva.
In questa fase, ancorché lfazione non sia stata compiuta o lfevento non si sia verificato, se il soggetto attivo pone in essere uno o più atti idonei diretti in modo non equivoco a farsi dare o promettere, per la propria prestazione, interessi o altri vantaggi usurari approfittando dello stato di bisogno del soggetto passivo, egli avrà commesso il delitto di usura tentata la quale è disciplinata secondo il combinato disposto dellfart. 644 e dellfart. 56 c.p.([194]).
Secondo una dottrina ([195]),
tuttavia, il tentativo nellfusura non sarebbe configurabile perché essa
apparterrebbe alla categoria dei reati di pericolo ([196]).
A prescindere dal fatto che non è detto che lfusura sia un reato di pericolo ([197]), bisogna dire che la circostanza per la quale tali reati non ledono, ma soltanto minacciano il bene protetto, non esclude che rispetto ad essi si possa verificare lfipotesi contemplata nellfart. 56 c.p., e cioè unfazione idonea diretta inequivocabilmente a realizzare quellfavvenimento esteriore richiesto dalla legge, senza che lo stesso si sia avverato.
Ultimo interrogativo che è opportuno porsi, prima di passare al comportamento del soggetto passivo, è se sia ipotizzabile il tentativo in presenza di dolo eventuale.
A tal proposito, sembra consigliabile la soluzione negativa, sol che si consideri che, mentre per il dolo eventuale è richiesto che il soggetto attivo abbia previsto un certo risultato, ma non abbia agito con lo scopo di determinarlo, per il tentativo sono necessari uno o più atti idonei, diretti in modo non equivoco, a commettere quel determinato delitto.
In altre parole, per tornare allfesempio di dolo eventuale esposto supra ([198]), se il chirurgo non ottiene lfaccettazione della proposta iniqua fatta al paziente, non avrà commesso il delitto di usura tentata, perché gli atti da lui posti in essere erano diretti a non eseguire quella operazione, e non ad ottenere interessi o altri vantaggi usurari.
Come già rilevato, lfusura fa parte di quella categoria di delitti che si perfezionano con la cooperazione del soggetto passivo ([199]).
Ef indubitabile, tuttavia, che non può parlarsi di cooperazione senza che vi sia alla base una volontà cosciente; dunque, un altro requisito soggettivo della fattispecie dellfusura è lfatteggiamento psicologico del soggetto passivo ([200]).
Questo individuo deve quanto meno volere lfatto di disposizione; se non ha lfintento di adempiere la prestazione promessa non può parlarsi di usura. In tale ipotesi, infatti, non sarebbe presente il requisito dello stato di bisogno, dato che il soggetto passivo avrebbe ancora una libertà di scelta apprezzabile.
Tale conclusione non sembra essere accettabile, tuttavia, se si sposa la tesi oggettivistica dello stato di bisogno ([201]): se si parte dal presupposto che vi è bisogno nel momento stesso in cui cfè carenza di beni di natura patrimoniale, infatti, non è possibile ritenere che, solo per il fatto che il soggetto si sia risoluto a non adempiere, manchi tale requisito.
A ben vedere, però, improntando il discorso su un altro tipo di considerazione, si giunge allo stessa conclusione: ove si verifichi lfeventualità che il soggetto passivo non voglia adempiere, è davvero difficile decidere su quale delle due parti ricada il danno della contrattazione e chi tra le due agisca con intento speculativo maggiormente degno di sanzione; non si vede, cioè, per quale ragione lfordinamento debba accordare tutela a chi in verità non sembra meritarla, perché è tuttfaltro che leso, e punire chi tiene una condotta che nel caso concreto è priva di lesività.
Nel caso in cui, invece, il soggetto passivo vuole adempiere, ma non è sicuro di avere i mezzi necessari per farlo, non ci sono particolari problemi di configurabilità del delitto; qui, infatti, lfelemento psicologico è presente ma è accompagnato da un dubbio.
Secondo una dottrina che parte dalla concezione soggettivistica, infine, il soggetto passivo deve avere la consapevolezza del proprio stato di bisogno, mancando la quale non si determinerebbe, nei rapporti con la controparte, quella posizione di minor forza contrattuale necessaria al delitto di usura ([202]).
Questa è una tesi che, partendo dal suo presupposto, non sembra francamente criticabile; semmai, come infatti è stato fatto da dottrina e giurisprudenza, le critiche devono essere incentrate sulla formulazione dellfart. 644, la quale avrebbe potuto anche prescindere dal concetto di stato di bisogno, in modo da evitare tali e tanti dubbi interpretativi.
Al fine di affrontare in modo compiuto lfesposizione del tema, appare auspicabile la trattazione separata di due questioni: la prima consiste nello stabilire in quale momento il delitto di usura si perfeziona; la seconda riguarda la configurazione di tale reato come un delitto istantaneo, istantaneo con effetti permanenti o permanente.
Il problema della individuazione del momento consumativo nel delitto di usura viene risolto in maniera sostanzialmente concorde da dottrina e giurisprudenza.
Entrambe affermano, normalmente, che il momento consumativo coincide con quello in cui il soggetto attivo si fa dare o promettere gli interessi o i vantaggi usurari ([203]).
Appare indifferente, pertanto, che lfusuraio abbia effettivamente conseguito tali benefici o, a causa dellfinsolvenza del debitore, o per altre cause, non li abbia concretamente ottenuti.
Secondo una dottrina minoritaria ([204]), lfusura farebbe parte di quella categoria di reati che si consumano con la conclusione del contratto a contenuto tipico; il momento consumativo, in altre parole, coinciderebbe con la stipulazione del negozio usurario.
Tornando allforientamento dominante, bisogna dire che solitamente ci si limita a ripetere gli estremi formali della fattispecie prevista nel primo comma dellfart. 644 c.p. e, dunque, non è permesso comprendere appieno se il delitto si consuma al momento in cui il soggetto interessato accetta le condizioni usurarie, ovvero nel diverso momento in cui lfaccettazione giunge al proponente.
Lfimportanza di questo interrogativo si scorge sol che si consideri quanti negozi, al giorno dfoggi, si perfezionino con la manifestazione differita del pensiero: si pensi, per fare un esempio, al caso della società finanziaria che fa firmare al cliente (soggetto in stato di bisogno) un documento contenente la promessa di interessi usurari, riservandosi la conclusione del contratto ad un momento successivo; o, ancor più semplicemente, al caso del contratto a contenuto usurario fra persone lontane che trattano per posta.
Per rispondere a tale questione non si può far altro che prendere in considerazione lfart. 644 e chiedersi se esso richieda la conclusione di un accordo@ nel senso civilistico del termine.
Ebbene, a seconda che si dia più o meno peso al termine gcorrispettivoh contenuto nella norma, si dovrà decidere per lfuna o lfaltra possibilità: se si argomenta che il legislatore abbia inteso tale termine in senso tecnico, sarà necessaria la conoscenza dellfaccettazione da parte del proponente secondo quanto disposto dallfart. 1326 c.c. ([205]); se invece, come sembra più conforme alla voluntas legis, tale termine sta ad indicare solo un programma negoziale per il quale è indifferente la conclusione del contratto, perché basta che vi sia il comportamento lesivo, allora il delitto si perfezionerà nel momento stesso in cui il soggetto accetta ([206]).
I termini del discorso, chiaramente, non sono dissimili nel caso in cui sia il soggetto passivo a fare la proposta e il soggetto attivo sia lfaccettante; anche in questo caso, infatti, il reato si consuma con la semplice accettazione da parte dellfusuraio senza che lfusurato ne venga a conoscenza.
Ultima precisazione da farsi è quella per cui non sarebbe corretto confondere il momento consumativo con quello di sottoscrizione del documento, in quanto si confonderebbe un problema di esistenza del reato con un problema di prova dello stesso.
La questione che, riguardo al momento consumativo, ha fatto maggiormente discutere, è quella relativa alla qualificazione dellfusura come reato istantaneo, istantaneo ad effetti permanenti o permanente ([207]).
Subito dopo lfentrata in vigore del codice Rocco si registra, in alcuni rari orientamenti dottrinari ([208]), nonché in alcune decisioni dei giudici di merito ([209]), ed in una sentenza della Cassazione ([210]), la qualificazione dellfusura come reato permanente.
Successivamente, sia in dottrina ([211]) che in giurisprudenza ([212]), ha avuto maggior fortuna la diversa tesi secondo cui il delitto in parola rientrerebbe nella categoria dei reati istantanei ad effetti permanenti: istantaneo, perché la condotta non si protrae nel tempo, ma si esaurisce nellfatto stesso della dazione o della promessa; ad effetti permanenti, perché essendo sufficiente la promessa, gli interessi e le utilità possono essere corrisposte successivamente, determinando il perdurare delle conseguenze dannose del patto usurario.
Alcuni autori, tuttavia, a prescindere dal giudizio sulla accoglibilità o meno della tesi esposta, non ritengono configurabile in sé tale categoria di reato: si sostiene, infatti, che essa è sprovvista di una utilità pratico-giuridica e che è utile solo per una funzione meramente classificatoria di distinzione tra i reati permanenti e quelli che tali non sono, ma che sono caratterizzati da un protrarsi di alcuni effetti nel tempo ([213]); si aggiunge ([214]), inoltre, che tutti i reati istantanei potrebbero essere definiti a consumazione istantanea con effetti permanenti.
Unfaltra posizione è quella che ritiene lfusura un reato eventualmente permanente ([215]): questa dottrina sostiene che, se è vero che il delitto in parola non consiste nella conclusione di un contratto in se stesso considerato, ma nella dazione o promessa degli interessi o vantaggi usurari, ben può accadere che il colpevole, mantenendo ininterrottamente lfidentica situazione antigiuridica, vada percependo alle singole scadenze tali utilità od ottenga nuove promesse sulle stesse; quando i rapporti tra usuraio e usurato non si definiscono in una sola volta, dunque, ma cfè una reiterazione della condotta punibile (cosa che accade nella maggior parte delle ipotesi concrete), si è di fronte ad una usura permanente.
Più semplicemente, secondo altri ([216]), in tutte le ipotesi in cui vi è uno sfruttamento dello stato di bisogno del soggetto passivo che si protrae nel tempo per effetto della volontà dellfagente, dovrebbe parlarsi di reato permanente, in tutte le altre ipotesi di reato istantaneo.
Una isolata impostazione dottrinaria, infine, parla di reato esaurito: questa figura ricorrerebbe quando il delitto ha prodotto tutti gli effetti dannosi conseguenti alla violazione della norma, ed ai quali mirava lfagente, in modo che questi non possa più impedire il verificarsi degli effetti medesimi ([217]).
La critica a tale tesi si è basata sulla considerazione che un delitto non può mai ritenersi esaurito perché a questo consegue una pluralità di effetti, strettamente concatenati lfuno allfaltro, che sono estranei alla descrizione normativa ([218]).
Per concludere sul momento consumativo, è il caso di aggiungere che nellfipotesi in cui fra le stesse persone sono stati conclusi successivi contratti di prestito a carattere usurario, si è in presenza di una pluralità di delitti di usura, eventualmente uniti dalla continuazione ([219]); in tal caso, si è rilevato, ggli estremi del delitto debbono essere accertati con riferimento a ciascun patto usurario; in particolare va tenuto presente che lo stato di bisogno può insorgere anche durante il corso del rapporto, attese le modalità di questoh ([220]).
Dopo aver analizzato la condotta, il dolo e il momento consumativo dellfusura ex art. 644 del codice Rocco, è giunto il momento di esaminare lfoggetto di tutela.
Si è preferito affrontare tale problematica soltanto ora, in modo da aver acquisito tutte le nozioni utili per risolvere la questione.
Il problema dellfoggetto di tutela è quello di chiedersi quale sia il bene giuridico protetto dalla norma, vale a dire quel quid che la norma, con la minaccia della pena, mira a tutelare da possibili aggressioni.
La maggior parte degli autori non fa distinzione tra il concetto di bene giuridico tutelato e interesse protetto; sebbene a stretto rigore si deve intendere il primo come qualsiasi cosa atta a soddisfare un bisogno umano ([221]), e il secondo come lfinteresse del soggetto tutelato a godere di quel determinato bene, lo scrittore non si discosterà da tale prassi e, dunque, verrà usato lfuno e lfaltro per indicare la stessa cosa.
Venendo al problema, e inquadrandolo sotto il profilo storico-politico, si ha la possibilità di cogliere una prima linea di pensiero, maturata sotto il codice Zanardelli, e quindi abbandonata nel corso dei lavori preparatori del codice Rocco, per la quale un intervento del legislatore penale nel campo del prestito ad interesse assumeva il significato di tutela delle classi sociali meno abbienti ([222]).
Fatta questa breve premessa di ordine storico, e avendo riguardo allfinterpretazione dellfoggetto giuridico fatta dellfart. 644 nel periodo successivo allfentrata in vigore del codice penale del 1931, bisogna riferire che, forse, lforientamento più seguito è quello secondo cui lfusura è posta a tutela di interessi di natura esclusivamente patrimoniale ([223]).
Secondo altri autori, i quali non si discostano in modo sostanziale dallfindirizzo testè riportato, bisogna più esattamente parlare di tutela di interessi attinenti alla libertà morale del soggetto passivo ed al suo patrimonio, nel senso che la possibile ed eventuale offesa della prima sarebbe strumentale alla offesa del secondo.
Detto in altre parole, vi potrà essere anche la lesione della libertà morale del soggetto passivo, ma ciò solo in via strumentale, cioè come mezzo per raggiungere il fine di colpire il patrimonio ([224]).
La critiche a questa seconda impostazione si sono basate su due considerazioni: si è osservato, in primo luogo, che non è stata posta sufficiente attenzione al fatto che il soggetto attivo è estraneo alla situazione di minor libertà della persona in stato di bisogno e, dunque, che lfintento dellfaggressore di incidere sul patrimonio della controparte è elemento più che sufficiente ([225]); si è obiettato, in secondo luogo, che la lesione della libertà morale del soggetto passivo costituisce soltanto una modalità della lesione del patrimonio e non appare, nellfeconomia della norma, come oggetto di unfautonoma considerazione ([226]).
Altre posizioni dottrinarie, forse con minor aderenza alla prescrizione normativa, e con maggior consapevolezza delle relazioni intercorrenti tra una disciplina penale del prestito ad interesse ed il mercato del denaro, ritengono che venga tutelata la regolarità dellfordinamento del credito; fra queste, il più tenace assertore del carattere pubblicistico degli interessi lesi dalla condotta descritta nellfart. 644 c.p. è stato Florian: egli osserva che lfusura lede un bene di carattere collettivo, lfeconomia nazionale o, meglio, lfordinamento del credito, constatando che la previsione sarebbe operativa anche nel caso in cui non si sia verificato alcun danno o alcun profitto ([227]).
Questa impostazione dottrinaria, sicuramente utile al fine politico della repressione del fenomeno usurario, giunge tuttavia a delle conclusioni che non sono affatto aderenti al disposto normativo; non è possibile, infatti, alla luce della previsione normativa, sostenere che si è in presenza di usura anche nel caso in cui non vi sarebbe alcun danno o alcun profitto.
Bisogna sottolineare, inoltre, come al tempo in cui scriveva lfAutore, mancava una visione completa dei problemi economici del Paese e, dunque, un ordinamento del credito vero e proprio; basti considerare, al riguardo, che in tutte le disposizioni di carattere economico-generale emanate in quegli anni si ravvisano due soli articoli sulle fonti del credito: lfart. 16 r.d. n.1830 del 1926 e lfart. 33 r.d. n.967 del 1929; è dunque improbabile che il legislatore penale, nel disciplinare il delitto dfusura, si sia riferito allfordinamento del credito ([228]).
Tornando alla dottrina secondo cui entrerebbero in gioco interessi di natura esclusivamente patrimoniale, nellfambito di una ricostruzione più articolata dellfoggetto della tutela penale, si è osservato che tale posizione, di per sé non errata, è comunque insufficiente; le diverse possibili condotte del reato, infatti (e cioè, effettiva prestazione, o semplice promessa dei vantaggi usurari), denotano livelli diversi di offensività rispetto agli interessi in gioco.
Poiché, si aggiunge, elemento costante di tutte le ipotesi di usura è lfesistenza di un negozio inidoneo a costituire un mezzo corretto per la tutela degli interessi della parte la cui autonomia è limitata dallo stato di bisogno, il delitto sarebbe destinato a proteggere glfinteresse del soggetto economicamente più debole a stabilire le condizioni del negozio senza essere costretto ad aderire a risoluzioni per lui dannoseh, nonché gli interessi relativi alla personalità dello stesso ([229]).
Secondo questo Autore, in definitiva, lfusura proteggerebbe più interessi distinti: quello attinente alla libera determinazione del contenuto del negozio da parte del soggetto passivo, quello alla integrità della sua personalità, e quello relativo al contenuto patrimoniale.
Il solo fatto che vi sia la tutela di molteplici interessi diversi, peraltro, non può indurre lfinterprete a ritenere che lfusura sia un reato plurioffensivo: questa figura ricorre quando la lesione, o anche la sola messa in pericolo, agisce su due o più beni che appartengono a soggetti distinti ([230]); in questo caso, invece, vi è la presenza di più beni che fanno capo allo stesso soggetto, cioè allfusurato.
Altro problema connesso alla trattazione dellfoggetto giuridico tutelato dallfusura è quello del chiedersi se essa sia un reato di pericolo o un reato di danno.
Generalmente, secondo la dottrina ([231]), deve ritenersi che sono di danno quei reati per la cui perfezione giuridica è necessario che il bene tutelato sia distrutto o diminuito, mentre sono reati di pericolo quelli per cui basta che il bene stesso sia minacciato.
Al fine di effettuare tale distinzione, in altre parole, bisogna porre in considerazione il momento in cui il reato si perfeziona, ed accertare se il fatto che integra la figura del reato costituisce lesione o semplice esposizione a pericolo dellfinteresse protetto.
Come rilevato supra ([232]),la fattispecie dellfart. 644 si perfeziona in due casi: sia quando vi è unfeffettiva prestazione (gcsi fa da questa darecinteressih), sia quando vi è un semplice accordo (gco prometterecinteressih); posto che nel primo vi è sempre un effettivo evento dannoso dellfinteresse tutelato,@ è da vedere se, in presenza del secondo, vi sia una semplice messa in pericolo.
Questo accade solo se si sposa lfindirizzo maggioritario secondo cui lfinteresse tutelato sarebbe esclusivamente di natura patrimoniale: qui, infatti, se vi è la promessa dei vantaggi usurari, senza la loro effettiva prestazione, il patrimonio non è danneggiato, bensì messo in pericolo.
Non può esser detta la stessa cosa, invece, se si accoglie la tesi secondo cui sarebbe tutelata, oltre al patrimonio, anche la libertà morale del soggetto passivo ([233]), o quella secondo cui sarebbe presente anche la tutela della libertà negoziale del soggetto passivo ([234]): sia nellfuna che nellfaltra, infatti, lo stato di pericolo non è configurabile, perché la sola promessa è in sé lesiva della libertà morale o, rispettivamente, di quella negoziale ([235]).
Allfinizio della trattazione sullfusura ex art. 644 del codice Rocco, è stato puntualizzato come essa consti di due fattispecie diverse fra loro: quella del primo comma, detta usura diretta, e quella del secondo comma, comunemente chiamata mediazione usuraria o usura indiretta.
Ora, dopo aver analizzato gli elementi costitutivi della prima, è giunto il momento di trattare della seconda.
Il capoverso dellfart. 644 c.p. dispone: gAlla stessa pena soggiace chi, fuori dai casi di concorso nel delitto preveduto dalla disposizione precedente, procura ad una persona in stato di bisogno una somma di denaro o unfaltra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurarioh.
Per fare un esempio, questo è il tipico caso in cui Tizio, il mediatore, procura a Caio, la persona che versa in stato di bisogno, un prestito erogato da un soggetto terzo, Sempronio, e per questo suo servizio si fa dare o promettere un compenso usurario.
Posto che gli elementi necessari per lfesistenza di tale delitto sono in gran parte identici a quelli già esaminati nellfanalisi dellfusura diretta, sarà conveniente precisare quali siano le differenze che intercorrono con questfultima.
Una prima ed importante discrepanza si desume dalla stessa formulazione della fattispecie del capoverso: mentre nel primo comma è contenuto lfinciso gcapprofittando dello stato di bisogno di una personach, nel secondo non si riscontra traccia alcuna dellfapprofittamento ([236]); affinché si perfezioni lfusura indiretta, dunque, non è necessario che il mediatore approfitti dello stato di bisogno, ma è sufficiente che egli procuri a chi è in tale stato una somma di denaro o unfaltra cosa mobile facendosi dare o promettere, per la mediazione, un compenso usurario ([237]).
La ratio di questa maggiore severità nella tipicizzazione normativa è individuabile nel minore impegno per il mediatore; egli, infatti, non è tenuto ad una prestazione rischiosa come quella dellfusuraio perché, mentre questfultimo sopporta il pericolo della insolvenza della persona in stato di bisogno, il mediatore non ha nulla o quasi da perdere ([238]).
La mediazione usuraria, inoltre, quale fattispecie autonoma rispetto a quella prevista dal primo comma, non presuppone che la sovvenzione procurata sia usuraria, essendo sufficiente che usurario sia il compenso che il mediatore si è fatto dare o promettere.
In altre parole è ben possibile che, nella stessa operazione finanziaria, ci sia una contratto lecito tra finanziatore e finanziato e un delitto di usura indiretta da parte del mediatore ai danni del secondo di quei soggetti ([239]).
Peraltro, poiché lfart. 644 comma secondo punisce come delitto autonomo la mediazione usuraria gfuori i casi di concorso nel delitto preveduto dalla disposizione precedenteh, deve ritenersi che il mediatore che pretenda un compenso usurario per fare concludere alla vittima un contratto che egli sa essere usurario, risponde a titolo di concorso ex art. 644 primo comma, e non di mediazione usuraria ([240]).
Secondo una corrente dottrinaria vi sarebbe concorso anche nel caso in cui il mediatore non pretende un compenso usurario, ma è comunque a conoscenza della usurarietà del contratto che intercorre tra soggetto attivo e soggetto passivo ([241]).
Ulteriore elemento di diversità con lfusura diretta è dato dal momento consumativo; la mediazione usuraria si perfeziona, infatti, quando il soggetto passivo riceve, in virtù dellfopera del mediatore, quanto era stato pattuito come oggetto dellfaccordo criminoso ([242]).
La ratio di questa previsione discende direttamente dalla natura della mediazione, la quale importa il pagamento della provvigione al mediatore solo se lfaffare viene concluso ([243]).
Va aggiunto, a tale proposito, che secondo il Violante lfattività mediatrice prevista dal secondo comma dellfart. 644 c.p. deve interpretarsi in modo estensivo; in altre parole, è da ritenersi penalmente rilevante anche il comportamento di semplice segnalazione della persona che dispone dei beni richiesti se, in seguito a tale segnalazione per la quale è stato promesso o versato un corrispettivo usurario, il soggetto passivo riesca ad ottenere i beni che gli servono; anche in tale ipotesi, infatti, il soggetto attivo procura denaro o altre cose mobili, svolge, cioè, unfattività in forza della quale la controparte ottiene ciò di cui ha bisogno ([244]).
Sommario: §1
EVOLUZIONE DEL FENOMENO USURARIO - §2 USURA IMPROPRIA - 2.1 La legge n. 356 del 7 agosto 1992 e sua «ratio» normativa - 2.2 Gli elementi comuni al delitto di usura -
2.3 Il nuovo requisito delle «condizioni di difficoltà economica o
finanziaria di persona che svolge una attività imprenditoriale o
professionale» - 2.4 Lfelemento soggettivo - 2.5 La mediazione usuraria
impropria - §3 MODIFICHE AL DELITTO DI USURA - 3.1 Il trattamento
sanzionatorio e la competenza processuale - 3.2 La circostanza aggravante ex
art. 644 3° comma c.p.
La capacità deterrente della fattispecie criminosa dellfart. 644 c.p. si manifesta, già nellfimmediato periodo successivo alla sua entrata in vigore, assai debole.
Tale debolezza, che poi si è accresciuta nel tempo fino a rendere necessaria la novella di cui ci si occuperà qui appresso, è dovuta a molteplici problemi: si registrano, innanzitutto, le difficoltà di accertamento degli elementi costitutivi del delitto (stato di bisogno della persona offesa, approfittamento dellfusuraio, pattuizione di interessi usurari, consapevolezza dello stato di bisogno necessaria ad integrare il dolo) ([245]); si assiste, in secondo luogo, ad un diffuso sentimento di pudore del soggetto passivo, che è spinto al silenzio dal timore di eventuali ritorsioni da parte dellfusuraio e, come se ciò non bastasse, la giurisprudenza tende ad interpretare in modo restrittivo la norma, spinta dallfesigenza di non ledere il principio di legalità previsto dallf art.1 c.p.
In tale contesto, mentre lfusura va diffondendosi sempre più e assumendo forme di rilievo nel centro e nel meridione del Paese, le pronunce dei giudici si fanno sempre meno numerose.
A partire dalla seconda metà degli anni settanta, con il consolidarsi della società industriale, il fenomeno assume forme sempre più sofisticate e, attraverso un adeguamento delle pratiche usuraie alla nuova dinamica della produzione, del lavoro e dei consumi, si assiste ad un primo preoccupante condizionamento del mercato del denaro ([246]).
In assenza di un intervento legislativo, e stimolata dalla dottrina più attenta al problema, la giurisprudenza procede ad una rivisitazione della norma dellfart. 644 attraverso il riconoscimento, quale soggetto passivo, anche della persona giuridica, comportando, di conseguenza, un adeguamento della nozione stessa di stato di bisogno ([247]).
Si procede, inoltre, allfinterpretazione del concetto di stato di bisogno quale gnecessità di carattere aziendaleh, e non personale, ove il soggetto passivo sia un imprenditore ([248]), pur tuttavia escludendo che il bisogno possa consistere in difficoltà economiche e finanziarie ([249]).
Agli inizi degli anni ottanta, si assiste ad un ulteriore sviluppo del fenomeno: lfusura comincia ad assumere dimensioni non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente diverse e, a seguito del proliferare delle associazioni malavitose e delle associazioni di stampo mafioso in particolare, prende a svolgere un ruolo importante anche nel settore terziario ([250]).
Ef noto, infatti, che lfimpresa mafiosa si finanzia con gli ingenti capitali ricavati dalle sue molteplici attività illecite, in particolare dal traffico della droga, dalle estorsioni, e dai sequestri di persona, e perciò può fruire di ingenti quantità di denaro a basso costo.
Tale tipo di organizzazione, inoltre, nei rapporti di lavoro, utilizza la propria capacità intimidatoria sui prestatori dfopera, scoraggiando ogni tipo di rivendicazione di salario, di contributi assicurativi e previdenziali.
Questo tipo di associazioni, in definitiva, condiziona, oltre che il mercato del denaro, anche quello di offerta degli altri fattori produttivi, facendo pressione sulle imprese al fine di ottenere prezzi di vendita più bassi e, soprattutto, procurare loro una sofferenza patrimoniale che porta presto allfindebitamento usuraio. Il passo successivo è quello della forzosa compartecipazione nellfimpresa della stessa organizzazione mafiosa, la quale è pronta con ogni mezzo a subentrare allforiginario imprenditore nella titolarità aziendale ([251]).
Questa situazione della realtà empirica, poi, è aggravata, sul piano giuridico, dalla fattispecie dellfusura; essa, infatti, richiede il requisito dellfapprofittamento dello stato di bisogno, mentre le imprese contattate dalle associazioni mafiose non si trovano, a stretto rigore, in tale situazione, bensì solo in difficoltà economiche o di liquidità.
Di fronte a queste problematiche di interesse generale, se non addirittura di ordine pubblico economico, il Legislatore non poteva rimanere inerte e, dunque, il 7 agosto del 1992, con la legge n. 356, converte il d.l. 8 giugno 1992, n. 306, portante gModifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosah ([252]).
Questa legge apporta numerose modifiche del codice di
procedura penale e del codice penale: per quanto qui interessa, lfart. 644 c.p.
viene modificato nelle pene edittali ( lfinciso gcè punito con la
reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a ventimilah viene
sostituito con gcè punito con la reclusione da uno a cinque anni e
con la multa da lire sei milioni a lire trenta milionih); viene aggiunto,
allo stesso articolo, un terzo comma, con il quale viene prevista unfaggravante
al delitto di usura e di mediazione usuraria (gLe pene sono aumentate da un
terzo alla metà se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi
nellfesercizio di una attività professionale o di intermediazione
finanziariah); e – ciò che più conta – viene
disciplinata una nuova figura criminosa, lfusura impropria, inserita nel
nuovo art. 644 bis c.p., che recita:gChiunque,
fuori dei casi previsti dallfarticolo 644, approfittando delle condizioni di
difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge una
attività imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto
qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione
di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire
quattro milioni a lire venti milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso
nel delitto previsto dal comma precedente, procura ad una persona che svolge
una attività imprenditoriale o professionale e che versa in condizioni
di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o unfaltra
cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la
mediazione, un compenso usurario.
Si applica la disposizione del terzo comma dellfarticolo
644.h
Con queste modifiche si perseguono, sostanzialmente, due esigenze normative: da una parte, quella di apprestare alla figura dellfusura una maggiore efficacia deterrente; dallfaltra, quella di rendere più ampio lfambito applicativo della sua fattispecie criminosa ([253]).
La prima, viene perseguita attraverso lfelevamento delle sanzioni e lfinserimento di unfipotesi aggravante; la seconda, attraverso lfintroduzione dellfusura impropria.
Al tal proposito, è opportuno dire che, se da una parte per la maggiore efficacia deterrente della norma ex art.644 c.p. non vi sono stati grossi problemi, perché è bastato aumentare le pene edittali, dallfaltra il compito di rendere più concrete le possibilità di applicazione della stessa è apparso, invece, di maggiore complessità.
Durante i lavori parlamentari per la conversione del d.l. 306/92, in un primo momento, viene suggerita lfestromissione dalla ipotesi base dellfusura del requisito dellfapprofittamento dello stato di bisogno, per farne lfoggetto di una specifica circostanza aggravante e, allo stesso tempo, si propone di definire lfinteresse o altro vantaggio usurario come gil corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile convenuto o corrisposto in misura tale da eccedere globalmente, in ragione di anno, il doppio del saggio ufficiale di sconto valevole tempo per tempoh ([254]).
Successivamente, si propone una via diversa ([255]): limitare le modifiche dellfart. 644 c.p. allfinnalzamento della pena ed alla previsione di una ipotesi aggravata e, contemporaneamente, introdurre nel codice penale un nuovo articolo, il 644 bis, con il quale si disciplina una nuovo delitto, lfusura impropria ([256]).
Alla fine, viene approvato dai due rami del Parlamento questo secondo indirizzo, perché maggiormente rispondente alla necessità di porre un freno al dilagare delle organizzazioni mafiose nellfattività usuraria ([257]).
Il legislatore, dunque, ha preferito, anziché riformulare lfart. 644 c.p., introdurre una nuova fattispecie criminosa di più facile accertamento processuale.
Per lfintegrazione dellfusura impropria, infatti, non è richiesta la prova dellfapprofittamento dello stato di bisogno, bensì quella meno gravosa dellfapprofittamento delle gcondizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge una attività imprenditoriale o professionaleh.
Qui appresso, si analizzerà questa nuova fattispecie normativa ponendo particolare attenzione sia agli elementi che ha in comune con il delitto di usura, sia al nuovo requisito di cui appena detto; successivamente, saranno trattate le modifiche riguardanti lfinnalzamento della pena e lfipotesi aggravata inserite nellfart. 644 c.p.
Prima di entrare nel problema, bisogna porre attenzione allfinciso gcfuori dei casi previsti dallfarticolo 644ch, con il quale si apre lfart. 644 bis c.p.: questo sta a significare che lfusura impropria si pone in rapporto di alternatività rispetto allfusura ([258]).
Ad una prima lettura delle disposizioni qui in oggetto, si rileva come entrambe siano simili nella formulazione; a questo fa da riscontro la loro somiglianza dal punto di vista strutturale.
Lf art. 644 bis c.p. ripresenta numerosi elementi costituti dellfart. 644 c.p.: per quanto riguarda lfoggetto giuridico, anche la disposizione dellfusura impropria tende a tutelare, a seconda della tesi che si preferisce accogliere, solo gli interessi patrimoniali della vittima ([259]), oppure anche la libertà morale ([260]), o negoziale del soggetto passivo ([261]).
Ciò che questa norma mira a salvaguardare in più rispetto allfusura, come si evince dai lavori preparatori, è la libertà e la lealtà della concorrenza sul mercato ([262]).
Quanto alla condotta punibile, essa deve concretizzarsi in entrambi i reati nellfapprofittamento, cioè nellfavvalersi contra ius di una situazione di debolezza del soggetto passivo a proprio vantaggio ([263]).
Come visto supra ([264]), bisogna ricordare che, secondo molti autori, il concetto di approfittamento, a differenza dellfabuso previsto allfart. 643 c.p., comprende anche le ipotesi in cui non viene effettuata da parte del soggetto attivo alcuna attività di induzione della vittima a compiere un atto, ma questi si limiti ad avvalersi della preesistente situazione di debolezza del soggetto passivo.
In secondo luogo, sia lfusura che lfusura impropria richiedono la dazione o la promessa di interessi o altri vantaggi usurari, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile.
Per quanto riguarda lfespressione gcosa mobileh, va aggiunto che, alla luce della ratio normativa della nuova fattispecie di usura indiretta vista supra ([265]), e in considerazione dellfampia latitudine che il Legislatore ha voluto conferire al fenomeno dellfusura in generale, sembra consigliabile accogliere quella impostazione dottrinaria secondo cui vi rientrerebbero anche le energie non naturali, economicamente valutabili, come le prestazioni di servizi e di attività professionali ([266]).
Per finire con la condotta, anche lfelemento della usurarietà degli interessi o altri vantaggi è comune alle due fattispecie criminose e, dunque, sfumati i tentativi di riformulazione legislativa di tale concetto ([267]), rimangono, anche con riguardo allfusura impropria, quei dubbi interpretativi che hanno occupato per anni sia la dottrina che la giurisprudenza ([268]).
Con la nuova incriminazione prevista dallfart. 644 bis c.p., il Legislatore ha chiaramente perseguito lfintento di ampliare il raggio delle condotte usurarie punibili, soprattutto con riferimento ai casi in cui il soggetto passivo sia un imprenditore commerciale.
La formula normativa, infatti, richiede, in sostituzione dello stato di bisogno dellfart. 644 c.p., un nuovo requisito costituito da due elementi: in primo luogo, sono richieste gcondizioni di difficoltà economica o finanziariah; in secondo luogo, la persona che deve trovarsi in tali condizioni deve svolgere guna attività imprenditoriale o professionaleh.
Per quanto riguarda il primo, bisogna dire che esso, per certo, richiede una condizione meno gravosa e meno compromessa, tale da non costituire quellfimpellente assillo per il soggetto passivo che, per la giurisprudenza ([269]), rappresenta appunto il tratto distintivo dello stato di bisogno rilevante ai fini dellfart. 644 c.p.
La riprova di questo si ricava non solo dalla formulazione della norma, la quale parla di gdifficoltàh in luogo di gbisognoh, ma anche dal più lieve trattamento sanzionatorio previsto per lfusura impropria (reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da quattro a venti milioni, in luogo della reclusione da uno a cinque anni e multa da sei a trenta milioni previsti per lfusura ex art. 644 c.p.).
Lfelemento delle gcondizioni di difficoltà economica o finanziariah, dunque, fa si che possano rientrare nellfambito della repressione penale molte di quelle condotte che a livello equitativo sarebbe stato giusto punire, ma che, in forza del principio di stretta legalità, la giurisprudenza aveva dovuto escludere.
Ricordiamo, infatti, con riferimento allfart. 644 c.p., che la giurisprudenza ha affermato la sussistenza dello stato di bisogno quando lfimprenditore abbia fatto ricorso a prestiti usurari nel tentativo di evitare il fallimento della propria azienda ([270]); si è statuito, inoltre, che il delitto di usura non sia integrato, per carenza dello stato di bisogno, qualora lfimprenditore si sia ripromesso uno scopo di lucro, cioè quello di aumentare i propri affari commerciali ([271]), o quello dellfaver perseguito la finalità di proficui investimenti produttivi, del tutto svincolati da indifferibili esigenze ([272]).
Altre sentenze precedenti alla novella del 1992, tuttavia, ci permettono di delineare le differenze che intercorrono tra la nuova fattispecie di usura impropria ex art. 644 bis c.p. e quella di usura: si è sostenuto, infatti, che lo stato di bisogno gnon puòcidentificarsi con una semplice difficoltà che induca a ricorrere preferenzialmente al finanziamento di privatic, dovendo pur sempre raggiungere una intensità tale da limitare in modo sensibile la libertà di sceltah ([273]); è stato detto, inoltre, che non può parlarsi di usura gnel caso di momentanea difficoltà finanziaria che non incida sulla libertà negoziale del soggetto, come quando si preferisca il prestito privato a quello bancarioch ([274]).
Alla luce della giurisprudenza ricordata, della formula usata dal Legislatore per disciplinare il nuovo delitto di usura impropria e dellfesigenza di distinguere questfultima dallfusura ex art. 644 c.p., bisogna ritenere, dunque, che lfelemento delle gcondizioni di difficoltà economica o finanziariah ricorre in tutti i casi in cui si è in presenza di una debolezza economico-patrimoniale caratterizzata da una carenza di mezzi finanziari, tale da spingere lfimprenditore o il professionista a sobbarcarsi lfonere di un prestito erogato a condizioni usurarie.
Bisogna aggiungere, inoltre, che siffatte condizioni devono essere accertate oggettivamente secondo parametri di mercato ([275]), e che ricorrono anche in caso di una difficoltà economica meramente temporanea, e nel caso in cui lfimprenditore abbia il fine di effettuare investimenti produttivi ([276]).
Prima di passare allfesame dellfaltro elemento del nuovo requisito previsto dallfart. 644 bis c.p., e cioè allfinciso secondo cui la persona che deve trovarsi in tali condizioni deve svolgere guna attività imprenditoriale o professionaleh, data lfampiezza e genericità dellfespressione ginvestimento produttivoh, è opportuno un chiarimento: la difficoltà economica o finanziaria, ancorché temporanea, potrà essere riscontrata nel caso in cui lfimprenditore persegua lo scopo di assicurare continuità, efficienza e competitività alla propria attività, non invece nel caso in cui egli abbia di mira lfampliamento e lo sviluppo della stessa ([277]).
Venendo alla individuazione del soggetto passivo, il concetto di imprenditore non può che essere ricostruito attraverso gli artt. 2082 e 2083 c.c ([278]); per professionista, invece, deve intendersi il soggetto che presta una attività intellettuale per lfesercizio della quale sia richiesta una laurea o una particolare abilitazione da parte dello Stato ([279]).
Lfelemento che richiede che la persona svolga guna attività imprenditoriale o professionaleh funge quale limitazione del novero dei possibili soggetti passivi; in altre parole, la figura dellfusura impropria, a differenza di quella dellfusura ex art. 644 c.p., può dirsi integrata solo quando il soggetto passivo è un imprenditore o un professionista.
Altra questione che è utile porsi è quella riguardante i rapporti intercorrenti tra i due elementi di cui si è trattato: ci si chiede, in particolar modo, se lfimprenditore o il professionista debba trovarsi in difficoltà economiche o finanziarie a causa della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero anche per cause diverse, cioè per attività che nulla hanno a che fare con queste.
Al riguardo, vale la pena osservare che la norma dellfart. 644 bis c.p. nulla dispone in ordine a tale problematica e, inoltre, che relativamente alla fattispecie dellfusura ex art. 644 c.p., dottrina e giurisprudenza hanno concordemente ritenuto irrilevante lforigine dello stato di bisogno ([280]).
Queste due considerazioni, dunque, potrebbero indurre lfinterprete a propendere per la soluzione secondo la quale non sarebbe richiesta alcuna connessione tra lo status di imprenditore o professionista e lfattività che è causa delle condizioni di difficoltà economiche o finanziarie; tuttavia, considerando che lfusura impropria è stata disciplinata proprio al fine di combattere il fenomeno usurario, che si è andato notevolmente diffondendo nellfesercizio di impresa o dellf attività professionale, sembra doversi ritenere che un collegamento causale, seppur minimo, deve comunque esserci ([281]).
Questa conclusione, tra lfaltro, ha anche un suo senso a livello equitativo e, soprattutto, a livello costituzionale: non si vede perché, infatti, lfimprenditore o il professionista debba essere penalmente tutelato per una carenza patrimoniale che nulla cfentra con la propria attività, e un altro soggetto, che non rientra in tali categorie, non debba esserlo; sarebbe configurabile una violazione dellfart. 3 Cost. ([282]).
Lfusura impropria è un delitto a dolo generico ([283]); per la sua integrazione, in particolare, si richiede la coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi o vantaggi usurari, nonché la rappresentazione delle condizioni di difficoltà economico-finanziarie della vittima e la volontà di approfittarne.
Secondo una dottrina ([284]), il dolo sarebbe un altro elemento che lfusura impropria ha in comune con lfusura ex art. 644 c.p.; in realtà, anche se formalmente questa risulta essere una considerazione non errata, bisogna rilevare che ci sono delle differenze sul piano probatorio: lfaccertamento processuale dellfelemento soggettivo dellfusura impropria, infatti, è meno gravoso rispetto a quello dellfusura propria.
Come visto supra ([285]), lfaccertamento del dolo di questfultima è costituito dallfardua prova della consapevolezza, in capo al soggetto attivo, dellfapprofittamento dellfaltrui stato di bisogno; riguardo allfusura impropria, invece, ciò di cui deve essere dato prova, è la consapevolezza delle difficoltà economiche o finanziarie in cui versa lfimprenditore o il professionista, circostanza che è evidentemente più semplice fornire.
Va ricordato che, per quanto riguarda la prova dellfelemento psicologico dellfusura propria, vi è stata unfevoluzione giurisprudenziale: si è passati dal richiedere una gcerta e piena conoscenza del grave stato di disagio economicoh che determina lfaltro contraente a soggiacere alle pretese usurarie ([286]), al ritenere che una serie di elementi della fattispecie concreta (ad esempio, lfentità della prestazione oggetto dellfobbligazione del soggetto passivo, o la mancanza di precisi ed attendibili piani di rimborso), devono far ritenere che lfagente non poteva ignorare lo stato di bisogno della controparte, o comunque, senza accertarlo in concreto, ne doveva aver accettato la possibile sussistenza, almeno secondo la forma del dolo eventuale ([287]).
Ci si chiede, allora, se con riguardo allfusura impropria sia configurabile il dolo eventuale e, più in generale, se sia consigliabile adottare una così estensiva impostazione giurisprudenziale: per quanto riguarda il primo dei due quesiti, secondo alcuni ([288]), non vi sono particolari problemi di ordine normativo per la configurabilità del dolo eventuale; anzi, è proprio in considerazione del recente intervento del Legislatore che deve propendersi per la soluzione positiva; per quanto riguarda il secondo, invece, si osserva, giustamente, che non ha ragione dfessere lfinterpretazione estensiva fatta dalla giurisprudenza, data la maggiore ampiezza della fattispecie descritta nellfart. 644 bis c.p.: di conseguenza, non rimane spazio per la configurabilità del dolo eventuale, perché è gpreferibile ritenere che per lfintegrazione del dolo di usura impropria sia necessaria la precisa consapevolezza dellfapprofittamento delle condizioni di difficoltà economico-finanziarie del soggetto passivoh ([289]).
Il secondo comma dellfart. 644 bis c.p. disciplina il delitto di mediazione usuraria impropria: questo reato è in posizione di autonomia sia rispetto allfusura impropria, sia rispetto ai delitti previsti dallfart. 644 c.p. (cioè lfusura e la mediazione usuraria), e tutela lfimprenditore o il professionista in difficoltà, dalla riprovevole condotta del mediatore che si intromette tra chi presta e chi riceve denaro, in cambio di un compenso usurario per lfopera svolta.
In questo delitto, a differenza dellfusura impropria, non è necessario lfapprofittamento delle condizioni di difficoltà economiche o finanziarie; detto in altre parole, il fatto tipico richiesto per la punibilità della condotta è più ampio.
Unfaltra differenza di rilievo è che, similmente a come è stato rilevato con riguardo alla mediazione usuraria ex art. 644 c.p. rispetto allfusura ([290]), non si esige che il prestito procurato al soggetto passivo sia usurario, bastando che lo sia il compenso dato al mediatore per lfopera prestata.
In forza della clausola di riserva contenuta nel secondo comma dellfart. 644 bis c.p., peraltro, se il mediatore concorre a far stipulare un contratto usurario tra lfimprenditore o il professionista ed il terzo sovventore, risponderà penalmente a titolo di concorso nel delitto di usura impropria.
Per quanto riguarda lfelemento psicologico, infine, anche in questo caso si è in presenza di dolo generico; esso consiste nella coscienza e volontà sia di procurare denaro o altra cosa mobile ad un imprenditore o un professionista che versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria , sia di far dare o promettere, a sé o ad altri, un compenso usurario per la mediazione.
Come rilevato supra ([291]), la l.n. 356/1992, di conversione del d.l. 306/1992, modifica il delitto di usura ex art. 644 c.p. sotto due aspetti: da una parte, vi è un innalzamento delle pene, dallfaltra, viene introdotta una circostanza aggravante.
Per quanto riguarda il primo, lfusura è ora sanzionata con la reclusione da uno a cinque anni e la multa da sei a trenta milioni di lire (precedentemente era prevista la reclusione fino a due anni e la multa da duecentomila a quattro milioni di lire).
Bisogna dire che la modifica è stata senzfaltro opportuna: le pene comminate precedentemente, infatti, non svolgevano in modo appropriato la funzione deterrente dal commettere il delitto in parola.
Lfinasprimento sanzionatorio, poi, ha anche un effetto processuale: lfautorità giudiziaria competente a conoscere del delitto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 7 c.p.p. ([292]), è ora (rectius, fino allfentrata in vigore del d.lgs. 51/1998) il tribunale, in luogo del pretore; la fase delle indagini preliminari, inoltre, è di competenza della procura della Repubblica presso il tribunale (e non più presso la pretura), cioè dellfufficio competente per i reati collegati con lfattività delle associazioni criminali.
Bisogna evidenziare, infine, che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che lfart. 11 quinquies del d.l. 306/1992, nella parte in cui prevede lfinnalzamento delle pene, è una norma avente natura sostanziale e quindi, in forza dellfart. 2 c.p., ai fatti commessi anteriormente allfentrata in vigore della l.n. 356/1992 continuano ad applicarsi sia i precedenti limiti di pene, sia la competenza pretorile ([293]).
La lettera b del primo comma dellfart. 11 quinquies del d.l. 306/1992 introduce, allfart. 644 c.p., un nuovo terzo comma.
Ai sensi di questo nuovo comma, le pene previste per il reato di usura e di mediazione usuraria sono aumentate da un terzo alla metà, se i fatti vengono commessi gnellfesercizio di una attività professionale o di intermediazione finanziariah.
Questa circostanza aggravante ad effetto speciale, evidentemente, tende a valorizzare la maggiore insidiosità e la conseguente maggiore pericolosità delle condotte usurarie poste in essere da soggetti che si trovano in una posizione di ulteriore vantaggio rispetto alla vittima.
Queste condotte sono spesso alquanto sofisticate e il loro maggiore disvalore penale è dato dal fatto che i soggetti attivi appartengono o ad istituti di credito e ad imprese finanziarie che si dedicano istituzionalmente alla erogazione di finanziamenti, o ad una particolare categoria professionale che viene strumentalizzata al fine di negoziare la concessione di prestiti a condizioni usurarie.
In questo caso, il collegamento funzionale che deve essere presente tra la condotta punibile e la qualità di libero professionista o intermediario finanziario è esplicitato dalla norma stessa, e non rimane, dunque, implicito, come invece è stato osservato in occasione dello studio dellfapprofittamento delle condizioni di difficoltà economica o finanziarie attuato da persona svolgente attività imprenditoriale o professionale, richiesto dal primo comma dellfart. 644 bis c.p.
In altri termini, e per fare un esempio pratico, non si vede come lfaggravante in esame possa essere applicata allfattività professionale di un medico dentista, attività nel cui esercizio non ricorre in alcun modo un collegamento funzionale con la conclusione di negozi giuridici a contenuto patrimoniale ([294]).
Per finire, bisogna aggiungere che, secondo quanto dispone il terzo comma dellfart. 644 bis c.p., la circostanza aggravante di cui si è appena trattato, si applica anche ai delitti di usura impropria e mediazione usuraria impropria ([295]).
Sommario: §1 PREMESSE E RILIEVI COSTITUZIONALI - §2 IL NUOVO DELITTO DI USURA - 2.1 Premesse -
2.2 Lfinteresse tutelato - 2.3 La fattispecie-base di usura con
tasso-soglia predeterminato ex lege (art. 644,1° e 3°
comma, I parte, c.p.) - 2.4 La fattispecie di usura con «interessi
sproporzionati» a carico di chi versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria (art. 644, 3° comma, II parte, c.p.) - 2.5 La fattispecie
transitoria di usura ai sensi dellfart. 3 l.n. 108/1996 - 2.6 Punibilità
della cosiddetta «usura reale» - 2.7 Lfusura con riguardo alle
operazioni creditizie escluse dalla rilevazione dei tassi medi - 2.8 Lfelemento
soggettivo - §3 DISCIPLINA DELLA PRESCRIZIONE ED I SUOI EFFETTI IN ORDINE
ALLA NATURA GIURIDICA DEL DELITTO DI USURA - 3.1 Premesse - 3.2 La tesi
dellfusura come reato permanente o eventualmente permanente e la giurisprudenza di merito immediatamente
successiva allfentrata in vigore della l.n. 108/1996 - 3.3 La tesi secondo cui
la verifica di usurarietà può operarsi solo al momento della
pattuizione e la critica alla decisione
del Tribunale di Velletri - 3.4 Lforientamento interpretativo della Cassazione
in sede civile - 3.5 Lforientamento interpretativo della Cassazione in sede penale
- 3.6 Il d.l. 29 dicembre 2000, n. 394 - 3.7 Problematiche di diritto
transitorio - §4 LfAPPARATO SANZIONATORIO: LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E LA
CONFISCA - §5 LA MEDIAZIONE USURARIA
Ad appena quattro anni dalla introduzione del delitto di usura impropria, il Legislatore torna ad occuparsi del fenomeno usurario spinto da una pluralità di esigenze: innanzitutto, quella di porre freno ad una piaga sociale di cui si è presa definitiva coscienza; in secondo luogo, quella di trovare una adeguata risposta alle insoddisfazioni pratico-applicative causate dalla formulazione normativa dellfusura impropria ([296]) e, infine, quella di rendere omogenea la disciplina penale dellfusura e di ancorarla a parametri interpretativi forniti di una maggiore obiettività ([297]).
Così, con la legge n. 108, del 7 marzo 1996 ([298]), nellfambito di una nuova e più ampia riforma della disciplina penale dellfusura, viene interamente riscritto lfart. 644 c.p., disciplinato un nuovo articolo 644 ter, abrogato lfart. 644 bis c.p. e introdotta una fattispecie di carattere transitorio (prevista dallfart. 3, l.n. 108/1996).
Lasciando da parte questfultima e lfart. 644 ter, con la riserva di analizzarli successivamente ([299]),
è ora opportuno prendere in considerazione il nuovo art. 644 c.p. che
così dispone: gChiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643,
si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in
corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi
o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e
con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.
@Alla stessa pena
soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma,
procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o
promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
@La legge
stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono
altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli
altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del
fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque
sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità,
ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in
condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
@Per la
determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle
commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per
imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
@Le pene per i
fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla
metà:
@1) se il
colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale,
bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
@2) se il
colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o
aziendali o proprietà immobiliari;
@3) se il reato
è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
@4) se il reato
è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale,
professionale o artigianale;
@5) se il reato
è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla
misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto
di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata
l'esecuzione.
@Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei dannih.
Prima di passare allfesame della nuova ipotesi-base del delitto di usura disciplinata dal primo e terzo comma dellfarticolo, tuttavia, è opportuno dar conto di una perplessità di ordine costituzionale espressa in dottrina ([300]).
Lfanomalia consisterebbe nel momento di promulgazione della legge, varata a Camere sciolte, cioè in regime di prorogatio ex art. 61 secondo comma della Costituzione ([301]).
Ebbene, fino alla l.n. 108/1996, la prassi parlamentare in regime di prorogatio non ha mai riguardato la emanazione di nuove leggi, e meno che mai in Commissione ([302]), come è invece avvenuto per la nuova legge sullfusura, che, per di più, è un intervento normativo di carattere penale.
Il regime in questione, infatti, ha sempre riguardato la c.d. gordinaria amministrazioneh ([303]) e, quindi, la promulgazione di tale legge è espressione di un nuovo orientamento legislativo ([304]).
Sempre sotto il profilo costituzionale, va detto che anche quella che rappresenta la maggiore novità del nuovo delitto di usura, ha dato luogo a perplessità di ordine costituzionale.
La disposizione che ([305]), ancorando lfincriminazione soltanto al superamento della metà del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, ne prevede il rilevamento trimestrale del Ministro del Tesoro e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, infatti, ha occupato parte della dottrina ([306]), sotto il profilo del rispetto del principio della riserva assoluta di legge ex art. 25 Cost. ([307]).
Secondo diversi Autori, i dubbi costituzionali risiedono nel fatto che tale disposizione penale, data lfeliminazione di ogni riferimento a fattori soggettivi, dipenderebbe in modo totalitario da un provvedimento amministrativo, cioè da una fonte sottordinata, con la conseguente violazione del principio della riserva assoluta di legge in materia penale.
Il rinvio della norma penale ad una fonte sottordinata, tuttavia, non è certo una novità del nostro sistema; anzi, è ormai orientamento prevalente della Corte Costituzionale ([308]), seguita dalla maggioranza della dottrina ([309]), che tale rinvio deve considerarsi legittimo, laddove la fonte sottordinata si limiti ad aspetti di carattere tecnico, lasciando alla legge penale una gsufficiente determinazione legaleh del precetto.
Ebbene, francamente, non sembra possibile asserire che lfintervento amministrativo richiesto per la determinazione dellfusurarietà del corrispettivo svuoti la norma dellfart. 644 c.p. della sua determinazione legale, posto che, a ben considerare, la legge in esame ha effettuato in modo sufficientemente compiuto la scelta dei comportamenti meritevoli di intervento repressivo, dettando altresì i parametri di riferimento per lfattività di integrazione ad opera della fonte secondaria ([310]). Si deve ritenere, in altre parole, che i decreti ministeriali si limitino a fornire un contributo essenziale di natura esclusivamente tecnica ed esecutiva.
Alla stessa conclusione, peraltro, giungono coloro i quali insistono sulla considerazione che il provvedimento di fissazione del tasso usurario ha la funzione di operare a monte un bilanciamento degli interessi in gioco tra i soggetti che sovvenzionano e quelli che sono sovvenzionati, nella prospettiva di una gtecnica incrociatah di tutela ([311]).
Per finire, è necessario accennare al fatto che anche e soprattutto la seconda parte del terzo comma dellfart 644 c.p. solleva dubbi di illegittimità costituzionale ma, poiché la trattazione di questa problematica rappresenterà il momento centrale dello studio della seconda fattispecie dfusura, quella cioè di gtasso usurario infrasogliah ([312]), si rinvia alla relativa sede ([313]).
Come accennato supra ([314]), lfipotesi-base del nuovo delitto di usura è disciplinata dal combinato disposto del primo e terzo comma dellfart. 644 c.p.
Questa prima fattispecie è caratterizzata dal venir meno del requisito dellfapprofittamento dello stato di bisogno, quindi di un criterio soggettivo, in favore di un requisito di tipo oggettivo, e cioè la promessa o effettiva dazione di interessi o altri vantaggi che eccedono della metà il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro, con riferimento alle varie categorie omogenee di operazioni classificate annualmente con decreto del Ministro del Tesoro, sentiti la Banca dfItalia e LfUfficio italiano dei cambi, e pubblicato senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
Lfipotesi base dellfusura, in altre parole, si caratterizza oggi per la predeterminazione normativa del tasso-soglia al di sopra del quale lfinteresse diventa usurario; il vecchio requisito dellfapprofittamento dello stato di bisogno, invece, non è più richiesto affinché si perfezioni il delitto (esso, tuttavia, non è scomparso del tutto, infatti, è previsto come circostanza aggravante dal n. 3 del quinto comma dellfarticolo 644 c.p); inoltre, vi è lfassenza di qualsiasi riferimento alla situazione di debolezza economica della vittima del reato.
Lfaltra fattispecie di usura è descritta dalla seconda parte del terzo comma, la quale prevede che gsono altresì usurari gli interessi , anche se inferiorich al tasso-soglia trimestrale, gce gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alle prestazioni di denaro o di altra utilità ovvero allfopera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziariah.
In tale seconda figura, dunque, il Legislatore ripropone il requisito delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria (senza, però, far riferimento allfapprofittamento), già presente nel vecchio delitto di usura impropria ex art. 644 bis c.p., e introduce la nuova nozione normativa di interessi comunque sproporzionati, con ciò riprendendo la frequente terminologia che in passato era usata da dottrina e giurisprudenza per individuare la soglia di usurarietà dellfoperazione finanziaria ([315]).
Tale modifica radicale degli elementi costitutivi dellfusura ripropone in termini nuovi, e forse più accesi, il dibattito interpretativo sullfindividuazione del bene giuridico tutelato; sembra, dunque, opportuno affrontare qui appresso tale problematica, per poi procedere successivamente allfanalisi dei requisiti delle singole fattispecie del delitto.
Lfindividuazione dellfoggetto giuridico del delitto di usura è, da sempre, un tema piuttosto controverso.
Vigente la vecchia formulazione dellfart. 644 c.p., accanto alla tradizionale opinione che ricomprendeva tale delitto fra quelli destinati ad apprestare tutela esclusivamente al patrimonio del singolo ([316]), non erano mancate voci secondo le quali esso tutelava anche la libertà morale della vittima ([317]), o lfinteresse alla libera determinazione del contenuto del contratto e quelli attinenti al patrimonio e alla sfera personale del soggetto passivo ([318]).
Una opinione isolata, inoltre, era quella del Florian: secondo questo Autore il delitto di usura tutelava lfordinamento del credito; questa impostazione venne fortemente criticata per lfassenza di una coscienza del mercato creditizio.
La nuova formulazione della disposizione, anziché sopire la disputa, la ha riaccesa: svolgendo una prima ricostruzione del problema, infatti, a fronte della diversificazione normativamente operata tra lfipotesi di interessi usurari dedotti dal superamento del tasso-soglia e quella in cui lfusurarietà va stabilita in concreto, si pongono allfinterprete molteplici vie ricostruttive dellfoggettività giuridica del delitto in questione.
In una prima direzione, potrebbe sostenersi che entrambe le fattispecie dfusura disciplinate dallfart. 644 c.p. mirino a tutelare la regolarità del mercato del credito; in una seconda direzione, potrebbe, invece, opinarsi nel senso che alle due ipotesi di interessi usurari corrispondano diversi oggetti di tutela: nella fattispecie del primo comma si tutelerebbe lfordinamento del credito, in quella del terzo comma il patrimonio individuale del soggetto passivo.
Secondo una ulteriore impostazione, la quale tende a ricostruire in modo unitario il bene protetto, lfoggetto di tutela resterebbe il patrimonio del soggetto che versa in uno stato di difficoltà presunta iuris et de iure, nellfipotesi del tasso usurario ex lege (art. 644, terzo comma, prima parte); e accertata dal giudice, nel caso di usurarietà determinata in concreto (art. 644, terzo comma, seconda parte) ([319]).
Per contro, si è invece manifestata lfopinione per cui la nuova dimensione normativa del delitto di usura, imperniata comfè sulla centralità della figura criminosa che fa leva sul dato oggettivo del tasso-soglia, miri a proteggere gnon solo la posizione del singolo contraente, ma anche – e forse soprattutto – il regolare funzionamento delle attività connesse alla prestazione del creditoh ([320]).
A giudizio di unfaltra dottrina, affine a quella appena accennata, il deciso orientamento oggettivistico seguito dal legislatore consentirebbe, gma forse sarebbe meglio dire: obbligah, una collocazione dellfillecito tra i reati plurioffensivi ([321]), gin doppio senso, e cioè perché lfevento colpisce più beni del soggetto passivo, quello del patrimonio e quello della libertà morale, e, contemporaneamente, offende lfinteresse pubblico alla correttezza ed alla genuinità dei rapporti economicih ([322]).
Altra dottrina giunge ad una simile soluzione, anche se non ritiene necessariamente centrale la figura dellfusura che supera i tassi-soglia, e in posizione sussidiaria lfaltra; il nucleo centrale della nuova fattispecie, e cioè la sproporzione tra le prestazioni, infatti, deve ritenersi comune ad entrambe le manifestazioni criminose, e dunque bisogna concludere che, gsia nellfipotesi di tasso usurario pubblicato che in quella di tasso usurario infrasogliacil bene giuridico tutelato sia il sano esercizio dellfattività creditiziah, e cioè gil diritto civico a un accesso alle risorse creditizie del sistema economico secondo condizioni ordinarieh ([323]).
In una direzione parzialmente diversa si è spinto Manna, il quale, tuttavia, giunge a delle conclusioni simili a quelle appena esposte: secondo lfAutore, lfoggettivazione della fattispecie, prodotta attraverso la individuazione a monte del tasso usurario e lfesclusione del requisito soggettivo dello stato di bisogno, non può non comportare anche conseguenze sulla tematica dellfinteresse protetto dalla disposizione incriminatrice; il mutamento della normativa, infatti, avrebbe prodotto una anticipazione della soglia di tutela penale, con conseguente collocazione del delitto in questione non più tra quelli di danno o di pericolo concreto, bensì tra quelli di pericolo astratto o comunque presunto.
Di conseguenza, lfusura andrebbe ora inserita nella dimensione tipica del diritto penale economico, che ha come obiettivo quello di regolamentare e tutelare il corretto andamento del mercato finanziario inteso quale gbene strumentaleh, la cui protezione è a sua volta funzionale alla tutela del patrimonio dei singoli, che costituisce il gbene finaleh ([324]).
Una impostazione parzialmente difforme, invece, adottano coloro i quali non ritengono sia possibile ricondurre ad unità il bene tutelato dalle fattispecie di usura.
Ef opinione di alcuni, infatti, che sulla scorta della centralità dellfipotesi a tasso predeterminato rispetto a quella infra-soglia, si debba respingere lfidea di una presunzione dello stato di difficoltà della vittima ([325]), proprio in considerazione gdella funzione di oggettiva regolamentazione pubblica del credito che assume la fattispecie base rispetto alla tradizionale ipotesi di «sfruttamento» del soggetto passivo, che connota la norma sussidiaria che si è voluta mantenereh ([326]).
Unfaltra dottrina ([327]) ritiene meritevole di sostegno la tesi per cui lo scopo della norma è quello di assicurare il corretto funzionamento del mercato finanziario, inteso come bene giuridico gstrumentaleh rispetto alla protezione del patrimonio dei singoli, che costituisce il gbene finaleh, ma solo con riferimento alla fattispecie-base con tasso usurario predeterminato ex lege.
Secondo tale impostazione, infatti, si deve considerare come la prospettiva di tutela dellfordinamento del credito emerga chiaramente dai lavori preparatori della riforma ([328]); in secondo luogo, la presunzione iuris et de iure di cui si è più volte accennato, non è ancorata a dati tipici della fattispecie, perché gal negozio oggettivamente usurario possono corrispondere motivazioni, contesti economici, ripartizioni del rischio che prescindono completamente da una condizione di inferiorità economica della vittimah ([329]).
Sempre a giudizio di tale Autore, inoltre, per quanto riguarda lfulteriore fattispecie di usura, cioè quella disciplinata dalla seconda parte del terzo comma dellfart. 644 c.p., bisogna ritenere che, essendo ancora richieste le condizioni di difficoltà economica o finanziaria, si torna ad una tutela gdiretta e primariah del patrimonio del soggetto in posizione di debolezza ed inferiorità.
Pare opportuno, infine, dare accenno ad una ulteriore tesi, la quale si discosta in modo abbastanza evidente da quelle fino ad ora esposte; si fa riferimento alla opinione espressa dal Mantovani, secondo cui lfusura sarebbe un reato di scopo che non tutela lfoffesa ad un bene giuridico, bensì gla realizzazione di certe situazioni, che lo Stato ha interesse che non si verifichino, poiché tale interesse non è lfoggetto giuridico del reato ma lo scopo dellfincriminazione, e poiché la frustrazione di tale scopo, attraverso la commissione del reato, non può essere considerata lfoffesa, coincidendo quella con la realizzazione della condotta criminosa e confondendosi lfoffesa col disvalore del fatto tipicoh ([330]).
Ef giunto ora il momento di vedere in modo più particolareggiato lfipotesi-base del nuovo delitto di usura.
Ad un primo esame, si rileva subito coma essa, descritta dallfart. 644, primo e terzo comma, c.p., presenta oggi, rispetto alla previgente disciplina, un notevole ampliamento dei comportamenti punibili.
Tale allargamento dellfambito applicativo discende da due principali novità: in primo luogo, si registra la scomparsa di qualsiasi requisito relativo alla condizione del soggetto passivo, essendo venuti meno sia lfapprofittamento dello stato di bisogno (richiesto dal previdente art. 644 c.p.), sia le condizioni di difficoltà economica o finanziaria (richieste dallfusura impropria ex dallfart. 644 bis c.p., oggi abrogata); in secondo luogo, per quanto riguarda lfoggetto della prestazione del soggetto attivo, è oggi richiesto il gcorrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilitàh, in sostituzione del gcorrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobileh.
Una prima conseguenza discendente da tali modifiche è quella della necessità di prevedere ex lege un limite oltre il quale la prestazione deve ritenersi usuraria, pena la indeterminatezza della stessa fattispecie; per cui, la prima parte del terzo comma, prevede che gla legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurarih.
Prima di parlare in modo più particolareggiato della procedura prevista dallfart. 2 l.n. 108/1996 per la rilevazione e conseguente pubblicazione del tasso-soglia, bisogna sottolineare che, alla luce di tali novità normative, oggi, per lfintegrazione dellfusura è sufficiente la promissio o la datio di un tasso di interesse superiore al limite consentito.
Ne consegue che, a differenza del passato ([331]), il delitto si configura anche nellfipotesi in cui il soggetto che richiede il prestito sia mosso da finalità speculative, e cioè per lfincremento degli affari o per il soddisfacimento di esigenze voluttuarie.
Per quanto riguarda la seconda novità di rilievo, cioè lfintroduzione della formula galtra utilitàh, bisogna dire che viene meno lfesclusione delle prestazioni aventi ad oggetto beni immobili@ e che si aprono maggiori spiragli per ritenere punibili le cosiddette forme di usura reale ([332]).
Come già accadeva in passato, inoltre, il reato di usura è configurabile con riguardo a qualsiasi contratto sinallagmatico ([333]): non soltanto il mutuo, ma anche lfapertura di credito, la compravendita a rate o con patto di riscatto, il leasing, il factoring, ecc.
Per venire al tasso-soglia, gli interessi o altre utilità date o promesse diventano usurari quando superano della metà il tasso effettivo globale medio disciplinato dallfart. 2 della l.n. 108/1996 ([334]): esso viene rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro sentiti la Banca dfItalia e lfUfficio italiano dei cambi, con riferimento alla categoria omogenea di operazioni in cui è ricompreso il credito in questione ([335]).
Una prima classificazione delle operazione omogenee è stata operata con il d.m. 23 settembre 1996 ([336]), cui è succeduto il d.m. 24 settembre 1997 ([337]): tra i due decreti non sono registrabili sensibili differenze, se non legate al fatto che, nel secondo, ha trovato autonomo rilievo la categoria dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio.
Le categorie di operazioni, secondo le istruzioni che la Banca dfItalia ([338]) ha fornito per la rilevazione dei dati, da trasmettersi a cura dei singoli operatori al fine di determinare il tasso medio praticato, sono così individuate:
1. Apertura di credito in conto corrente: vi rientrano le operazioni regolate in conto corrente in base alle quali la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo, ovvero a tempo indeterminato e, inoltre, il cliente ha la facoltà di ripristinare tale disponibilità; vi rientrano, cioè, anche i passaggi a debito dei conti non affidati e gli sconfinamenti.
2. Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale: vi rientrano i finanziamenti a valere su effetti, altri titoli di credito e documenti salvo buon fine, le operazioni di finanziamento poste in essere sulla base di un contratto di cessione del credito ex art. 1260 c.c. e le operazioni di sconto di portafoglio commerciale; non importa, inoltre, se tali tipologie siano o meno contabilmente gestite su conto corrente.
3. Credito personale: vi rientrano i prestiti che non siano erogati sotto forma di apertura di conto corrente (altrimenti sarebbero da ricondurre alla categoria 1 di cui supra), e che rispondano alle caratteristiche di essere destinati a finanziare esigenze generiche di spesa o consumo personali, familiari o legate allfesercizio dellfattività professionale del cliente, nonché di essere erogati in unfunica soluzione e prevedano il rimborso in base ad un piano di ammortamento; possono avere durata sia superiore che inferiore ai diciotto mesi.
4. Credito finalizzato: vi sono ricompresi i finanziamenti rateali relativi allfacquisto di uno o più specifici beni di consumo.
5. Operazioni di factoring: questa categoria comprende gli anticipi erogati a fronte di un trasferimento di crediti commerciali, effettuati con la clausola pro solvendo o pro soluto, dal soggetto autorizzato (impresa fattorizzatta) a un intermediario specializzato (factor), che assume lfimpegno della riscossione; vi rientrano, inoltre, tutti i rapporti di factoring, e non solo le operazioni effettuate ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
6. Operazioni di leasing: sono riconducibili a questa categoria i finanziamenti realizzati con contratti di locazione di beni materiali (mobili o immobili) o immateriali (ad esempio il software), acquistati o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con la facoltà di questfultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo stabilito.
7. Mutui: la categoria fa riferimento ai finanziamenti oltre il breve termine (cioè durata superiore ai diciotto mesi) che siano assistiti, anche parzialmente, da garanzie reali, non abbiano la forma tecnica del conto corrente o del prestito personale, prevedano lferogazione in unfunica soluzione e il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale ed interessi; possono essere, inoltre, a tasso fisso o variabile.
8. Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio: si tratta, come si è detto, di una categoria che assume autonomo rilievo con il d.m. 24 settembre 1997 citato supra, e che fa riferimento alle erogazioni destinate ad essere restituite attraverso una cessione di parte dello stipendio; prima di ricevere autonoma collocazione, la categoria in esame rientrava tra gli altri finanziamenti alle famiglie.
9. Altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine: questa è una categoria di carattere residuale in cui rientrano tutte le forme di finanziamento che non siano riconducibili alle categorie precedenti, ed in particolare: i finanziamenti non assistiti da garanzie reali (chirografari); i finanziamenti che non prevedono due o più erogazioni, anche se assistite da garanzie reali; i finanziamenti che presentano il pagamento dellfintera quota capitale e/o degli interessi in unica soluzione.
Al quarto comma dellfart. 644 c.p., poi, sono precisate le voci di costo delle operazioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo del tasso-soglia: gPer la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del creditoh ([339]).
Come si vede, in definitiva, il precetto dellfart. 644 è soltanto generico e, per la determinazione in concreto dei comportamenti punibili, occorre un intervento tecnico-integrativo dei decreti del Ministro del Tesoro; in altre parole si è di fronte ad una norma penale in bianco ([340]).
Questo, tuttavia, non deve far sorgere perplessità di ordine costituzionale per violazione dellfart. 25, secondo comma, della Costituzione; come è stato rilevato supra ([341]), infatti, bisogna ritenere che il decreto ministeriale è teso ad un intervento tecnico puramente specificativo degli elementi della fattispecie dellfusura, i quali sono già sufficientemente determinati dalla norma.
Da ultimo, lfinterprete non può esimersi dal notare che appare chiaro come, con questa novella, il Legislatore sia riuscito ad aumentare il grado di determinatezza della fattispecie dellfusura, a restringere la discrezionalità interpretativa del giudice e a limitare le incertezze applicative che caratterizzavano il previgente art. 644 c.p.; a ciò, tuttavia, è legato anche il rischio di limitare lfaccesso al credito legale, perché ora lfoperatore bancario, con il timore di incorrere in un comportamento usurario, potrebbe razionare il credito alla clientela marginale ([342]).
La seconda fattispecie di usura introdotta dal Legislatore del 1996 ([343]), è disciplinata dallfart. 644, terzo comma, seconda parte, c.p.: essa si caratterizza per lfabbandono del criterio del tasso prefissato, e per la sanzione penale anche di quelle prestazioni che, pur non raggiungendo il detto tasso, risultino comunque sproporzionate rispetto alla controprestazione, avuto riguardo sia alle concrete modalità del fatto, che al tasso medio praticato per operazioni similari, quando il soggetto passivo si trovi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
La ratio normativa di questa fattispecie è legata ad almeno due esigenze di politica criminale: la prima, così come emerge anche dai lavori parlamentari ([344]), è legata alla necessità di colmare possibili vuoti di tutela; è prevedibile, infatti, che, a fronte di una predeterminazione del tasso usurario, vi sia una serie di pattuizioni di interessi i quali, ancorché non eccedenti il tasso-soglia, siano da considerarsi comunque sproporzionati e, dunque, da punire penalmente ([345]); la seconda,@ è quella di sanzionare i comportamenti usurari connessi alle operazioni creditizie escluse dalla rilevazione dei tassi effettivi globali medi ([346]).
Questa fattispecie incriminatrice, dunque, che è stata da alcuni autori definita di gusurarietà in concretoh ([347]), sarebbe una sorta di chiusura del sistema di repressione del fenomeno usurario.
Il soddisfacimento di queste esigenze, tuttavia, così come accennato supra ([348]),ha comportato una riduzione del livello di determinatezza della fattispecie criminosa, tale da far sorgere, in capo a molti esponenti della dottrina ([349]), un dubbio di costituzionalità per violazione dellfart. 25, secondo comma, della Costituzione ([350]).
Gli elementi della fattispecie in parola che devono essere analizzati sono almeno quattro: gli interessi o vantaggi gcomunque sproporzionatih, le gconcrete modalità del fattoh, le goperazioni similarih e le gcondizioni di difficoltà economicah.
Con riferimento allfinciso ginteressi,caltri vantaggi o compensi checrisultano comunque sproporzionatih, bisogna rilevare come tale espressione si accosti notevolmente a quelle che in passato sono state usate dalla dottrina e, soprattutto, dalla giurisprudenza, che aveva ritenuto manifestamente infondata lfeccezione di costituzionalità sollevata in relazione al previgente art. 644 c.p. ([351]); sembra quasi che il Legislatore, al fine di non incorrere in censure per indeterminatezza della fattispecie, abbia voluto uniformarsi ai canoni definitori che si sono consolidati sotto il vigore della vecchia disciplina.
Vale osservare, inoltre, come il Legislatore faccia ora riferimento, oltre che agli interessi e agli altri vantaggi, anche ad un nuovo concetto, cioè ai compensi.
Non sembra, tuttavia, che tale nuovo elemento contribuisca a dare maggiore determinazione alla norma qui in esame: esso, infatti, alla luce dellfinterpretazione che è stata data di altri vantaggi, vigente la vecchia normativa ([352]), può benissimo essere ricompreso in questi ultimi.
Per quanto riguarda la sproporzione, dato che ad essa non si accompagna unfulteriore qualificazione (come ad esempio, notevole, manifesta o evidente), sembra necessaria unfinterpretazione sistematica. Sicché, o tale sproporzione viene agganciata al dettato dellfipotesi-base dellfusura, dovendosi, dunque, considerare sproporzionata la pattuizione di interessi o altri vantaggi o compensi, quando questi risultano essere superiori alla metà di quelli che normalmente vengono corrisposti per operazioni similari ([353]); o, come ritiene la dottrina maggioritaria, si fa riferimento al criterio offerto dallfart. 1448, secondo comma, c.c., che prevede la possibilità di rescissione per lesione del contratto a prestazioni corrispettive, qualora la lesione ecceda la metà del valore della prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata ([354]).
Per valutare lfelemento delle gconcrete modalità del fattoh, invece, lfinterprete non ha alcun appiglio normativo: lfunica indicazione di rilievo, peraltro non decisiva perché priva di adeguata motivazione, sembra essere offerta dai lavori parlamentari, ove si dice che si tratta di un riferimento gad ipotesi diverse dal prestito bancarioh ([355]); stessa considerazione, inoltre, deve essere fatta in relazione allfinciso goperazioni similarih ([356]).
Lfelemento delle gcondizioni di difficoltà economica o finanziariah si presenta nella stessa veste descrittiva usata dallfabrogato art. 644 bis c.p. e, dunque, ricopre lo stesso significato normativo di cui si è detto in occasione dello studio degli elementi dellfusura impropria ([357]); vi sono, tuttavia, due differenze: in primo luogo, nel nuovo art. 644, terzo comma, seconda parte, c.p., tutti i soggetti possono versare in tali condizioni, mentre prima si faceva riferimento ai soli imprenditori o professionisti; in secondo luogo – e ciò che più interessa – non è più richiesto che lfagente approfitti di tale stato.
Proprio in considerazione del suo connotato oggettivo, inoltre, si è rilevato da alcuni ([358]) che non si deve correre il rischio di gappiattireh lfelemento qui trattato con quello degli interessi sproporzionati di cui supra: ciascuno di essi riveste una propria autonomia e lfinterprete non può presumere la presenza di condizioni di difficoltà economiche o finanziarie, dalla semplice pattuizione di interessi sproporzionati.
Si è aggiunto, inoltre, che lfuno e lfaltro dei due requisiti debbono comunque presentarsi in termini oggettivamente apprezzabili, dovendosi ragionevolmente escludere che la situazione di difficoltà vada concepita gsulla base delle valutazioni soggettive, personali della vittimah ([359]).
In definitiva, si rileva che, da una parte, vi è una serie di nuove nozioni sfuggenti ed indefinibili che non contribuiscono a tipizzare la norma; dallfaltra, si registra il venir meno di alcuni degli elementi (in particolare lfapprofittamento, la limitazione dellfoggetto del contratto usurario al denaro o ad altra cosa mobile e lo stato di bisogno), che partecipavano alla determinazione della vecchia fattispecie dellfusura ex art. 644 c.p., anchfessa oggetto di dubbi di illegittimità incostituzionale ([360]).
In altre parole, si è di fronte ad una previsione penale che, sicuramente, non eccelle per la propria determinatezza e che, quindi, fa sospettare fortemente della sua legittimità costituzionale ([361]).
Tutto questo, poi, comporta un evidente rischio di restrizione del credito nei confronti dei soggetti economicamente più deboli: gli operatori bancari, infatti, alla luce del maggior rischio economico connesso allfoperazione finanziaria, applicano tassi più elevati proprio ai soggetti che non sono in grado di offrire adeguate garanzie, e, dunque, per non incorrere nella sanzione penale, potrebbero essere indotti a non effettuare prestiti a tale tipo di clientela ([362]).
@La costruzione della nuova fattispecie normativa, prevista dal novellato art. 644 c.p. su un meccanismo piuttosto complesso di determinazione dei tassi-soglia, ha imposto la necessità di valutare, nellfattesa della emanazione dei decreti ministeriali previsti dai commi primo e secondo dellfart. 2 della l.n. 108/1996, a quale tipo di incriminazione ricondurre i fatti di usura che si verificano medio tempore.
Per la verità, smentendo ogni pessimismo che poteva scaturire dallfassenza, nella legge, di un termine perentorio, la classificazione delle operazioni omogenee, nonché la prima rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio, sono intervenuti in tempi assai prossimi a quelli normativamente stabiliti: il primo comma dellfart. 3 l.n. 108/1996, infatti, prevede che gLa prima classificazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 (cioè la classificazione delle operazioni omogenee) verrà pubblicata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente leggeh, e che gEntro i successivi centottanta giorni sarà pubblicata la prima rilevazione trimestrale di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 (cioè il tasso effettivo globale medio)h; ed in effetti, la prima è stata effettuata con il d.m. 23 settembre 1996 ([363]), mentre la seconda è stata recepita con il d.m. 22 marzo 1997 ([364]).
Dal momento di entrata in vigore della novella, fino a quello della pubblicazione del d.m. ultimo citato, si poneva quindi il problema di apprestare una disciplina avente ad oggetto i fatti verificatisi durante tale periodo di tempo.
In realtà, il Legislatore avrebbe avuto anche una seconda via, cioè quella di procrastinare lfentrata in vigore della legge, lasciando in vigore nel frattempo le vecchie ipotesi normative, al momento in cui sarebbero stata pubblicata la prima rilevazione trimestrale; tuttavia, si è preferito fare altrimenti, e così, lfart. 3 l.n. 108/1196, al secondo comma, dispone che, gFino alla pubblicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 è punito a norma dell'articolo 644, primo comma, del codice penale chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643 del codice penale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, da soggetto in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilitàh; inoltre, per quanto riguarda la mediazione usuraria, gAlla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dall'articolo 644, primo comma, del codice penale, procura a soggetto che si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto, risulta sproporzionato rispetto all'opera di mediazioneh.
Come si vede, tali fattispecie, ricalcano essenzialmente gli stessi elementi descrittivi della seconda ipotesi dellfusura (quella, cioè, ex art. 644, terzo comma, seconda parte, c.p.) ([365]), ma con delle differenze.
In primo luogo, per quanto riguarda la prima delle due, si fa riferimento, come criteri per qualificare usuraria la prestazione, oltre alle concrete modalità del fatto, anche ai tassi praticati per operazioni simili, cui si aggiunge, però, gdal sistema bancario e finanziarioh ([366]).
In secondo luogo, con riguardo alla mediazione usuraria, la norma transitoria si rivela ancora meno determinata rispetto alla corrispondente ipotesi, disciplinata dallfultima parte del terzo comma del nuovo art. 644 c.p., in quanto la sproporzione si deve desumere soltanto dalle gconcrete modalità del fattoh, mancando il riferimento gal tasso medio praticato per operazioni similarih ([367]).
Francamente, non sembra che queste differenze rispetto alla seconda ipotesi di usura dellfart. 644, terzo comma, c.p., siano tali da far venir meno le perplessità di ordine costituzionale che erano state esposte in occasione della trattazione di questfultima ([368]); anzi, bisogna rilevare come, con riguardo alla mediazione usuraria transitoria, esse si aggravino ([369]).
In tema di successione di leggi penali nel tempo, infine, bisogna rilevare che i rapporti intercorrenti tra la normativa transitoria e quella finale, possono essere ricostruiti in due modi: se si considera la transitoria come una legge temporanea (e, francamente, risulta difficile fare altrimenti), si renderà applicabile il quarto comma dellfart. 2 c.p. ([370]), e quindi, di conseguenza, non potranno essere applicati né il terzo, né il secondo comma dello stesso articolo, con la impossibilità di applicare la disposizione più favorevole al reo (art.2, terzo comma, c.p.), e quella della cessazione dellfesecuzione della pena e degli effetti penali (art 2, secondo comma, c.p.); se si opina, invece, come è stato prospettato da alcuni, che glo scopo dellfart. 3 l. 108/96 sia essenzialmente quello di «traghettare» lfusura dalla «vecchia» alla «nuova» incriminazione scongiurando vuoti di tutela e che esso sia perseguito attraverso una norma inserita nellfambito di una legge di riforma destinata ad avere stabili effettih, si arriva alla conclusione gdi escludere che quella disposizione possa essere considerata come «legge temporanea» e quindi, in quanto tale,clfart. 3 cit. sembra doversi ricondurre ad una sorta di disposizione transitoria che non esclude lfapplicabilità del comma 3° dellfart. 2 c.p.h ([371]).
La compiuta trattazione della questione, che non è di poco momento ([372]), rende necessario fare una premessa su cosa si intenda per usura reale.
Secondo alcuni, la cosiddetta usura reale si distingue da quella pecuniaria perché oggetto della prestazione del soggetto attivo non è una somma di denaro, bensì, oltre ad una gcosa mobileh, anche beni immobili e, soprattutto, servizi o attività professionali ([373]).
La dottrina maggioritaria, invece, ritiene che la prestazione di una gcosa mobileh deve essere fatta rientrare nel concetto di usura monetaria ([374]).
Prendendo ad oggetto la precedente normativa dellfusura, quindi, in base alla prima tesi, non si può affermare che il Legislatore non intendesse punire alcuna forma di usura reale, perché il riferimento, oltre che alla prestazione di denaro, anche al concetto di galtra cosa mobileh, faceva comunque più correttamente ritenere che egli avesse inteso reprimere anche lfusura reale, ma limitatamente ai beni mobili ([375]); per la tesi maggioritaria, invece, bisogna ritenere che, ancorché la previsione del vecchio art. 644 c.p. fosse iniqua, lfinterpretazione letterale della stessa non consentisse la punibilità dellfusura reale.
Ad avviso del Violante ([376]), poi, lfesatta accezione dellfespressione cose mobili doveva essere desunta dallfart. 624 secondo comma del codice penale il quale, inteso come norma generale per tutti i delitti contro il patrimonio, comprenderebbe tra le cose mobili anche le energie non naturali economicamente valutabili ([377]) e dunque, per quanto concerne i nostri fini, le prestazioni di servizi e di attività professionali.
In altre parole, lfAutore riteneva che il vecchio art. 644 c.p. intendesse punire anche lfusura reale, così tuttavia rischiando di approdare ad una non consentita applicazione analogica (ex art. 14 delle preleggi) della norma penale ([378]).
A seguito della riforma intervenuta con la legge n. 108 del 1996, il problema si presenta in termini rinnovati: lfinciso gcose mobilih, infatti, è stato sostituito da galtra utilitàh.
Posto che il concetto di altra utilità è più ampio e generico rispetto a quello di cose mobili, a prima vista sembra che il Legislatore si sia mosso nella direzione di coloro i quali ritenevano che la fattispecie normativa intendesse punire anche quelle forme di usura che si realizzavano con espedienti diversi rispetto alla pattuizione di interessi monetari; ed infatti, alcuni Autori hanno espresso tale opinione ([379]).
Ad una più attenta lettura del dato normativo, tuttavia, bisogna considerare le profonde differenze che intercorrono tra la nuova e la previgente normativa: lforiginario art. 644 c.p., non contenendo la determinazione del tasso usurario, e risolvendosi, a livello interpretativo, nel concetto di gnotevole sproporzioneh, consentiva, almeno a livello teorico, di far rientrare nellfoggetto della prestazione dellfagente anche voci non esclusivamente monetarie; la nuova fattispecie, invece, con la predeterminazione del tasso usurario, e nonostante lfampliamento ad ogni galtra utilitàh, si rivela compatibile con la sola usura pecuniaria.
Va detto, infatti, che la norma in discorso è mutuata essenzialmente dal modello francese ([380]) il quale, a differenza di quello tedesco ([381]), attiene fondamentalmente allfusura pecuniaria, proprio in virtù del fatto che ravvisa il delitto nel superamento di un certo tasso di interesse.
Si potrebbe opinare che sia possibile aggirare tale problema attraverso lfespediente dellfaffidare ad un perito la determinazione dellfequivalente, in termini monetari, della prestazione, e poi calcolare su di esso il relativo tasso, ma in tal caso, come si è giustamente rilevato, gil giudice «sussumerebbe» nella fattispecie astratta non già la fattispecie concretamente verificatasi, ma una «artificialmente» creata, il che non sembra proprio consentito allfinterpreteh ([382]).
Sembra, dunque,
potersi concludere che la fattispecie del primo comma dellfart. 644 c.p., dato
che prevede il requisito del tasso-soglia, sia applicabile ai soli casi di
usura pecuniaria.
A questo punto, bisogna tuttavia chiedersi se lfusura reale non sia configurabile anche nella seconda fattispecie normativa dellfart. 644 c.p., cioè quella che non si caratterizza per la fissazione di un tasso usurario predeterminato, bensì per la previsione della punibilità di tutti quegli interessi che, ancorché inferiori a tale tasso, risultano essere comunque sproporzionati, avuto riguardo sia alle concrete modalità del fatto, sia al tasso medio praticato per operazioni similari, sempre che il soggetto passivo si trovi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria; ebbene, affinché non vi sia un clamoroso gpasso indietroh rispetto al previgente art. 644 c.p. ([383]), sono percorribili due vie: o si applica la norma con esclusivo riferimento al criterio delle gconcrete modalità di fattoh, interpretando la geh dellfarticolo come una goh, oppure si interpreta estensivamente il termine gtassoh, come equivalente anche di gtariffah o gprezzoh.
Ef da ritenere preferibile questa seconda opzione, poiché la prima, in realtà, necessiterebbe di un apposito intervento legislativo, come è avvenuto, in una situazione per molti versi analoga, con la gmini-riformah dei reati contro la Pubblica Amministrazione del 1992 ([384]).
Per quanto riguarda la tematica dellfusura reale, quindi, sembra potersi sostenere che essa sia configurabile solamente nei casi in cui la fattispecie concreta renda applicabile la seconda parte del terzo comma dellfart. 644 c.p. ([385]); secondo alcuni, tuttavia, gcnonostante la novità legislativa, volta allfampliamento della sfera di incriminabilità fino allfusura reale, sembra proprio mancare, allo stato, la possibilità pratica di applicare la fattispecie a tali ipotesi, dovendosi leggere la precisazione «e al tasso medio pratico per operazione similari» - indicazione valevole, purtroppo, per i soli interessi – come preclusiva di un apprezzamento che si basi esclusivamente su un giudizio in concreto della sproporzione delle prestazionih ([386]).
Come esposto supra ([387]), la rilevazione dei tassi-soglia viene effettuata attraverso la pubblicazione di decreti ministeriali a base trimestrale ([388]).
Si è anche visto come siano state individuate nove categorie omogenee di operazioni creditizie; ora è giunto il momento di prendere in considerazione le operazioni escluse dalle rilevazioni dei tassi medi.
La Banca dfItalia, che ai sensi dellfart. 2 l.n. 108/1996 interviene sia nel procedimento di rilevazione trimestrale dei tassi medi, che in quello di classificazione annuale delle operazioni per categorie omogenee, ha emanato, con nota del 30 settembre 1996, le gIstruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sullfusurah, le quali prevedono dodici categorie di operazioni escluse:
1. Operazioni con non residenti: per l'individuazione delle operazioni con gnon residentih va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana.
2. Operazioni in valuta estera: a partire dalla segnalazione relativa al primo trimestre del 1999, per operazioni in valuta si intendono i finanziamenti denominati in valute diverse dall'EURO e, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001, dalle valute nazionali dei Paesi facenti parte dell'UEM; devono essere considerate come in valuta anche le operazioni che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all'andamento del tasso di cambio dell'EURO, o delle altre valute nazionali dei Paesi facenti parte dell'UEM con una determinata valuta o con un paniere di valute.
3. Posizioni classificate a sofferenza: per posizioni classificate a sofferenza si intendono le esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano classificati in sofferenza alla fine del trimestre di riferimento.
4. Crediti ristrutturati o in corso di ristrutturazione: per crediti ristrutturati si intendono i crediti in cui un pool di intermediari (o un intermediario gmonoaffidanteh), nel concedere una moratoria al pagamento del debito, rinegozia il debito a tassi inferiori a quelli di mercato; sono esclusi i crediti nei confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione dell'attività (ad esempio casi di liquidazione volontaria o situazioni similari). Per crediti in corso di ristrutturazione si intendono i crediti per i quali ricorrano le seguenti condizioni: la controparte risulti indebitata presso una pluralità di intermediari; il debitore abbia presentato istanza di consolidamento da non più di 12 mesi. Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano oggetto di ristrutturazione alla fine del trimestre di riferimento.
5. Operazioni a tasso agevolato: per operazioni a tasso agevolato si intendono i finanziamenti eseguiti a tasso inferiore a quello di mercato in virtù di provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi e/o l'impiego di fondi di provenienza statale o regionale ovvero di altri enti della Pubblica Amministrazione. Ai fini della rilevazione, sono assimilati a tali finanziamenti quelli erogati a condizioni di favore in considerazione di calamità naturali o di altri eventi di carattere straordinario.
6. Operazioni a tassi promozionali e convenzionati: per operazioni a tassi promozionali si intendono i finanziamenti a gtasso zeroh e quelli concessi a tassi di favore nell'ambito di campagne promozionali pubblicizzate e limitate nel tempo. Per operazioni a tassi convenzionati si intendono i finanziamenti concessi a tassi di favore: ai dipendenti dell'intermediario, ovvero di società del gruppo di appartenenza; ad altri soggetti, in virtù di convenzioni che prevedano l'applicazione di condizioni parimenti favorevoli rispetto a quelle praticate ai soggetti di cui appena detto; ai soci degli organismi costituiti esclusivamente tra i dipendenti di una medesima Amministrazione Pubblica di cui al d.m. 29 marzo 1995 (in Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 1995, n. 86); sono, altresì, esclusi dalla rilevazione i finanziamenti concessi a tassi di favore in virtù di convenzioni che prevedono l'applicazione di tassi inferiori o uguali a quelli praticati ai dipendenti, nonché a tassi superiori fino ad un punto percentuale, sempreché il tasso stesso non superi il prime rate (ossia il tasso di interesse sui prestiti concessi alla clientela di primo ordine) praticato dall'intermediario concedente.
7. Finanziamenti revocati: sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano revocati alla fine del trimestre di riferimento.
8. Posizioni relative a utilizzi per soli saldi liquidi, che non hanno fatto registrare saldi contabili a debito: trattasi di operazioni tipiche del settore bancario; esse, tuttavia, possono ricorrere anche nell'ambito di rapporti regolati in conto corrente ordinario (ad esempio, rapporti di factoring).
9. Posizioni affidate con utilizzo contabile nullo nel periodo di riferimento: anche queste sono operazioni tipiche del settore bancario.
10.Finanziamenti finalizzati alla commercializzazione di specifici beni (cosiddetti gfinanziamenti di marcah), concessi a tassi di favore da parte degli intermediari specializzati, spesso collegati alle imprese produttrici dei medesimi beni, generalmente nell'ambito di contratti di fornitura.
11.Operazioni di finanziamento effettuate nei confronti di società del gruppo di appartenenza.
12.Finanziamenti effettuati con fondi raccolti mediante emissione di gobbligazioni di serie speciale con la clausola di convertibilità in azioni di società terzeh, regolati a condizioni prossime a quelle della relativa provvista ([389]).
Con riguardo a queste dodici categorie, sorge il problema di stabilire quale tra le due fondamentali fattispecie di usura introdotte dalla l.n. 108/1996 sia applicabile ad esse; il solo fatto che alcune operazioni finanziarie siano escluse dalla rilevazione dei tassi, infatti, non comporta che tali operazioni siano, per ciò stesso, sempre e comunque lecite ([390]).
Tale questione, durante i lavori preparatori della legge, è stata trascurata, ragion per cui lfinterprete non ha nemmeno riferimenti sulle intenzioni del Legislatore.
Ef necessario, allora, interpretare direttamente le due fattispecie di usura, disciplinate rispettivamente dal primo comma e dalla seconda parte del terzo comma dellfart. 644 c.p., per verificare se siano applicabili o meno ai gcasi di vitah in cui vengono poste in essere le operazioni escluse.
Per quanto riguarda la fattispecie residuale, cioè quella di usurarietà in concreto, nulla sembra escludere la sua compatibilità con siffatto tipo di operazioni; il fatto che la previsione normativa faccia riferimento agli ginteressi, anche se inferiorih, non deve essere fuorviante: il dato importante, infatti, è che essa si rende applicabile in tutti quei casi in cui, avuto riguardo galle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similarih, gli interessi dati dal soggetto passivo, o semplicemente pattuiti, grisultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilitàh del soggetto attivo.
In altre parole, questa fattispecie di usura non distingue tra operazioni incluse ed escluse, non deve interessare che si sia in presenza delle une o delle altre; ogni qualvolta ricorreranno i requisiti richiesti dallfart. 644, seconda parte, terzo comma, c.p., sarà stato comunque commesso il delitto di usura.
La questione è più problematica con riguardo alla fattispecie del primo comma: essa è saldamente ancorata alla rilevazione trimestrale del tasso effettivo medio globale e, dunque, non si vede come possa essere applicata ad una fattispecie concreta in cui sia posta in essere una operazione esclusa.
Certo, da un lato, ragioni di equità, di uniformità di trattamento, nonché il timore di fornire ai creditori facili strumenti di elusione della normativa antiusura, suggeriscono di assoggettare alla fattispecie in parola anche le operazioni escluse dalla rilevazione attraverso lfapplicazione dei tassi rilevati per categorie gaffinih di operazioni; dallfaltro, però, il divieto di analogia vigente in materia penale impedisce una siffatta applicazione.
Sembra potersi sostenere, tuttavia, che la fattispecie di gusurarietà in concretoh fornisca da sola uno strumento di repressione; è stata prospettata, infatti, la possibilità di rilevare la sproporzione tra gli interessi e la prestazione del soggetto attivo gattraverso il riferimento a quel finanziamento incluso nella rilevazione dei tassi, che risulti affine – per tipologia, caratteristiche strutturali, rischi operativi, garanzie prestate, natura ed importo – alla operazione esclusa: così, ad esempio, per un mutuo erogato a non residenti (v. par. B2, n. 1, delle Istruzioni della Banca dfItalia) si potrà far riferimento – come «tasso medio praticato per operazioni similari» - al tasso medio rilevato per un mutuo della stessa natura e di corrispondente fascia di importo concesso a residentih ([391]).
In chiusura della disamina dei requisiti delle nuove fattispecie di usura, è dfobbligo qualche rilievo in materia di elemento soggettivo.
Oggi, come nella previgente disciplina, il dolo richiesto sia per lfuna (quella principale), che per lfaltra ipotesi (quella residuale), è di tipo generico.
Con riferimento alla fattispecie ex primo comma dellfart. 644 c.p., perché si integri il dolo è sufficiente la volontà di farsi dare o promettere, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi superiori al limite legale; sotto lfimperio della vecchia disciplina, invece, lfelemento psicologico era rappresentato dal consapevole approfittamento della situazione di bisogno del soggetto passivo ([392]).
In altre parole, sempre con riferimento allfipotesi di usura con tasso-soglia predeterminato, il problema è grandemente semplificato a livello probatorio, grazie allfeliminazione dello gapprofittamento dello stato di bisognoh; tale semplificazione, inoltre, è dovuta anche alla pubblicazione trimestrale del tasso effettivo globale medio ([393]).
Ciò, tuttavia, non sta a significare che siano stati risolti tutti i problemi relativi al requisito dellfelemento soggettivo; rimangono, infatti, quelli riguardanti la disciplina dellferrore.
Come si sa, in questo campo bisogna distinguere lferrore di fatto, disciplinato dallfart 47 c.p. ([394]), dallferrore di diritto, il quale trova una sua autonoma disciplina nellfart. 5 c.p. ([395]).
Per quanto riguarda il primo dei due, non vi sono particolari dubbi: la volontà colpevole è esclusa dallferrore di fatto ex primo comma dellfart. 47 c.p. se, ad esempio, il soggetto attivo calcola male gli interessi ottenuti o pattuiti, ovvero qualifica erroneamente il tipo di operazione stipulata, a causa di una errata percezione della situazione concreta ([396]).
La questione dellferrore di diritto, invece, risulta essere più complicata: bisogna dire, innanzitutto, che ai fini dellfipotesi-base di usura, dato che la fattispecie si configura come una gnorma penale in biancoh che viene integrata dai decreti ministeriali pubblicati trimestralmente ([397]), lferrore di diritto si dovrebbe configurare come errore sulla glegge extra-penaleh, e, di conseguenza, dovrebbe ritenersi applicabile il terzo comma dellfart. 47 c.p. ([398]).
@@@ Se si aderisce, tuttavia, al consolidato orientamento della Cassazione, per cui lferrore su legge extrapenale si risolve sempre su di una norma integratrice del precetto ([399]), si deve concludere che trattasi di un errore su legge penale, rilevante ex art. 5 c.p.
In altre parole, tale errore non escluderebbe il configurarsi del requisito dellfelemento soggettivo e, dunque, il soggetto agente commetterebbe ugualmente il delitto di usura previsto dal primo comma dellfart. 644 c.p.
Alla luce della giurisprudenza costituzionale più volte richiamata ([400]), tuttavia, deve ritenersi che la questione ha perso notevolmente di rilevanza pratica; il soggetto che incorrerà in errore scusabile, infatti, non dovrà essere ritenuto punibile, dato che in tal caso si renderà applicabile lfart. 47, terzo comma, c.p.
Riguardo alla seconda ipotesi di usura, il discorso dellfelemento soggettivo è parzialmente diverso: perché vi sia dolo, il soggetto attivo deve essere consapevole sia delle gcondizioni di difficoltà economiche o finanziarieh del soggetto passivo, sia della sproporzione degli interessi pattuiti, rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità.
Ebbene, se da una parte lfeliminazione dello gapprofittamentoh richiesto dallfabrogato art. 644 bis c.p., in favore della semplice consapevolezza delle condizioni di difficoltà economiche o finanziarie, determina unfevidente semplificazione di carattere probatorio, e rende più plausibile la configurabilità del dolo eventuale ([401]); dallfaltra, non si può affermare che le incertezze applicative vengano eliminate del tutto: sol che si consideri che la fattispecie in parola richiede un tasso di interesse inferiore a quello definito dalla legge come usurario, infatti, ci si rende conto delle difficoltà che possono incontrarsi nel provare la consapevolezza, in capo al soggetto attivo, del carattere sproporzionato degli interessi ([402]).
Per concludere lfanalisi dellfelemento soggettivo, bisogna dire che non sorgono particolari problemi in ordine alla configurabilità del tentativo; sia con riguardo allfipotesi principale che a quella residuale, infatti, è ben possibile che il soggetto compia atti idonei, diretti in modo non equivoco ad ottenere la promessa o la corresponsione di interessi o altri vantaggi usurari ([403]).
Nel vigore della vecchia disciplina, dottrina ([404]) e giurisprudenza ([405]) erano sostanzialmente concordi nel ritenere che lfusura si perfezionasse con la semplice promessa degli interessi o vantaggi usurari, anche se la concreta corresponsione avveniva successivamente.
Si affermava, inoltre, che il reato era istantaneo, se vi era un pagamento degli interessi contestuale alla pattuizione, ed istantaneo con effetti permanenti, se tale pagamento avveniva successivamente ([406]).
A seguito della l.n. 108/1996, il problema dellfindividuazione della natura giuridica del reato, sembra presentarsi con caratteri innovativi, non tanto per una diversità strutturale della nuova fattispecie di usura stricto sensu, quanto per la specifica previsione del nuovo art. 644 ter c.p.
La natura giuridica dellfusura è importante perché essa, a seconda di come viene ricostruita, ha particolari riflessi nella gvita realeh: tra i vari problemi sollevati dalla nuova disciplina, infatti, quelli maggiormente dibattuti e sentiti, sono relativi allfapplicabilità dei nuovi parametri ai mutui stipulati anteriormente allfentrata in vigore della l.n. 108/1996, e alla liceità di tutti quei finanziamenti i cui tassi di interesse, inferiori al limite stabilito dai decreti ministeriali al momento della pattuizione, siano successivamente divenuti superiori, per effetto della nuova rilevazione trimestrale.
Per tentare di dare una risposta a tale dibattuta problematica, è appunto necessario analizzare lfart. 644 ter c.p.: esso, come è stato accennato in apertura del capitolo ([407]), è stato introdotto dallfart. 11 della novella, e stabilisce che gla prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dellfultima riscossione sia degli interessi che del capitaleh.
Premettendo che la disposizione appare, prima facie, mutuata dalla disciplina francese ([408]), è essenziale, ai nostri fini, rapportarla allfart. 158 c.p., il cui primo comma dispone: gIl termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno in cui è cessata lfattività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazioneh.
Come si vede, entrambe le norme si occupano della disciplina della prescrizione: la prima, con esclusivo riferimento allfusura; la seconda, invece, è inserita nel libro I del codice penale, intitolato gdei reati in generaleh e, dunque, rappresenta uno dei principi generali del diritto penale italiano ([409]).
A prima vista, la lettura dei due articoli potrebbe indurre a ritenere che, con riguardo alla nuova fattispecie di usura, si verifichi una situazione di perdurante consumazione sino al giorno dellfultima riscossione degli interessi e del capitale ma, in realtà, il discorso merita di essere approfondito.
I primi commenti della dottrina hanno offerto soluzioni diverse: a fronte di chi ha continuato a sostenere la tesi tradizionale del reato istantaneo ([410]), cfè chi ha preferito sposare quella del reato permanente o eventualmente permanente ([411]), e chi, infine, ha mantenuto una posizione dubitativa e problematica ([412]).
A favore della tesi del reato istantaneo, si è sostenuto che lfart. 644 ter c.p. si limiti a fissare una deroga allfart. 158 c.p., motivata dallfesigenza di estendere i limiti temporali per la repressione del fenomeno usurario, senza incidere sulla struttura del delitto, e dunque sul momento consumativo dello stesso.
In direzione opposta, invece, si è detto che la nuova fattispecie introdotta allfart. 644 ter abbia fornito una precisa indicazione circa la natura permanente del reato.
Purtroppo, posta lfestrema sinteticità sul punto, anche i lavori parlamentari della l.n. 108/1996 non evidenziano con chiarezza la voluntas legis.
Lfemendamento poi sfociato nellfart. 644 ter c.p., infatti, è stato per la prima volta proposto, ma non illustrato, dai Senatori Laforgia e Favuzzi durante la seduta della Commissione Giustizia del Senato del 22 febbraio 1996.
Dopo lfapprovazione al Senato, il disegno di legge è ritornato alla Camera dei Deputati, dove lfart. 644 ter è stato letto ed interpretato in modo contrastante ([413]): secondo lfOnorevole Fragalà, si tratta di una norma che incrina il sistema del nostro ordinamento, perché gnon tiene conto del principio per cui il termine di prescrizione decorre dalla consumazione del reatoh; secondo lfOnorevole Parenti, invece, la nuova norma ginquadra lfusura come reato permanenteh.
Nella stessa seduta del 28 febbraio 1996, lfOnorevole Carlo Conti ha proposto un emendamento secondo cui il limite oltre il quale gli interessi diventano usurari gdeve essere valutato con riferimento al momento di concessione del finanziamentoh.
Nonostante il parere favorevole del Governo ([414]), tale emendamento è stato respinto senza alcun dibattito sul punto.
In definitiva, dallfesame dei lavori parlamentari, sembra emergere che il legislatore non abbia ponderato con attenzione se dare allfart. 644 ter c.p. un significato esclusivamente processuale, volto soltanto a posticipare il decorso della prescrizione, ovvero un contenuto sostanziale, volto a riconoscere la natura permanente del reato, che si consumerebbe allfatto dellfultima riscossione.
Date lfampiezza e lfincertezza delle posizioni, dunque, sarà consigliabile effettuare una trattazione separata delle principali tesi in argomento.
Coloro i quali ritengono che il delitto di usura sia un reato permanente ([415]) o eventualmente permanente ([416]), basano le proprie teorie su numerose e diverse argomentazioni.
Comune a tutti, però, sembra essere quella per cui lfart. 644 ter c.p. non sia una norma in deroga al primo comma dellfart. 158 c.p., ma fornisca, piuttosto, una interpretazione autentica della fattispecie di usura.
In altre parole, secondo questi autori, posto che la norma generale dispone che gil termine della prescrizione decorrecper il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazioneh, e che lfart. 644 c.p. prevede che gla prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dellfultima riscossione sia degli interessi che del capitaleh, bisogna credere che il Legislatore, avendo ancorato il termine prescrizionale al giorno dellfultimo pagamento da parte dellfusurato, abbia fornito una precisa indicazione circa la natura permanente del reato.
Nel caso di una dazione periodica degli interessi, inoltre, si sarebbe in presenza di una condotta unitaria, che ha lfeffetto di attuare una lesione perdurante del patrimonio del soggetto passivo.
Secondo Manna ([417]), la nuova disciplina della prescrizione, che incide profondamente sulla natura giuridica del delitto di usura, sembra riproporre ciò che da tempo sia la dottrina italiana ([418]), che tedesca, hanno individuato per certe categorie di reato, ossia un potenziale gsdoppiamentoh fra un momento consumativo gformaleh, consistente nel minimo necessario affinché lo stadio del tentativo sia superato, e si determini quindi la piena punibilità del soggetto attivo, ed un momento consumativo gsostanzialeh, che si verifica allorché il fatto raggiunge la sua massima gravità concreta, e, quindi, il suo completo svolgimento.
Ad avviso dellfAutore, tale distinzione, che in fondo equivale a quella tra momento perfezionativo e consumativo del reato ([419]), può risultare di notevole ausilio nella identificazione della grinnovatah natura giuridica del delitto di usura: nellfipotesi in cui vi sia una perdurante gcompressioneh del patrimonio del soggetto passivo, conseguente allo stato di gsoggezioneh in cui versa questfultimo, infatti, bisogna parlare di reato permanente.
Lfusura, dunque, non in tutti casi è caratterizzata dalla permanenza, ma solo in quelli ove è presente una continuazione delle prestazioni del soggetto passivo; detto in altre parole, si tratta di un reato eventualmente permanente, non intendendosi, con ciò, far riferimento ad unfautonoma categoria di reati, bensì ad un dato gfenomenicoh dello stesso.
Sulla scorta di queste considerazioni, il De Angelis aggiunge che gla qualificazione del reato come eventualmente permanente, da un lato si inquadra perfettamente con la nuova struttura oggettivistica dellfusura – caratterizzata dal superamento del requisito dello stato di bisogno e dal dato obiettivo della controprestazione non conforme ai parametri legali – e, dallfaltro, comporta riflessi di notevole importanza sul piano pratico e quindi su quello della effettività della tutela (tra tutti si pensi alla possibilità dellfarresto in flagranza non solo al momento dellfaccordo – che di fatto, emerge solo molto tempo dopo dalla sua stipulazione – ma anche in quello della riscossione dei singoli ratei di interessi, cioè, secondo il comune sentire, nel momento topico del reato)h ([420]).
Per quanto riguarda la giurisprudenza, le prime pronunce successive alla novella, hanno affrontato, dal punto di vista civilistico ([421]), il delicato problema, di cui si è anticipato supra ([422]), del caso di conclusione di una operazione finanziaria precedente alla l.n. 108/1996, il cui tasso di interesse, di per sé non usurario al momento della stipulazione, successivamente allfentrata in vigore della novella, sia divenuto superiore al nuovo tasso-soglia rilevato.
Sia il Tribunale di Milano del 13 novembre 1997 ([423]), che il Tribunale di Velletri del 3 dicembre 1997 ([424]), si sono orientati nel senso di ritenere valide le clausole contrattuali attraverso le quali risultino pattuiti interessi superiori allfattuale tasso globale medio aumentato della metà, ancorché la pattuizione sia cronologicamente anteriore allfentrata in vigore della legge del 1996 sullfusura, stante il principio giurisprudenziale consolidato in sede civile, secondo cui il giudizio di validità del contratto deve essere condotto con riferimento alla normativa in vigore al momento della genesi di esso.
Senza prendere, in questa sede, posizioni su tale giurisprudenza, e riservandoci di farlo successivamente ([425]), occorre anticipare che i primi commenti a tali sentenze hanno segnalato la dubbia correttezza delle soluzioni in concreto adottate ([426]).
Bisogna sottolineare, inoltre, che mentre la prima delle pronunce in parola non ha operato alcuna invasione di campo, lasciando impregiudicato il tema strettamente penalistico ([427]), il giudice di Velletri ha deliberato, sia pure incidentalmente, che gla dazione di interessi usurari successiva alla data della pubblicazione della prima rilevazione trimestrale del tasso globale medio, da sola considerata, è sufficiente ad integrare il reato di usurah ([428]).
Ef questa la parte della decisione che ha suscitato maggiori perplessità, poiché essa, pur movendosi in un ambito civilistico, finisce per affermare che la percezione di interessi superiori al tasso-soglia, anche quando derivi da finanziamenti a tasso fisso stipulati prima della fissazione del limite legale, darebbe luogo alla condotta tipica del reato di usura.
Il principio è ancor più preoccupante, inoltre, sol che si consideri che esso si rende applicabile, stante la variabilità del tasso effettivo globale medio (in quanto esso è collegato alla rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio per operazioni omogenee), anche a tutti i contratti stipulati successivamente allfentrata in vigore della l.n. 108/1996, i quali, essendo stati stipulati nei limiti del tasso-soglia vigente ad una certa data, diventerebbero illeciti per una successiva diminuzione di esso.
I sostenitori della tesi del reato istantaneo, del reato istantaneo con effetti permanenti, nonché quelli che non prendono definitiva posizione su tale classificazione, sono tutti concordi nel ritenere che la verifica dellfusurarietà degli interessi deve essere effettuata al momento della pattuizione degli stessi ([429]).
Anzitutto, si dice, non pare che si possa attribuire al nuovo art. 644 ter c.p. la portata di norma contenente una sorta di interpretazione autentica sulla natura dellfusura; le ragioni dellfintroduzione della nuova fattispecie, infatti, vanno ricercate altrove: il rapporto che lega usurato e usuraio, infatti, sovente si traduce in una forma di sudditanza del primo rispetto al secondo, ed è accaduto non di rado, in passato, che rapporti usurari siano stati denunciati a distanza tale dalla stipula del patto, da indurre a dichiarare estinto il reato per intervenuta prescrizione ([430]).
Allora, sembra proprio che lo scopo della innovazione legislativa sia quello di eliminare un rischio di tal genere ([431]); prova ne sia che, con la l.n. 108/1996, viene istituito un fondo di solidarietà per le vittime dellfusura ([432]), il quale, se da un lato risponde a chiare finalità di tipo solidaristico, dallfaltro, costituisce il necessario pendant diretto a spezzare siffatto rapporto.
In secondo luogo, si deve escludere, in base a considerazioni di carattere giuridico e logico, che un finanziamento inizialmente regolare possa diventare, medio tempore, usurario: poiché, infatti, la condotta del nuovo art. 644 c.p., il quale in questa parte ricalca il previgente (gsi fa dare o promettere,cin corrispettivo di una prestazioneh), si incentra nella definizione del vincolo sinallagmatico tra le parti, e quindi delle prestazioni reciproche, il momento perfezionativo dellfusura si radica ancor oggi nella pattuizione del credito.
In altre parole, anche ad ammettere che il Legislatore abbia voluto configurare lfusura come reato permanente, il perdurante stato di consumazione dovrebbe comunque iniziare al momento della pattuizione, per poi svilupparsi con carattere di unitarietà ([433]).
Dire, infatti, che la prescrizione decorre da un fatto lecito, come è la restituzione del capitale mutuato (v. art. 644 ter c.p.), non può non significare che la causa estintiva decorre da un momento convenzionale, che non coincide con la realizzazione o lfesaurimento della condotta criminosa ([434]).
Se il reato in questione si considerasse permanente, esso potrebbe essere riconnesso ad ogni dazione di interessi pretesi, con la conseguenza che si perderebbe il parametro di riferimento certo dellfusurarietà dei tassi, che diventerebbe gflottanteh di trimestre in trimestre (a seguito di ogni rilevazione trimestrale dei tassi ad opera del Ministero del Tesoro); ciò, oltre a non essere in sintonia con le scelte legislative, comporterebbe un andamento gsinusoidaleh del delitto, che potrebbe nascere come contratto lecito, divenire usurario alla variazione dei tassi (o viceversa) e così via discorrendo ([435]).
Altro elemento a riprova di quanto qui si sostiene, poi, lo si trova nel disposto del terzo comma dellfart.2 della l.n. 108/1996: esso fa obbligo alle banche, agli intermediari finanziari e a ogni altro ente autorizzato allferogazione del credito di affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi ad opera delle competenti autorità; ebbene, questo è uno strumento pubblicitario ovviamente finalizzato ad unfadeguata informazione della clientela nel momento della contrattazione e, quindi, nel momento in cui vengono pattuiti gli interessi ([436]).
Anche lfAssociazione Bancaria Italiana (A.B.I.) si è interessata del problema dei rapporti di credito in corso di esecuzione: lfAssociazione distingue tra operazioni a tasso fisso o comunque indicizzato secondo parametri fissi e prestabiliti, ed operazioni a tasso variabile; per quanto riguarda le prime, si sostiene che i rapporti antecedenti non dovrebbero essere interessati dalla nuova disciplina, in virtù del principio contenuto nellfart. 2 c.p. della irretroattività della legge penale; riguardo alle seconde, invece, si sostiene che bisogna valutare di volta in volta se il nuovo tasso permane al di sotto della soglia di illiceità ([437]).
A queste argomentazioni va aggiunta anche quella che prende in considerazione il dettato della Costituzione: lfart. 25, secondo comma, Cost., infatti, dispone che gNessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commessoh; questo articolo, in altre parole, esprime il fondamentale principio nullum crimen, nulla poena sine previa lege penali.
Non può ricadere, dunque, sotto sanzione penale un comportamento che, al momento in cui è posto in essere, non costituisce reato: il cittadino, quando agisce, deve sapere esattamente quello che è vietato e quello che è permesso e, quindi, se allfatto della pattuizione, che rappresenta il momento consumativo del reato, gli interessi non sono usurari, eventuali diminuzioni dai tassi medi non possono far considerare integrato il reato ([438]).
Sempre prendendo in considerazione il dettato costituzionale, bisogna aggiungere che, a voler imporre la verifica di usurarietà in un momento successivo alla stipula di un contratto ab origine lecito e regolare, si determinerebbe una violazione del principio della autonomia privata posto dallfart. 41, primo comma, Cost. ([439]): si imporrebbe, infatti, al creditore lfobbligo di modificare le previsioni di un contratto che era pienamente legittimo al momento della pattuizione, e che era parametrato alle condizioni di mercato, alle scelte imprenditoriali, ai rischi ed allfalea vigenti in quel preciso momento storico.
Tale ultima affermazione è legittimata dallo stesso secondo comma dellfart 1815 c.c., così come modificato dallfart. 4 della l.n. 108/1996: questo articolo, come visto supra ([440]), dispone che gse sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessih; ebbene la previsione della nullità, che ha effetti ex-tunc, e la previsione che non sono dovuti interessi, appaiono irragionevoli se riferite allfipotesi di un contratto con tasso di interessi regolare al momento della stipula, perché finirebbero per travolgere addirittura i ratei legittimamente riscossi ([441]).
Bisogna aggiungere, poi, che il Legislatore, con lfart. 1815 c.c., ha disciplinato la sola ipotesi della pattuizione di interessi usurari, e non anche quella di corresponsione degli stessi: questo conferma che la qualificazione degli interessi va determinata con riguardo al momento in cui essi vengono pattuiti ([442]).
Altra disposizione rilevante ai fini del discorso che si sta svolgendo, è quella contenuta nellfart. 3 Cost.: come si sa, esso fissa il principio fondamentale di parità formale e sostanziale di tutti i cittadini davanti alla legge, senza distinzioni di sorta; se si dicesse che la verifica di usurarietà deve essere operata in un momento successivo alla pattuizione degli interessi, si sosterrebbe che la legge abbia optato per unfirragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento tra le parti contrattuali, perché addosserebbe esclusivamente sul creditore, oltre alla normale alea collegata a qualsiasi contratto sinallagmatico, anche il rischio ulteriore del modificarsi del tasso medio, posto che questfultimo non è assolutamente prevedibile al momento della stipula ([443]).
Venendo alla pronuncia del Giudice dellfesecuzione presso il Tribunale di Velletri, di cui si è detto supra ([444]), bisogna precisare, innanzitutto, che lfassunto secondo cui il delitto di usura si configurerebbe per il solo fatto di gricevere – in data successiva al 2 aprile 1997 – importi comprensivi di interesse a tasso superiore al limite individuato dallfart. 2 l. 108/1996h, nonostante che gla corresponsione avvenga in forza del precedente contrattoh ([445]), viene motivato con tre ordini di considerazioni.
In primo luogo, si afferma che gla norma incriminatrice nel suo tenore letterale non fornisce alcun argomento per considerare la precedente pattuizione in termini di esimente; viene individuata una soglia oggettiva oltre la quale lfinteresse è comunque usurario, indipendentemente se abbia fonte di un contratto precedente ovvero successivo allfentrata in vigore della leggeh ([446]) .
Ebbene, si è rilevato ([447]) che questa argomentazione è da considerarsi errata sia sotto un profilo logico, sia sotto un profilo tecnico-penale: sotto il primo, essa rovescia i termini del problema; non si tratta, infatti, di vedere se la precedente pattuizione sia o meno una gesimenteh rispetto alla percezione di interessi divenuti superiori al tasso-soglia dopo lfentrata in vigore della legge, ma, piuttosto, di verificare se la norma si incentri soltanto sul momento della percezione o promessa di interessi ex post divenuti usurari, ovvero si riferisca alla dazione ed alla promessa in termini sinallagmatici rispetto alla prestazione di denaro o altra utilità.
Sotto il secondo, poi, bisogna rilevare che la struttura sinallagmatica della nuova fattispecie di usura, risulta essere del tutto invariata rispetto a quella che presentava il previgente art. 644 c.p.: entrambe, infatti, presuppongono una dazione o promessa di interessi usurari, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità; dunque, ancor oggi, uno degli elementi costitutivi della fattispecie è il momento della pattuizione ([448]).
Il secondo argomento addotto dal giudice, è quello per cui la nuova legge antiusura delineerebbe una gfattispecie incriminatrice diversa: ai tre presupposti della stato di bisogno, del consapevole approfittamento e della sproporzione, si sostituisce quello della dazione di interessi oggettivamente superiori alla soglia individuata per leggeh; dunque, gla dazione di interessi usurari non può essere relegata al ruolo di puro e semplice effetto lecito in quanto derivante da una pattuizione lecitah ([449]).
Bisogna dire, anche qui, che il ragionamento non regge ad una più attenta analisi della fattispecie risultante dalla novella: ancorché siano venuti meno uno o più requisiti in favore di altri, infatti, ciò non appare sufficiente a spostare il momento consumativo sul solo elemento della dazione, relegando la promessa (o la pattuizione) a semplice presupposto della condotta ([450]); lfart. 644 c.p., infatti, pone sullo stesso piano la dazione e la promessa nel senso che il delitto si consuma alternativamente in presenza dellfuna o dellfaltra ([451]).
La terza motivazione merita di essere riportata per esteso, affinché si possa pienamente cogliere il vizio logico da cui è affetta: gtuttavia, nel caso che ci occupa, la rilevanza autonoma, sotto il profilo penalistico, della dazione di interessi usurari e lfimpossibilità di classificarla nella categoria degli effetti del reato, ricevono conferma dal fatto che ad essa non preesiste una condotta penalmente sanzionabile che assuma il disvalore del reato di usura. Nella fattispecie, infatti, la precedente pattuizione, in quanto intervenuta prima dellfentrata in vigore della l. 108/1996 non può considerarsi penalmente rilevante per il solo fatto della previsione del tasso ultralegale superiore alla soglia successivamente introdotta, dato il principio costituzionale di irretroattività della norma penalecdeve concludersi, quindi che la dazione di interessi usurari successiva alla data della pubblicazione della prima rilevazione trimestrale del tasso globale medio, da sola considerata, è sufficiente ad integrare il reato di usurah ([452]).
Ef palese, qui, la irrazionalità delle argomentazioni riportate: lfassenza di una pregressa condotta penalmente rilevante non potrà mai trasformare un effetto del reato (il quale presuppone lfintegrale consumazione del reato stesso già in un momento antecedente) in un elemento costitutivo di una condotta dotata di autonoma rilevanza penale; anzi, vale lfesatto contrario: una volta che viene riconosciuto che la gprecedente pattuizioneh è elemento della condotta, per lo più investito dal principio di irretroattività, deve sostenersi che la dazione successivamente divenuta usuraria non abbia alcuna rilevanza penale ([453]).
Si deve aggiungere, poi, che anche ritenendo la nuova fattispecie di usura un reato permanente (cosa che neppure è stata accennata dalla giurisprudenza qui presa in esame), non è possibile giungere a conclusione differente; secondo la migliore dottrina, infatti, il reato permanente gnon è costituito da due o più condotte, ma da unfunica condotta che, protraendosi nel tempo, gli fa assumere carattere permanenteh ([454]); occorre, dunque, pur sempre una iniziale condotta illecita che si protragga nella sua esecuzione.
In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni svolte sia a livello dottrinario che giurisprudenziale, sembra potersi ragionevolmente ritenere che, a prescindere dal dibattito circa la natura istantanea o permanente del delitto, lfusurarietà degli interessi possa essere operata solo avendo riguardo al momento della pattuizione ([455]).
La questione dellfapplicabilità dei nuovi tassi-soglia alle operazioni finanziarie stipulate anteriormente allfentrata in vigore della l.n. 108/1996, è stata affrontata anche dalla giurisprudenza di legittimità in sede civile.
A questo riguardo, è utile prendere in considerazione tre pronunce: C. Cass., sez. III, 2 febbraio 2000, n. 1126 ([456]); C. Cass., sez. I, 22 aprile 2000, n. 5286 ([457]); C. Cass., sez. I, 17 novembre 2000, n. 14899 ([458]).
Posto che la sez. III della Suprema Corte ha svolto un giudizio di legittimità riguardante un caso di contratto di mutuo tra soggetti privati, la sez. I del 22 aprile 2000 un caso di scoperto di conto corrente e la sez. I del 17 novembre 2000 un caso di contratto di mutuo tra un soggetto privato e una banca, tutte sono state chiamate a decidere dellfapplicabilità del nuovo secondo comma dellfart. 1815 c.c., modificato dallfart. 4 l.n. 108/1996 ([459]), a dei rapporti sorti precedentemente alla nuova disciplina, ma in corso di esecuzione dopo lfentrata in vigore della stessa.
Con la prima di tali sentenze ([460]), rigettando il ricorso, si statuisce che gEf infondato, da ultimo, il quinto profilo di censurah, cioè quello secondo cui la l.n. 108/1996, nella parte in cui ha modificato gli artt. 644, terzo comma, c.p., e 1815, secondo comma, c.c., avrebbe trovato applicazione in giudizio, essendo intervenuta in corso di causa ed essendo stata invocata dal ricorrente in grado dfappello, perché gsi può ben ritenere che la sopravvenuta l.n. 108/1996, di per sé evidentemente non retroattiva, e dunque insuscettibile dfoperare rispetto agli anteriori contratti di mutuo, sia di immediata applicazione nei correlativi rapporti, limitatamente alla regolamentazione di effetti ancora in corso (secondo un principio altre volte espresso da questa Corte: v., in riferimento alla legge 17 febbraio 1992 n. 154, Cass. 19 marzo 1993 n. 3291). Lfenunciato, tuttavia, appare nella specie privo di rilievo, sol che si consideri che la sentenza dfappello calcolò sulla somma dovuta, a fare tempo dal 1991, gli interessi nel tasso legaleh.
Come si vede, quindi, la Corte, in questa prima sentenza, ancorché non faccia applicazione del principio di diritto dalla Stessa espresso, perché non ritenuto di rilievo nel caso di specie preso ad esame, ha ritenuto che il secondo comma dellfart. 1815 c.c. sia applicabile anche ai contratti conclusi precedentemente allfentrata in vigore della l.n. 108/1996, ma solo con riguardo ai correlativi rapporti ancora in corso di esecuzione.
Il principio espresso in questa prima sentenza, viene poi ripreso, e più approfonditamente motivato, dalla C. Cass., sez. I, 22 aprile 2000, n. 5286, con particolare riferimento agli interessi moratori dovuti a titolo di scoperto di conto corrente ([461]): si precisa, innanzitutto, che guna pattuizione di interessi intervenuta prima della entrata in vigore della legge n. 108/96 non può, stante il principio di cui allfart. 25, 2° comma, Cost., essere ritenuta penalmente rilevante sol perché detti interessi risultino superiori alla soglia fissatah.
Fatta questa premessa, la Cassazione in commento aggiunge che: hla Corte di merito, invece, avrebbe dovuto considerare che, alla stregua della nuova normativa, gli interessi concordaticerano divenuti usurari: in altri termini, che la nuova normativa aveva travolto la relativa clausolah; ga tale conclusione non è di ostacolo la circostanza che la pattuizione degli interessi sia avvenuta in epoca antecedente allfentrata in vigore della legge n. 108 del 1996h.
Le argomentazioni della Suprema Corte sono numerose: in primo luogo, gva osservato che nel caso di specie non si pone il problema se il combinato disposto degli artt. 1339 e 1419, 2° comma, cod. civ. sia applicabile nellfipotesi in cui la norma imperativa non prevede una clausola sostitutiva, limitandosi ad eliminare la clausola illecitac, dal momento che non si tratta di non attribuire alcun interesse, ma di sostituire un tasso diverso a quello divenuto usurarioh.
In secondo luogo, si afferma che gse è vero che nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato, in via di principio, che il giudizio di validità deve essere condotto alla stregua della normativa in vigore al momento della conclusione del contratto, è anche vero che in dottrina è stato posto in rilievo come, verificandosi un concorso tra autoregolamentazione pattizia ed eteroregolamentazione normativa, si rende insostenibile la tesi che subordina lfapplicabilità dellfart. 1419, 2° comma, cod. civ. allfanteriorità della legge rispetto al contratto, poiché lfinserimento ex art. 1339 c.c. del nuovo tasso incontra lfunico limite che si tratti di prestazioni non ancora eseguite (in tutto o in parte)h; gdfaltro canto, la tesi ha trovato lfautorevole avallo della Corte Costituzionale nella sentenza n. 204 del 1997, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dellfart. 1938 c.c. proprio sulla base della considerazione che, pur avendo carattere innovativo la legge 154/92 [legge sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ([462]) ] e non applicandosi retroattivamente, tuttavia ciò non implica che la disciplina precedente «acquisti carattere ultrattivo», tale da consentire che la garanzia personale prestata dal fideiussore assista non solo le obbligazioni principali sorte prima dellfentrata in vigore della legge n. 154 del 1992, ma anche quelle successive, in modo da attribuire efficacia permanente alla illimitatezza del rapporto di garanziah.
La Suprema Corte, inoltre, fa riferimento alla dottrina la quale ritiene che lfobbligazione degli interessi non si esaurisce in una sola prestazione, concretandosi in una serie di prestazioni successive, e che, ai fini della qualificazione usuraria dellfinteresse, il momento rilevante è la dazione e non la stipula del contratto, come si evince anche dallfart. 644 ter c.p. ([463]); per giustificare tale richiamo dottrinario, si sostiene che gla tesi, poi, trova riscontro nella giurisprudenza penale di questa Corte, secondo cui in tema di usura, qualora alla promessa segua – mediante la rateizzazione degli interessi convenuti – la dazione effettiva di essi, questa non costituisce un «post factum» non punibile, ma fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna, mediante la concreta e reiterata esecuzione dellforiginaria pattuizione usuraria, il momento consumativo sostanziale del reato (così, Cass. Sez. I°, 11055/98)h ([464]).
In conclusione, poi, si aggiunge che gquando anche non si volesse aderire alla configurabilità della nullità parziale sopravvenuta (come sembra preferibile), tuttavia non si potrebbe comunque continuare a dare effetto alla pattuizione di interessi superiori alla soglia usuraria, a fronte di un principio introdotto nellfordinamento con valore generale e di un rapporto non ancora esaurito, come nel caso di specieh.
In definitiva, quindi, la Corte ritiene configurabile una nullità parziale sopravvenuta della clausola contrattuale ([465]).
Con la terza sentenza ([466]), la Suprema Corte si limita a riprendere le argomentazioni già effettuate sia in C. Cass., sez. I, 22 aprile 2000, n. 5286, che in C. Cass., sez. III, 2 febbraio 2000, n. 1126; si aggiunge, tuttavia, che gva ora precisato, con riferimento allo specifico tema del contratto di mutuo, che merita di essere condiviso lforientamento dottrinario secondo cui lfampia dizione degli artt. 1339 e 1419, 2° comma, cod. civ. consente non solo la sostituzione automatica di clausole con altre volute dallfordinamento, ma anche la semplice eliminazione di clausole nulle senza alcuna sostituzione, dovendosi tener conto del maggior spessore della eteroregolamentazione nellfambito della contrapposizione tra autonomia contrattuale ed imperatività della normah ([467]).
Volendo valutare queste tre sentenze in relazione al problema in esame, e cioè quello dei rapporti in corso di esecuzione sorti precedentemente alla l.n. 108/1996, non si può fare a meno di rilevare che esse si occupano dellfusurarietà degli interessi ai sensi del secondo comma dellfart. 1815 c.c. e, quindi, non possono essere utilizzate con gleggerezzah per valutare ed interpretare la normativa dellfusura ex art. 644 c.p.; in altre parole, sembra più appropriato fare riferimento alla Cassazione in sede penale.
Ef stato necessario dare cenno della giurisprudenza di legittimità in sede civile, tuttavia, perché da essa è scaturito un acceso dibattito politico-sociale, che non si è sopito, bensì gaggravatoh, allfindomani del d.l. 29 dicembre 2000, n. 394 ([468]), il quale opera unfinterpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108.
Per quanto riguarda la giurisprudenza di legittimità in sede penale, è interessante analizzare la sent. Cass. pen., Sez. II, n. 1077, del 19-22 ottobre 1998 ([469]).
In questa sentenza, occupandosi di un caso abbastanza complesso di reati di associazione per delinquere, usura, estorsione, e morte come conseguenza di altro delitto ([470]), la Suprema Corte rileva che gIn tema di usura, qualora alla promessa segua – mediante la rateizzazione degli interessi convenuti – la dazione effettiva di essi, questa non costituisce un post factum penalmente non punibile, ma fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna, mediante la concreta e reiterata esecuzione dellforiginaria pattuizione usuraria, il momento consumativo «sostanziale» del reato, realizzandosi, così, una situazione non necessariamente assimilabile alla categoria del reato eventualmente permanente, ma configurabile secondo il duplice e alternativo schema della fattispecie tipica del reato, che pure mantiene intatta la sua natura unitaria e istantanea, ovvero con riferimento alla struttura dei delitti cosiddetti a condotta frazionata o a consumazione prolungatah.
A ben vedere, ancorché il principio appena richiamato sia stato enunciato con riferimento a una fattispecie relativa allfincasso degli interessi usurari da parte di soggetti diversi da quelli partecipanti alla stipula del patto, dei quali la Suprema Corte ha ritenuto la responsabilità a titolo di concorso nel reato di usura, quale delitto-fine di unfassociazione a delinquere, tale giurisprudenza, nel richiamare la categoria dei delitti a condotta frazionata o a consumazione prolungata (quale ad esempio la truffa inerente al conseguimento di prestazioni ed erogazioni periodiche da parte della Pubblica Amministrazione), implica, comunque, che la realizzazione delle singole riscossioni degli interessi usurari dipenda dalla iniziale pattuizione illecita degli stessi interessi.
Applicando tale ragionamento alla problematica qui in esame, e cioè il caso dellfoperazione finanziaria conclusa precedentemente allfentrata in vigore della l.n. 108/1996, con pattuizione di interessi inizialmente leciti e successivamente divenuti superiori al tasso-soglia frattanto rilevato e pubblicato, si scorge come la Suprema Corte penale abbia un orientamento, sì difforme da quello prospettato e avallato in questa trattazione ([471]), ma con effetti sostanzialmente identici; infatti, a causa della mancanza del carattere illecito della originaria pattuizione, dalla quale si possa far iniziare la gconsumazione prolungatah del reato, non si configurerebbe il requisito dellfusurarietà degli interessi previsto dallfart. 644 c.p ([472]).
Come accennato supra ([473]), il 29 dicembre 2000, in considerazione della gstraordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di tassi dfinteresse usurari, anche in considerazione degli effetti che la sentenza della Corte di cassazione n. 14899/2000 può determinare in ordine alla stabilità del sistema creditizio nazionaleh, ([474]) è stato emanato il d.l. n. 394, con il quale si opera lfinterpretazione autentica della l.n. 108/1996.
Il primo comma dellfart. 1 del decreto, così dispone: gAi fini dellfapplicazione dellfarticolo 644 del codice penale e dellfarticolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamentoh.
La ratio normativa della disposizione è palese: evitare lfinstabilità del sistema creditizio nazionale, cosa che sarebbe quasi sicuramente accaduta, se si fosse accolta la diversa tesi fatta propria dalla Cassazione in sede civile ([475]).
Lfinterpretazione autentica che il Legislatore ha effettuato della l.n. 108/1996, piuttosto, è in assoluta coincidenza e conformità con la tesi più volte prospettata, secondo cui la verifica dellfusurarietà degli interessi può operarsi solo al momento della pattuizione.
A riguardo non sono concessi dubbi: come si vede, infatti, il recente deceto-legge impone la verifica di usurarietà con riferimento esclusivo al momento della pattuizione iniziale degli interessi, con la conseguenza di rendere del tutto irrilevante la circostanza dellfeventuale superamento del tasso soglia al momento in cui gli interessi siano corrisposti ([476]).
Bisogna sottolineare, inoltre, come la norma si renda applicabile, da una parte, sia ai fini penali (art. 644 c.p.), che a quelli civilistici (interessi usurari di cui allfart. 1815, comma secondo, c.c.) e, dallfaltra, agli interessi pattuiti a qualunque titolo, quali interessi corrispettivi, compensativi o moratori ([477]).
In terzo luogo, trattandosi di interpretazione autentica, non vfè dubbio che essa si applichi da quando la l.n. 108/1996 è entrata in vigore: la disposizione del primo comma, quindi, concerne sia i finanziamenti già stipulati prima dellfentrata in vigore del decreto-legge, sia quelli stipulati successivamente, nonché quelli che saranno conclusi in futuro.
Ef utile rilevare, infine, come tale intervento legislativo, auspicato a gran voce dagli operatori del settore e dallfA.B.I., fornisce sicuramente un quadro di certezze allfoperatività degli intermediari sia con riguardo ai rapporti passati, che a quelli futuri ([478]).
Prima di concludere, tuttavia, non può non darsi cenno alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice Unico del Tribunale di Benevento, in ordine allfarticolo 1, comma primo, del decreto qui in esame, in relazione ai principi di uguaglianza e tutela del risparmio ([479]).
Secondo il Giudice di Benevento, il decreto Visco del 28 dicembre 2000 favorirebbe ingiustamente le Banche e gli altri Enti creditizi che hanno contratto mutui a tasso usurario e, nel contempo, danneggerebbe i debitori, impedendo loro di avvalersi delle disposizioni della l.n. 108/1996, e quindi della nullità delle clausole con le quali sono stati convenuti interessi usurari in relazione al disposto degli artt. 1339 e 1815, secondo comma, c.c. ([480]).
Volendo affrontare il tema dei rapporti tra la previgente fattispecie di usura e la nuova disciplina della l.n. 108/1996 nel contesto della successione di leggi penali nel tempo ([481]), occorre verificare quale, tra le diverse situazioni previste nei primi tre commi dellfart. 2 c.p. ([482]), sia applicabile ai casi in esame.
Per risolvere la questione, è necessario operare il raffronto tra la nuova e la previgente normativa in materia di usura: in particolare, bisogna effettuare valutazioni diverse a seconda che si prenda in considerazione la fattispecie c.d. di gusurarietà in concretoh ([483]), disciplinata dalla seconda parte del terzo comma del nuovo art. 644 c.p., o la fattispecie di usura con tasso-soglia, disciplinata dal primo comma dello stesso articolo.
Per quanto riguarda i rapporti intercorrenti tra la fattispecie di gusurarietà in concretoh, da una parte, e lforiginaria formulazione dellfart. 644 c.p. nonché quella dellfabrogato art. 644 bis ([484]), dallfaltra, si riscontra che vi è una omogeneità e continuità degli elementi costitutivi: in primo luogo, la nuova figura della seconda parte del terzo comma dellfart. 644 ha conservato la medesima condotta esecutiva di base ([485]); in secondo luogo, essa precisa il carattere usurario degli interessi utilizzando una formula definitoria, ginteressi...comunque sproporzionati rispetto alla prestazionech, frequentemente utilizzata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in relazione alla normativa previgente ([486]); infine, pur venendo meno il requisito dello gapprofittamentoh, viene riproposto quello delle gcondizioni di difficoltà economica o finanziariah della vittima, che era già previsto nellfart. 644 bis c.p. e che era in relazione con il più ristretto concetto di gstato di bisognoh, contenuto nellforiginario art. 644 c.p.
Ef lecito concludere, quindi, che, in presenza di tale continuità e omogeneità delle fattispecie prese in esame, si sia di fronte ad una ipotesi di successione meramente modificativa di leggi penali; sarà applicabile, quindi, il terzo comma dellfart. 2 c.p., con la conseguente regola della retroattività della disposizione più favorevole al reo.
La conseguenza è che, con riferimento alle condotte usurarie poste in essere prima dellfentrata in vigore della l.n. 108/1996, continuerà ad applicarsi la normativa previgente, che prevede una disciplina di maggior favore per il reo ([487]).
Per quanto riguarda, invece, i rapporti che intercorrono tra la fattispecie di usura con tasso-soglia ex primo comma e terzo comma prima parte dellfart. 644 c.p., e le abrogate disposizioni incriminatrici in materia di usura, il discorso è essenzialmente diverso.
Il raffronto, infatti, evidenzia una disomogeneità e gfratturah dei nuovi elementi costitutivi rispetto ai previgenti: da una parte, la nuova fattispecie mette in luce il passaggio da una fattispecie speciale ad una generale, perché vengono meno sia il requisito dello gapprofittamentoh, sia quello dello gstato di bisognoh (vecchio art. 644 c.p.) ovvero delle gcondizioni di difficoltà economica o finanziariah (abrogato art. 644 bis); dallfaltra, a seguito della definizione dello ginteresse usurarioh attraverso la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio, viene precisato e specificato un requisito già genericamente previsto nelle previgenti fattispecie.
Ne risulta, così, un rapporto di gspecialità reciproca o bilateraleh, che evidenzia una discontinuità tra le vecchie e la nuova fattispecie astratta ([488]).
A causa della diversità strutturale degli elementi costitutivi delle varie fattispecie, dunque, la novella in esame descrive non una successione meramente modificativa di leggi penali riconducibile al terzo comma dellfart. 2 c.p., bensì una gnuova incriminazioneh ai sensi del primo comma dellfart 2 c.p., con la conseguenza della irretroattività della nuova disposizione incriminatrice.
Dalle considerazioni fin qui svolte, discende, ancora una volta in totale aderenza alla tesi secondo cui lfusurarietà degli interessi deve essere valutata nel momento della loro pattuizione, che nel caso di unfoperazione finanziaria lecita, stipulata prima dellfentrata in vigore della l.n. 108/1996, non può applicarsi retroattivamente la nuova normativa riferita al superamento del tasso soglia; né, conseguentemente, sussiste in capo al creditore alcun obbligo, penalmente sanzionato, di adeguamento dellfinteresse pattuito, anche se il tasso effettivo globale dovesse risultare superiore alla soglia limite medio tempore rilevata.
La l.n. 108/1996 ha inasprito il trattamento sanzionatorio dellfusura, prevedendo, sia per la fattispecie-base, che per quella residuale, gla reclusione da uno a sei anni ecla multa da lire 6 milioni a lire 30 milionih.
Ef stato rivisto ed ampliato, inoltre,@ il sistema delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, il quale trova disciplina al quinto comma dellfart. 644 c.p. ([489]).
Le pene sono aumentate da un terzo alla metà:
1. gSe il colpevole ha agito nellfesercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliareh: si tratta, in buona sostanza, della stessa aggravante già prevista per le vecchie ipotesi di cui agli abrogati artt. 644 e 644 bis c.p., con, peraltro, lfaggiunta del riferimento alle attività bancarie e dellfaggettivazione gmobiliareh accanto alle attività di intermediazione finanziaria. Per lfapplicabilità di tale aggravante è richiesto un vincolo di sfruttamento, o un collegamento funzionale tra lfattività professionale svolta e la condotta usuraria ([490]).
2. gSe il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliarih: la ragione giustificatrice dellfipotesi in questione, risiede, sembra di poter dire pacificamente, nellfesigenza di contrastare lfusura posta in essere dalla criminalità organizzata e che mira, come rilevato supra ([491]), ad appropriarsi delle stesse attività economiche della vittima ([492]). Lfampia formulazione normativa consente di ricomprendervi ogni forma di titolo relativo a partecipazioni ad imprese costituite o meno in forma societaria, ovvero di partecipazioni a proprietà immobiliari. La delimitazione della portata applicativa di tale aggravante, tuttavia, risulta problematica poiché, nella pratica, raramente si riscontrano atti di costituzione di garanzie secondo le forme del diritto civile, mentre spesso accade che lfusurario pretende atti di disposizione di immobili o di quote di società nella forma di cessioni definitive o di contratti preliminari; in tali casi, in dottrina, non vi è univocità di vedute: secondo alcuni si deve operare unfinterpretazione estensiva del termine ggaranziah ([493]); secondo altri, invece, ciò non è possibile e, dunque, sarebbero configurabili le sole ipotesi gnon aggravateh di usura ([494]).
3. gSe il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisognoh: la formula rievoca uno degli elementi costitutivi del previgente delitto di usura. La compresenza nel medesimo contesto normativo del concetto di gdifficoltà economica o finanziariah e di quello di gstato di bisognoh, tuttavia, impone oggi di rivedere lfinterpretazione estensiva che si era fatta di questfultimo, in favore di una più restrittiva che lo intenda come un bisogno attinente alle necessità fondamentali della persona, tale da porla in una situazione di assillo impellente ([495]).
4. gSe il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianaleh: si tratta di unfaggravante che ricalca la previsione normativa dellfabrogato delitto di usura impropria ex art. 644 bis c.p.; essa, rispetto alla norma abrogata, prevede in più anche lfattività artigianale. Posto che la ratio normativa di tale ipotesi aggravata risiede nellfesigenza di tutela dellfattività svolta dai soggetti indicati, e non già la tutela di tali soggetti in quanto tali, deve ritenersi che lfaggravante in parola sia applicabile solamente ai casi in cui tali attività siano gcausah della condotta dellfusuraio ([496]).
5. gSe il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata lfesecuzioneh: tale aggravante si giustifica con la gpericolosità socialeh del soggetto che, sottoposto alla misura della prevenzione della sorveglianza speciale, ha continuato a delinquere con comportamenti usurari. La sua funzione è più preventiva che repressiva ([497]).
Lfart. 644, ultimo comma, c.p., inoltre, prevede che, nel caso di sentenza di condanna o anche di patteggiamento ([498]) per il delitto di usura, gè ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei dannih.
Ricadono, quindi, nella confisca obbligatoria anche beni risultanti comunque nella disponibilità del condannato, per i quali non sia stato possibile dimostrare la loro attinenza al delitto di usura.
Lfart. 6 della l.n. 108/1996, poi, fa gsalve le disposizioni contenute nell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dall'art. 2 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 501h: in altre parole, viene ribadita lfapplicabilità della confisca speciale avente ad oggetto il denaro, i beni o le altre attività gdi cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economicah.
Non è superfluo accennare, infine, che la l.n. 108/1996, allfart. 7, consente di applicare la pena accessoria gdellfincapacità di contrarre con la P.A.h ([499]); allfart. 8, la facoltà di procedere ad intercettazione delle conversazioni telefoniche ([500]); e allfart. 9, prevede lfestensione di alcune delle norme già vigenti per la prevenzione della delinquenza di stampo mafioso ([501]).
Il secondo comma dellfart. 644 c.p. disciplina, come autonomo titolo di reato, la mediazione usuraria: tale delitto viene commesso da gchi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o di altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurarioh.
La ratio della norma è, da un lato, quella di proteggere il soggetto passivo anche dalla condotta di colui che lo mette in contatto con lfusuraio, e che, quindi, agevola, senza concorrervi, la conclusione della pattuizione illecita; dallfaltro, quella di evitare che, per ottenere la stipulazione di contratti leciti, si debbano pagare compensi usurari al mediatore.
Secondo la dottrina maggioritaria, infatti, perché sussista il delitto di mediazione usuraria è sufficiente che sia usurario solo il compenso per la mediazione, e non anche la sovvenzione procurata ([502]).
Non è superfluo rilevare come il nuovo art. 644 c.p. conservi lfipotesi di mediazione usuraria che già compariva nel previgente testo; esso, tuttavia, risente delle modificazioni già operate sulla figura-base ex primo comma: a fronte del fatto che la condotta è ancora rapportabile allo schema civilistico della mediazione ex art. 1755 c.c., cosicché la consumazione del delitto pare ancora condizionata dalla effettiva conclusione del contratto principale ([503]), è escluso, oggi, ogni riferimento allo stato di bisogno della vittima, e lfoggetto del contratto può essere sia il denaro sia unfaltra utilità.
La drastica riduzione degli elementi costitutivi, poi, comporta una semplificazione dellfelemento psicologico: è sufficiente, infatti, un dolo generico che investa gli estremi del contratto, essendo irrilevante la conoscenza delle condizioni economiche della vittima ([504]).
Per quanto riguarda il carattere usurario del compenso dato o promesso per lfopera mediatrice, esso risulta essere incompatibile con il tasso-soglia del primo comma dellfart. 644 c.p.: tale compenso, infatti, essendo dato in ragione della mediazione, e non dellfoperazione finanziaria, anche ove fosse preso in esame come astratto valore numerico, non potrebbe comunque dar luogo ad un calcolo che pretenda di ricavarne glfinteresseh; in secondo luogo, anche se si fosse in presenza di tariffe o percentuali, sì da poter più correttamente operarsi una gpercentualizzazioneh di quanto richiesto dal mediatore, risulterebbe comunque arbitraria la scelta di una delle operazioni omogenee ove collocare la mediazione per verificare se il tasso in concreto applicato supera il tasso-soglia, poiché lfattività intermediatrice non rientra tra le operazioni creditizie prese in considerazione ai fini della rilevazione dei tassi medi.
Pare potersi concludere, allora, che la valutazione dellfusurarietà non possa che avvenire in base al criterio fissato dallfart. 644, comma terzo, seconda parte, c.p., e cioè quello secondo cui il compenso è usurario quando, tenuto conto delle concrete modalità del fatto e del tasso medio praticato per operazioni similari, risulta essere comunque sproporzionato allfopera di mediazione, sempre che il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria ([505]).
Infine, nel caso in cui lfusuraio finga di dover cercare un finanziatore e si faccia dare o promettere, oltre agli interessi usurari, anche un compenso usurario per la sua asserita attività di intermediazione, lfagente risponderà del delitto di usura ex art. 644, primo comma, c.p., posto che la mediazione è fittizia e lfespediente serve a camuffare il maggiore interesse usurario a carico della vittima ([506]).
@Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, posto che il secondo comma dellfart. 644 c.p. rinvia allfipotesi base di usura (v. inciso gAlla stessa pena soggiace chich), si applicano le stesse pene e circostanze aggravanti previste per questfultima.
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[1] Dal latino gusush, participio passato del verbo gutih - gUsareh.
[2] In molti testi della Compilazione giustinianea compare lfespressione gusurae legittimaeh; questa sta ad indicare le usurae non eccedenti un determinato tasso massimo legale, e quindi lecite; non invece quelle derivanti da un disposto di legge. Cfr. FADDA, Le usurae quae officio iudicis praestantur, in Studi e questioni di diritto, I, Napoli, 1910, 231.
[3] I primi sono degli interessi che formano oggetto di unfautonoma obbligazione rispetto a quella della restituzione del capitale, e che, quindi, sono accompagnati da unfapposita actio; i secondi, invece, sono gli interessi che vengono riconosciuti dal giudice nel corso della stessa azione concessa per la restituzione del capitale.
[4] Cfr. FADDA, op. cit., 231.
[5] Cfr. Mora: storia, in Enc. Diritto, voce Mora.
[6] Ef opinione di Arangio-Ruiz che la gratuità del mutuo sia dovuta dalla struttura stessa delle formule nascenti da tale contratto stando alle quali il giudice è tenuto a condannare il debitore al pagamento del solo capitale dovuto. Cfr. ARANGIO-RUIZ, Istituzioni di diritto romano, Napoli, 1960, 304 s.
[7] O con la condictio certae rei nellfipotesi di mutuo di derrate.
[8] Pare che fosse possibile fare una unica stipulatio avente ad oggetto sia il capitale che gli interessi. Un caso concreto di applicazione, nella prassi negoziale, di una stipulatio sortis et usurarum è documentato dalle tavolette di Transilvania. V. FIRA, III, n. 122,393 ss.
[9] Il principio
secondo il quale il semplice patto non dà azione viene ribadito ancora
in un testo delle tarde Pauli Sententiae. Cfr. PAULI, Sent. 2,14, 1.
[10] Vedi, infra, § 1.4 I limiti ai tassi di interesse.
[11] Si ha in questo modo soluti retentio a favore del creditore. La regola della irripetibilità subisce, tuttavia, qualche eccezione già nellfetà classica; infatti, sono esigibili gli interessi nei mutui effettuati dalle civitates, nonché quelli apposti a mutui di derrate.
[12] Cfr. BURDESE, La nozione classica di naturalis obligatio, Torino, 1955, 137.
[13] Per la distinzione con usurae quae sunt in obligatione vedi pag. 1.
[14] Sono i
cosiddetti iudicia boni fidei.
[15] Cfr. DE VILLA, Le usurae ex pacto nel diritto romano, Roma, 1937, 73 e 82 ss.
[16] Vedi nota 5.
[17] La testimonianza più antica in tema di interessi moratori risale a Labeone. Cfr. LABEONE (D. 17, 2, 60).@@
[18] Cfr. ULPIANO (D. 50, 12, 1).
[19] Vedi §1.1 Il concetto di usura.
[20] Ef il caso del socio (PAPIN. D. 22, 1, 1, l); del mandatario (ULP. D. 17, 1, 10, 3); del fiduciario (POMPON. D. 13, 7, 6, 1); del tutore e del curatore (ULP. D. 26, 7, 7, 4).
[21] Ef il caso del negotiorum gestor (PAUL. D. 3, 5, 18, 4) e del tutore il quale dovrà le usurae pupillares.
[22] Sono, ad esempio, imposti al compratore sul prezzo non ancora pagato a partire dal momento della consegna della cosa venduta, anche se egli non è in mora; inoltre, sono produttive di interessi le spese fatte dal socio a vantaggio della società, dal mandatario per conto del mandante, dal negotiorum gestor in favore del gerito, dal tutore in favore del pupillo.
[23] Il principio è espresso da Paolo (PAUL. D. 22, 1, 35) con le parole gLite contestata usurae currunth.
[24] Tale privilegio sembra sia stato introdotto da costituzioni di Settimio Severo (ULP. D. 40, 5, 26, 1).
[25] Per un accenno alla riforma compiuta sotto Giustiniano vedi infra, nota 32.
[26] Secondo Tacito (TACITO, Ann., 7, 16, 2) il fenus unciarium venne introdotto dalle Dodici Tavole (450 a.C.); secondo Tito Livio (LIV., 7, 16, 1; 7, 27, 3; 7, 42, 1) la norma trova origine in un plebiscito del 357 a.C. promosso dai tribuni M. Duilio e L. Menenio.
[27] Lfuncia è la dodicesima parte dellfasse.
[28] Cfr. SCIALOIA, Unciarium fenus, in Studi Giuridici, II, Roma, 1934, 287.
[29] La moneta, in Roma, è stata introdotta a partire dalla seconda metà del IV secolo a.C.
[30] Secondo Tacito (TACITO, Ann., 7, 16, 2) una legge tribunicia avrebbe ridotto lforiginario fenus unciarium alla metà (ad semiuncia), in seguito lfinteresse sarebbe stato del tutto vietato; secondo Tito Livio (LIV., 7, 16, 1; 7, 27, 3; 7, 42, 1), invece, lfabbassamento del@ fenus unciarium è da attribuire ad un plebiscito del 347 a.C., mentre ad un plebiscito successivo del 342 a.C., proposto dal tribuno L. Genucio, è da attribuire lfabolizione totale del prestito a interesse.
[31] Uno per
cento al mese, da cui lfespressione usurae centesimae.
[32] gUna commissione di giuristi, istituita nel 530 d.C. da Giustiniano e diretta da Triboniano, lavorò alacremente fino al 534 e fece tre raccolte: il Digesto o le Pandette; le Istituzioni; il Codice. Il Digesto raccoglieva in unfunità organica i passi principali dei giuristi dei secoli precedenti, adattati alle necessità pratiche del presente; le Istituzioni erano unfopera elementare ad uso delle scuole di diritto; il Codice riuniva i codici precedenti, fra i quali il Teodosiano, e le costituzioni imperiali emanate nel 529-533.h in CAROCCI, Corso di Storia. Il Medioevo, Bologna, 1985, 53.
[33] Fissato da Costantino nel 325 d.C. con una sua costituzione.
[34] Ef il@ Fenus nauticum, anche detto pecunia
traiecticia.
[35] Esse sono
altrimenti dette@ ultra duplum, o
ultra sortis summam.
[36] Il divieto fu imposto per la prima volta nella provincia dfAsia dal governatore Lucullo fra il 72 e il 70 a.C. Cfr. PLUT. Luc. 20, 3.
[37] Dal greco ganàh e gtokizoh, produzione di interessi sugli interessi. I romani lo designano con lfespressione Usurae usurarum.
[38] Vedi §1.3 Gli interessi legali (usurae ex mora e altri casi), pag. 6.
[39] Con questa clausola apposta al contratto, il debitore si impegna a pagare, in caso di ritardo nellfadempimento, una somma più alta di quella comprensiva del capitale e degli interessi.
[40] Cfr. PAPINIANO (D. 22, 1, 1, 1).
[41] Dette Mos
regionis.
[42] ULP. D. 17, 1, 2, 9.
[43] Così, ad esempio, il tutore e il negotiorum gestor sono tenuti alle maximae usurae (v. nota 21).
[44] Cfr. DI
LELLA, Il plebiscito sempronio del 193 a.C. e la repressione delle g usuraeh,
in A. Nap., 1984, XCV, 273. Lfautore aggiunge
che la competenza dellfazione per il risarcimento del quadruplo non è
del giudice privato; infatti, una volta che lfazione sia stata concessa, la
decisione viene rimessa ad un collegio di magistrati chiamati tresviri
capitales.
[45] Cfr. ULP. (D. 12, 6, 23) e PAULI, Sent. 2, 14, 2.
[46] Cfr. BIANCHI, In tema dfusura. Canoni conciliari e legislazione imperiale del IV secolo, in Athenaeum, 1983, LXI, 146.
[47] Precisamente tra il 476 d.C. e la scoperta dellfAmerica nel 1492; questo periodo viene a sua volta diviso in alto e basso Medioevo, ponendo la divisione intorno allfanno Mille. Cfr. Lessico Universale Italiano Treccani, XIII, voce Medioevo.
[48] Luca, 6, 35.
[49] Cioè la zona destinata ai violenti contro Dio. Il poeta chiede alla sua guida per quale ragione gusura offende la divina bontadeh e la risposta di Virgilio è significativa: Dio ha ordinato agli uomini di trarre dalla natura i mezzi per il progresso, mentre gclfusuriere altra via tiene. Per sé natura e per la sua seguace dispregia, poi che in altro pon la speneh, in La Divina Commedia, Inferno, Canto XI.
[50] Cfr. BIANCHI, op. cit., 341-342.
[51] Lfidea che non si possa trarre guadagno da una cosa
per sua natura improduttiva è di Aristotele. La sua condanna dellfusura,@ ma anche quella di Platone, influenza
notevolmente il Medioevo. Nella considerazione medievale, il denaro, oggetto
per eccellenza del mutuo, è gqualcosa di sterile per sua natura,
semplice strumento di scambio, mezzo per acquistare beni di consumoh, in BOARI, Usura (Diritto intermedio), in Enc. Dir., 1138.
Allfuomo medievale non appare suscettibile di compenso legittimo la differenza temporale fra dazione e restituzione, in particolare se si tratta di un bene, e la restituzione consiste nel tantundem. gSi configurerebbe altrimenti una sorta di vendita del tempo, di per sé difficile da concepirsi e comunque illecita, perché il tempo appartiene a Dioh, BOARI, ult. cit.
[52] Cfr. GIACCHERO, Lfatteggiamento dei concili in materia dfusura dal IV al IX secolo, in Atti del IV Convegno internazionale (Accademia Romanistica Costantiniana), Perugia, 1981.
[53] Inizialmente il motivo di tale divieto è che il prestito ad interesse non è consono allo stato chiericale.
[54] V. supra, nota 31.
[55] A questa generalizzazione della condanna contribuì forse anche lfincontro con la cultura e la religione dellfIslam, che in materia era estremamente radicale. Cfr. Corano, Süra II, della Vacca, 276-277.
[56] Vale a dire essenzialmente la scomunica.
[57] Le fiere si sviluppano inizialmente soprattutto nelle Fiandre, ma successivamente si cominciano a tenere con sempre maggiore regolarità anche nel sud della Francia, nellfItalia settentrionale, in Inghilterra, nella Germania del nord e persino a Kiev.
[58] Nei secoli precedenti, infatti, il suo uso era stato praticamente accantonato a favore del baratto.
[59] Cfr.
CLAVERIO, Usura. Del uso economico de la religion
en la istoria, Madrid, 1984.
[60] Cfr. BONORA, La nuova legge sullfusura, Padova, 1998, 7.
[61] Vedi inizio paragrafo.
[62] Questi studi sono interessanti anche perché analizzano forme di usura mascherata ancora oggi in uso.
[63] Per esempio San Tommaso dfAquino scrive: gUsare la frode per vendere una cosa a un prezzo più alto del giusto è sempre peccatocE quindi vendere a più o comperare a meno di quanto la cosa costa è un atto ingiusto e illecitoh, in TOMMASO DfAQUINO, II, II, qu.77, art.1.
Tuttavia, né San Tommaso, né i suoi discepoli riuscirono a fissare criteri tecnici utili per distinguere il prezzo giusto da quello illecito, ed ancora oggi è difficile poter definire il limite, oltrepassato il quale, lfonesto commerciante si trasforma in un usuraio.
[64] Il quale prevede pur sempre un prestito di denaro destinato a valicare il mare, ma la cui restituzione deve avvenire, come per il mutuo normale, in terra, a tutto rischio e pericolo del debitore.
[65] È da rilevare come lfodierno codice civile, allfart. 2744, pone un divieto al patto commissorio: gEf nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dellfipoteca o del pegnoh. Si aggiunge che, generalmente, questa norma viene interpretata estensivamente in tal guisa che vi rientrano, oltre che la proprietà, anche altri diritti reali quali lfusufrutto, lfenfiteusi, la superficie; inoltre, rientrano in questa fattispecie sia la cosa ipotecata o data in pegno, sia altri tipi di garanzia prestati dal debitore. In altre parole, questa è ritenuta una norma materiale che vuole vietare un fine ritenuto riprovevole dallfordinamento. La letteratura in materia è copiosa; cfr., per riferimenti bibliografici, TORRENTE, Manuale di diritto privato, Milano, 1994, 428; per quanto riguarda i rapporti tra patto commissorio e alienazioni a causa di garanzia, cfr. BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, 1993, II, 681.
[66] Cfr. CIRALLI, Lfusura nelle diverse discipline giuridiche, in Nuova Rassegna, 1997, 2752.
[67] Cfr. RIVA e PANTOSTI, La prima Cassa Rurale di Lombardia, Milano, 1986, 17.
[68] Il primo Monte di pietà o Monte Pio sorge nel 1358 a Firenze su iniziativa di un umile frate, Padre Francesco da Empoli; lfistituto è un sistema di raccolta di capitali che sollecita offerte del popolo destinandole al sostegno delle vittime degli usurai.
[69] Va aggiunto che gNon mancò tuttavia al movimento una forte componente antiebraica e lo scopo di togliere agli israeliti il monopolio del piccolo credito a vantaggio dei ceti dirigenti cristiani. Nello statuto del Monte di Pietà di Rieti, del 1489, si legge ad esempio che lo stesso è fondato per: «evitare la rabbiosa voragine de le usure et rabiosa perfidia et dura cervice defIudei, usurpatori de le substantie et succatori del sangue de li cristiani»h, in BONORA, op. cit., 11.
[70] Si tratta, in questo caso, di un quid pluris che non è immotivato: rappresenta, infatti, un reale interesse, in quanto ristora la perdita che altrimenti ingiustamente graverebbe sul fideiussore.
[71] Deve essere ricordato che, nel XV secolo, il più famoso scrittore teorico, se non il primo, a negare la sterilità del denaro fu Calvino, al quale si affiancò il Dumoulin. Cfr. CIRALLI, op. cit., 2255.
[72] Lo stesso S. Tommaso ritiene che in questo caso non si versi nel campo dellfusura. Cfr. SAN TOMMASO, Summa Theologiae, II, II, qu.78, art.2.
[73] Cfr. CAROCCI, op. cit., 169.
[74] Vedi per tutti BONORA, op. cit., 12.
[75] Cioè in Spagna, nei Paesi Bassi, in Franca Contea, nel Ducato di Milano, in Austria e in tutta lfItalia meridionale (Regno di Napoli e di Sicilia).
[76] Vedi supra,nota 31.
[77] Si registra, dunque, un considerevole passo indietro rispetto alla Bolla Inter multiplices di Papa Leone X nel 1515. Vedi §2.3 Il credito al consumo e gli istituti di credito di beneficenza, pag. 27.
[78] Cfr. GIANFELICI E. e F., Le misure contro lfusura, Milano, 1998, 3.
[79] Vedi §2.3 Il credito al consumo e gli istituti di credito di beneficenza, pag. 26.
[80] Entrambe sono caratterizzate da un cooperazione economica dei loro associati simile alle cooperative odierne.
[81] A Delitzsch.
[82] Cfr. RIVA e PANTOSTI, op. cit., 17.
Ef indicativo, inoltre, un passo di Domenico Ammirati: gSulla stessa scia, seppure a distanza di secoli, si pone il fervore operoso del movimento cattolico della fine dellf800 che sfocia, sotto la spinta della «Rerum Novarum» nella costituzione di centinaia di Casse rurali ed artigiane, destinate a moralizzare la situazione ed aiutare concretamente piccoli operatori del settore agricolo e degli altri settori produttivi. Identica matrice, anche se con finalità più ampie, si ritrova per Banche popolari, Casse di risparmio, Banche di credito cooperativo e simili, che hanno storicamente offerto un significativo contributo alla lotta contro lfusura.h, AMMIRATI, Il delitto di usura, Padova, 1997, 12.
[83] Cfr. BONORA, op. cit.,13.
[84] Tuttavia,
non tutti gli autori concordano sul dato appena riferito.Vedi, infatti,
Bertolino: gcfino alla Riforma del XVI secolo ad opera di Lutero, il quale,
dopo non pochi ripensamenti, elabora il principio che lfusura non deve essere
confusa con lfinteresse. Essa è, in realtà, un abuso di
interessecSoprattutto nei paesi della Riforma protestante, si evolve il
significato della parola usura, nel senso, che possiamo dire moderno, di
interesse eccessivo rispetto a quello legalmente fissato o di interesse
percepito abusivamenteh, in BERTOLINO, Le opzioni penali in tema di usura: dal
codice Rocco alla riforma del 1996, in Riv. it. dir. e proc. pen.,
1997, 779.
[85] Il Codice rimarrà in vigore nel Granducato fino al 1890.
[86] Il testo
dellfart. 408 dispone: gchiunque, abusando del bisogno di una persona che
chiedeva un prestito pecuniario, le ha dato, invece di denaro, e valutandone
per una somma determinata di esso, altre cose che il ricevente fosse costretto
a rivendere per fare denaro, soggiace, a querela, di parte, come colpevole di
scrocchio, alla perdita del credito, formato con le cose date per denaro, e ad
una multa da cento a duemila lire a cui, nei casi più gravi, tra i quali
rientra quello del ritrangolo, si aggiunge la carcere da un mese ad un anno. Il
credito che perde il colpevole, si confisca, ed il debitore o paga, consegnando
le cose ricevute per denaro, od il prezzo ritrattoneh.
[87] Cfr. MANZINI, Istituzioni di diritto penale italiano, IX, Padova, 1958, 751; GIANFELICI E. e F., op. cit., 4 e BONORA, op. cit., 15.
[88] Il quale lo prevedeva allfart. 517.
[89] Cfr. GROSSO, Usura (Diritto penale), in Enc. Diritto, 1142.
[90] Lfart. 1835 prevede inizialmente un tasso di interesse del 5% in materia civile e del 6% in materia commerciale. La legge 27 giugno 1905 n. 268 lo ridurrà rispettivamente al 4% e 5%.
[91] Vedi per tutti DE RUGGIERO, Istituzioni di diritto privato, Milano, 1910, 356.
[92] È questa le previsione dellfultimo comma dellfart. 1831 del Codice Zanardelli.
[93] Significativo è il pensiero di Borsari, il quale, a sostegno della libertà convenzionale degli interessi, dice che gcquella dei magri e curvi usuraicfortunatamente è una generazione scomparsa dacchè attuatosi il libero commercio dei banchieri, sorti istituti di credito e apertasi da ogni parte la via allfindustria e ai traffici, non patisce più di soffocazione colui che ha bisogno di danaro, se non sia privo di tutte le qualità che costituiscono il credito di una personah, in Commentario al Codice civile, 1868, 565.
[94] Cfr. VIOLANTE, Il delitto dfusura, Milano, 1970, 60.
[95] Cfr. Cass. Torino 24 agosto 1900, in Foro it., 1900, I, col. 1255 e App. Napoli 13 maggio 1907, in Foro it., 1907, I, col. 1904, cassata però dalla Cass. Napoli 21 maggio 1909, in Foro it., 1909, 243. Inoltre, particolarmente interessanti sono le sentenze del Tribunale di Napoli 21 giugno 1907 (in Riv. crit. di dir. e giur., 1908, II, con nota di DEGNI) e 31 dicembre 1909 (inedita, ma spesse volte citata da GALANTE, estensore della stessa, in Le nuove correnti della Giurisprudenza per la repressione dellfusura, in Riv. crit. di dir. e giur., 1910, I, 1) le quali dichiarano la nullità delle stipulazioni di interessi in forma di obbligazione autonoma ed indipendente dal mutuo, essendo condizione essenziale per la validità dellfatto la stipulazione per iscritto degli interessi come tali.
[96] Cfr Trib. di Napoli 21 giugno 1907, ult. cit.
[97] Cfr. Trib.
di Napoli 31 dicembre 1908, in Riv. crit. di dir.
e giur., 1909, II, 2, 55 nonché App. Napoli 15 giugno 1917, in Riv.
dir. comm., 1918, 634 la quale conclude: gIl principio della libera
pattuizione degli interessi sancito nellfart 1831 c.c. trova il suo
temperamento nei precedenti artt. 1119 e 1122 e quindi non osta a che possa
essere dichiarata la nullità dei contratti evidentemente usurari, in
urto con la coscienza sociale e non rispondenti alle reali esigenze economicheh.
[98] Il progetto consta di 25 articoli. Le disposizioni più importanti propongono che: venga introdotto un tasso massimo legale dellf8% in materia civile e del 10% in materia commerciale; gli interessi convenzionali non superino di un terzo la misura ordinaria di interessi attestata gda pubblici istituti di emissione su parere della Camera di commercio localeh; siano stabilite adeguate sanzioni. Inoltre, nella relazione che accompagna il progetto, viene messo in evidenza lo stato di miseria di commercianti, piccoli professionisti, artigiani e soprattutto agricoltori dovuto direttamente allfusura e indirettamente allfassenza di adeguate fonti di finanziamento. Cfr. Atti Parlamentari, Cam., Dep., XVIII, Sess. I, Doc. n. 360.
[99] Lfart. 1 del progetto così dispone: gChiunque approfittando del bisogno, della leggerezza, di uno stato di sovreccitazione altrui accorda o prolunga un credito, ovvero serve da intermediario per stipulare un prestito a condizioni tali per le quali si attribuisce o si fa promettere, sotto una forma qualsiasi per se stesso o a profitto di una terza persona dei benefici materiali eccedente il tasso legale dellfinteresse, di guisa che questi benefizi risultino manifestamente sproporzionati al servizio reso, è punito con la detenzione sino a tre mesi e con la multa sino a lire 3000h. Ef previsto, inoltre, un inasprimento delle pene nei casi di abitualità e di professionalità. Cfr. GIANFELICI E. e F., op. cit., 5.
[100] Lfart. 1 dispone: gNei contratti di mutuo, di vendita a rate, a dilazione o con patto di riscatto ed in altri contratti simili sono nulli i patti con i quali il creditore abusando dei bisogni, dellfinesperienza, delle passioni, della leggerezza o della posizione del debitore, faccia promettere o dare a sé o ad altri profitti che, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, siano in evidente sproporzione con la prestazioneh. Cfr. Atti Parlamentari, Cam., Dep., XXI, Sess. I, Doc. n. 88.
[101] Per una analisi dettagliata del progetto v. SRAFFA, Un nuovo disegno di legge contro lfusura, Monitore dei tribunali, 1901, 3.
[102] Cfr. VIOLANTE, op. cit., 214 e CIRALLI, op. cit., 1997, 2260.
[103] Il progetto propone il seguente testo: gLfinteresse convenzionale è stabilito a volontà delle parti. Quando esso però sia in tale sproporzione con la prestazione fatta da mostrare che il creditore abbia abusato del bisogno, dellfinesperienza, dellfignoranza o dello stato dfanimo del debitore, può essere ridotta a quella misura non inferiore allfinteresse legale che il giudice creda equa, tenendo conto delle circostanze specialih. Nella relazione viene spiegato che si è ritenuto di proporre una modifica della legge civile, piuttosto che una proposta di introduzione di una norma penale, perché una repressione efficace contro lfusura non si può avere se non@ dopo la modificazione dellfart. 1831 c.c. Cfr. Atti Parlamentari, Senato, XXIII, Sess. I, Doc. n. 221.
[104]
Lfart. 1133 Cod. Civ. Eritreo approvato con legge 24 maggio 1903, così
dispone: gIl giudice può ridurre o negare lfefficacia ai patti
contrattuali che siano sproporzionatamente gravosi, in modo da far presumere
che non furono consentiti con sufficiente libertàh.
[105] Per una compiuta analisi del problema qui affrontato cfr. VIOLANTE, op. cit., 220.
[106] Significativa è una circolare del Guardasigilli Rocco ai Procuratori Generali nella quale, riferendosi ai pretori, dice: gQuesti troncheranno ogni velleità ostruzionistica mediante unfazione rapida e sicurah. Cfr. Il Corriere della Sera, 9 luglio 1927.
[107] Secondo lfart. 166 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza) del 1926 possono essere ammoniti, eventualmente previa diffida, ggli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere con ricavato di azioni delittuose, gli sfruttatori abituali delle donne, gli spacciatori abituali di sostanze aventi effetto stupefacente e le persone designate dalla pubblica voce come socialmente pericolose per lfabuso di tali sostanze, nonché quelle designate dalla pubblica voce come pericolose allfordine nazionale dello Stato. Saranno altresì denunziati per lfammonizione i diffamati per i delitti di cui allfarticolo seguenteh; lfart. 167 dispone: gSi ha per diffamato colui che è designato dalla pubblica voce come abitualmente colpevole: 1) dei delitti di omicidio, lesione personale, minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorità; 2) dei delitti dfincendio, furto, rapina, estorsione e ricatto, truffa, falsità in monete e in carte di pubblico credito, appropriazione indebita e ricettazione o di favoreggiamento di tali delitti; 3) dei delitti contro la personalità dello Stato, contro lfordine pubblico e di quelli commessi con materie esplodenti, quando sia stato per tali titoli colpito da una sentenza di condanna o sottoposto a giudizio ancorché questo sia finito con sentenza assolutoria per insufficienza di prove, ovvero sia incorso in un procedimento nel quale sia stato dichiarato dal giudice dellfistruzione non doversi procedere per insufficienza di proveh; per il successivo art. 184: gPossono essere assegnati al confino di polizia, con lfobbligo del lavoro, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica: 1) gli ammoniti; 2) coloro che abbiano commesso o manifestato il deliberato proposito di commettere atti diretti a sovvertire violentemente gli ordinamenti nazionali, sociali e economici costituiti nello Stato o a menomare la sicurezza ovvero a contrastare od ostacolare lfazione dei poteri dello Stato, per modo da creare comunque nocumento agli interessi nazionali, in relazione alla situazione interna o internazionale dello Statoh. Cfr. R.D. 6 novembre 1926 n. 1848, in Raccolta leggi atti ufficiali, 1926, II, 1485 e 1487.
[108] Cfr. La Stampa, 15 novembre 1927.
[109] Cfr. Il Corriere della Sera, 11 febbraio 1928.
[110]
Cfr. Il Corriere della Sera, 17 settembre 1927.
[111] Cfr. La Stampa, 15 settembre 1927.
[112] Il Violante è estremamente chiaro nellfesporre la propria idea di illegittimità della repressione dellfusura sotto il regime fascista e, in particolare, per quanto riguarda lfindividuazione del concetto di usura dice: gSi era passati così dalle ideologie vagamente socialiste, che erano alla base dei progetti maturati sotto il codice Zanardelli, ad una repressione formulata sulla scorta di criteri rigidamente nazionalisticih, v. VIOLANTE, op. cit., 226.
[113] Lfart. 643 disciplina la gCirconvenzione di persone incapacih.
[114] Vedi supra, § 3.3 Il regime fascista, pag. 42.
[115] Cfr. VIOLANTE, ult. cit., 226.
[116]
Cfr. BERTOLINO, op. cit., 782.
[117] V. infra, nota n. 240, pag. 98.
[118] Si usa questa espressione per tenerla distinta dalla mediazione usuraria, la quale, come appena rilevato, è disciplinata dal secondo comma dellfart 644.
[119] Cfr. BELLACOSA, Usura, in Digesto delle Discipline Penalistiche, 1999, 146. A questo riguardo, è utile riportare il pensiero del De Angelis il quale afferma che: gLa fattispecie testè delineata, tralasciando per il momento lfipotesi criminosa di cui al secondo comma, appare – ad una approssimativa lettura – come una norma strutturalmente rigida, essendo indicati in maniera sufficientemente tassativa tutti gli elementi costitutivi del reato tranne il carattere usurario degli interessi o vantaggi richiesti dallfagente.
In realtà unfanalisi più attenta può facilmente condurre ad una considerazione opposta. Non solo, infatti, la qualifica usuraria degli interessi, ma anche altri elementi necessitano di ulteriori specificazioni: primo fra questi lo stato di bisogno del soggetto passivo che – come si vedrà – è forse il nucleo centrale dellfintera figura criminosah. V. DE ANGELIS, in Encicl. giur. Treccani, 1994, vol. XXXII, 1.
[120] Si ricorda che ogni reato consta di un elemento oggettivo (condotta, evento, nesso di causalità fra i due, assenza di cause di giustificazione) e di uno soggettivo (volontà colpevole). Cfr. ANTOLISEI, Manuale di Diritto Penale,@ parte generale, Torino, 1997, 215 e 315.
[121] Cfr. GALLO, Dolo (diritto penale), in Enc. Diritto, XIII, 787; per una più compiuta trattazione vedi infra, pag. 68 ss.
[122] Cfr. LA PORTA, La repressione dellfusura nel diritto penale italiano, Milano, 1963, 38; ANGELOTTI, I delitti contro il patrimonio, 1936, 515; MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Torino, 1961, 793.
[123] Cfr. VIOLANTE, Il delitto dfusura, Milano, 1970, 155; DE ANGELIS, op. cit., 4.
[124] Lfart. 643 dispone che: gChiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e@ con la multa da lire quattrocentomila a quattro milionih. (Pena aggiornata a norma dellfart. 113, l.n. 689/1981).
[125] Cfr. MANZINI, loc. ult. cit.; DfAMBROSIO, Delitti contro il patrimonio, in Codice penale, in Giurisprudenza sistematica di diritto penale, II, Torino, 1984, 1352.
[126] Cfr. VIOLANTE, op. cit., 22. Più in particolare, secondo lfautore, abuso e approfittamento fanno parte di realtà essenzialmente distinte: lfabuso appartiene al piano della condotta, perché designa la difformità di una certa azione dallfiter fissato da norme giuridiche, mediche, sociali; lfapprofittamento inerisce, invece, al momento della motivazione e, dunque, appartiene ad una realtà eminentemente psicologica.
[127] Cfr. DE FRANCESCO, in CRESPI, STELLA e ZUCCALAf, Commentario breve del codice penale, Padova, 1986, 644. Insistono sulla mancanza di induzione della vittima a compiere un atto ANTOLISEI, op. cit., parte speciale, II, 1977, 301; FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte speciale, II, Bologna, 1992, 174.
[128] Cfr. MARCIANO, Il nuovo codice penale. Innovazioni, Napoli, 1932, 442; contra ANTOLISEI, op. ult. cit., 302; DE FRANCESCO, loc. ult. cit.; Cass. 19 maggio 1937, in Giust. pen., 1937, II, 1350; Cass. 23 marzo 1964, ivi, 1964, II, 769.
[129] Cit. FIANDACA-MUSCO, op. cit., 173.
[130] Cfr., per tutti, FIANDACA-MUSCO, op. cit., 174.
[131] Cfr. ANTOLISEI, op. cit., parte speciale, I, 1992, 328. In questa prospettiva v. Cass. 7 aprile 1953, in Giur. comp. cass. pen., 1953, II, 331, la quale ritiene irrilevante la partecipazione del soggetto allfuna, piuttosto che allfaltra categoria o classe sociale.
[132] Cfr. GAROFANO, Sullo «stato di bisogno» nel delitto di usura, in Cass. pen., 1993, 2282; Cass. 5 maggio 1993, in Cass. pen., 1995, 55; Cass. 13 gennaio 1989, ivi, 1992, 82.
[133]
A tale proposito, Cfr. Cass. 20 marzo 1979, in Giust. pen., 1980, II,
177; Cass. 28 maggio 1979, ivi, 233; Cass. 28 settembre 1978, ivi,
1979, 413; Cass. 21 gennaio 1982, in Cass. pen., 1982, 1177.
[134] Cfr. Cass. 29 gennaio 1985, in Cass. pen., 1986, 1282; Cass. 12 febbraio 1982, ivi, 1983, 743.
[135] Cfr. Cass. 17 gennaio 1963, in Cass. pen. mass., 1964, 63.
[136] Cfr. MANZINI, op. cit., 795; VIOLANTE, op. cit., 89.
[137]
Cfr. VIOLANTE, op. cit., 1975, 381.
[138] Cfr. DE ANGELIS, Usura, in Encicl. giur. Treccani, 1994, vol. XXXII, 2.
[139] Cfr. ANTOLISEI, op. cit., parte speciale, II, 1977, 302.
[140] Cfr. Cass. 7 dicembre 1978, in Giust. pen., 1979, II, 480; Cass. 29 gennaio 1985, cit. supra nota 134.
[141] Cfr. Cass. 23 febbraio 1987, in Cass. pen., 1988, 1245.
[142] Cfr. Cass. 18 maggio 1978, in Giust. pen., 1979, II, 571; Cass. 30 gennaio 1987, in Cass. pen., 1989, 395; Cass. 26 gennaio 1988, ivi, 1988, 253.
[143] Cass. 24 febbraio 1982, in Cass. pen., 1983, 1560; Cass. 16 giugno 1986, ivi, 1987, 462.
[144] V. VIOLANTE, op. cit., 383.
[145] Il primo comma del nuovo art. 644 cosi dispone: gChiunque, fuori dei casi previsti dallfarticolo 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 6 milioni a lire 30 milionih.
[146] In questo senso Cfr. Cass. 13 marzo 1984, in Cass. pen., 1985, 1839; Cass. 21 gennaio 1981, ivi, 1982, 1177; MANZINI, op. cit., 795.
[147] Vedi per tutti ANTOLISEI, op. cit., parte speciale, II, 1977, 300. Lfautore ribadisce la propria posizione nella IX edizione del suo manuale, cfr. ANTOLISEI, op. cit., parte speciale, I, 1982, 309.
[148] Viene normalmente ricondotta nella figura dellfusura reale, ad esempio, lfesigere un corrispettivo esagerato per la locazione di un alloggio o il pretendere compensi eccessivi per prestazioni professionali (per esempio, nel caso del sanitario che, chiamato dfurgenza per curare un malato grave, approfitti della situazione subordinando il suo intervento alla corresponsione di un onorario altissimo).
Per completezza va aggiunto che secondo lfAntolisei le ipotesi di usura reale dovrebbero rientrare nella previsione normativa se non altro per un minimo di equità; purtroppo, però, lfinterpretazione letterale dellfart. 644 non lo permette e dunque sarebbe auspicabile una riforma legislativa. Cfr. ANTOLISEI, loc. ult. cit.
[149] La dazione o promessa di denaro è, peraltro, lfipotesi più frequente e quasi tradizionale del delitto dfusura.
[150] Lfart. 624 disciplina il delitto di FURTO ed è il primo articolo del Titolo XIII – Dei delitti contro il patrimonio. Il suo capoverso così dispone: gAgli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche lfenergia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economicoh.
[151] Cfr. VIOLANTE, op. cit., 385.
[152] V. pag. 58.
[153] Cit. VIOLANTE, op. cit., 1970, 18.
[154] V. infra, pag. 96.
[155] Cfr. MAGGIORE, Diritto Penale, II, 1958, 794; MANZINI, op. cit., 794; Cass. 19 maggio 1937, in Giust. Pen., 1937, II, 1350.
[156] Il silenzio è cosa ben distinta dallfomissione; mentre il primo rappresenta un semplice non fare, la seconda consiste in un comportamento negativo che viola un obbligo di fare imposto da una norma giuridica.
[157] In questo senso v. VIOLANTE, op. cit., 31.
[158] Cfr. DE MARSICO, Delitti contro il patrimonio, Napoli, 1940, 262.
[159] Vedi per tutti ANTOLISEI, op. cit., parte speciale, I, 1982, 23.
[160] Cfr. VIOLANTE, op. cit., 129-130. Lfautore puntualizza che: gQuandocil vantaggio non abbia carattere economico, il che nellfambito del delitto dfusura significa che la causa della prestazione di quel vantaggio non è, nel sistema del valori, cui lo stesso appartiene, costituita dal danaro, i confini dellfusurarietà sembrano tornare a coincidere perfettamente con quelli dellfingiustizia; assume carattere usurario, infatti, quel vantaggio per il conseguimento del quale il soggetto attivo della fattispecie concreta era assolutamente sfornito di titolo.
Ef il caso, ad esempio, di chi condiziona la prestazione di una certa somma di danaro nei confronti di Tizio, membro del consiglio di amministrazione di una società, al suo parere favorevole per la concessione di un appalto, sebbene le condizioni del contratto non siano favorevoli alla societàh.@@@@@
[161] Cfr. ANTOLISEI, op. cit., parte speciale, I, 1982, 301; Cfr. MANZINI, op. cit., 804.
[162] V. VIOLANTE, op. cit., 133.
[163] Relazione del Guardasigilli sul progetto definitivo del codice penale, in Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, V, pt. II, Roma, 1929, 467: gsi è rilevato che dovrebbesi definire quando riconoscere gli interessi o altri vantaggi usurari, previsti come elementi del reato. Tale definizione non è possibile e non è necessaria. Si è fatto ricorso alla locuzione interessi o altri vantaggi usurari, perché appunto lfusura si nasconde nei più vari espedienti e non si realizza solo nellfalta misura degli interessi; e dfaltra parte non si può stabilire in un codice quando la misura degli interessi raggiunga tale grado da fornire materia di usura, essendo la misura degli interessi dipendente dalle più diverse circostanze di tempo, di luogo, di persona, di rischioh.
[164] Cfr. Cass. 7 dicembre 1978, in Giust. pen., 1979, II, 480; Cass. 2 luglio 1982, n. 6574.
[165] Cit. MANZINI, op. cit., 805.
[166] Cfr. DfAURIA, Per il criterio attuale dfinteresse e usura, La nuova legislazione italiana, 1932, 196; DE MARSICO, op. cit., 262. Questa sembra essere anche lfopinione dei compilatori, vedi nota n. 163.
[167] Cit. VIOLANTE, op. cit., 1975, 385, il quale, già nellfedizione precedente, scriveva: gA nostro sommesso avviso lfusurarietà si può riportare nel genus dellfingiustizia del profitto in quanto indica indubbiamente un tipo di profitto conseguito non legittimamente.h; cit. VIOLANTE, op. cit., 1970, 125; nello stesso senso cfr. BONORA, La nuova legge sullfusura, Padova, 1998, 17.
[168] Cfr. Cass. 26 giugno 1990, in Riv. pen., 1991, 1066, che ha ritenuto gmanifestamente infondata lfeccezione di incostituzionalità dellfart.644 c.p. prospettata sotto il profilo della indeterminatezza della previsione, in quanto – pur non fornendo la norma alcuna previsione sulla natura usuraria degli interessi pattuiti per la prestazione e rimettendo al giudice di decidere quando essi abbiano tale natura – è chiaro che il giudice deve riferirsi alla nozione comune, secondo cui sono usurari gli interessi sproporzionati alla prestazione, e cioè notevolmente superiori a quelli che di regola vengono corrisposti per simili prestazionih. In dottrina, cfr. ANTOLISEI, op. cit., parte speciale, I, 1992, 326; MANTOVANI, Diritto penale. Delitti contro il patrimonio, Padova, 1989, 194; questa interpretazione prende spunto da alcuni codici stranieri e, soprattutto, da quello tedesco il quale usa espressamente la formula ginteressi manifestamente sproporzionati alla prestazioneh , in StGB, § 302 a), 1870.
[169] Cfr. Cass. 21 giugno 1983, in Cass. pen., 1984, 1127; Cass. 27 gennaio 1987, ivi, 1987, 2087.
[170] Si distingue, infatti, fra dolo generico e dolo specifico: il primo sussiste quando è sufficiente che sia voluto il fatto descritto nella norma incriminatrice, il secondo ricorre quando la legge esige che il soggetto abbia agito per un fine particolare la cui realizzazione non è necessaria per lfesistenza del reato, e cioè per un fine che sta al di là e, quindi, fuori dal fatto che costituisce il reato. Esempio tipico di dolo specifico è rappresentato dalla fattispecie incriminatrice del furto ex art. 624: gChiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire sessantamila a un milione.h Il dolo specifico risiede, in questa norma, nel fine di trarre profitto dalla cosa mobile sottratta; lfeffettivo conseguimento del profitto non è richiesto dal legislatore affinché si perfezioni il delitto di furto, tuttavia, il soggetto agente, al momento in cui pone in essere la condotta tipica, deve perseguire tale fine. Cfr. ANTOLISEI, op. cit., parte generale, I, 1997, 355.
[171] Cfr. GALLO, lc. ult. cit.; ANTOLISEI, op. cit., parte speciale, II, 1977, 300; DfAMBROSIO, op. cit., 1354; Cass. 10 marzo 1975, in Giust. pen., 1975, II, 682.
[172] In termini generali si devono distinguere i reati che si perfezionano attraverso la condotta tipica di un solo soggetto, e quelli per i quali è necessario il concorso di altri soggetti. Questi ultimi non possono essere realizzati da un solo individuo, ma esigono la cooperazione di più persone; non si tratta, come nel concorso eventuale, di un modo di realizzazione del reato, piuttosto di una distinta categoria di reati, nei quali la pluralità di agenti è richiesta come elemento costitutivo della figura tipica delineata dalla legge. Questi reati sono normalmente detti plurisoggettivi (in precedenza si usava lfespressione collettivi in contrapposto a quelli individuali); esempi tipici sono la rissa, il duello e lfincesto. Cfr. ANTOLISEI, op. cit., parte generale, 1997, 583.
[173] V. infra, pag. 78.
[174] In questo senso VIOLANTE, op. cit., 141.
[175]
Cfr. Cass. 18 maggio 1978, in Cass. pen., 1979, 1527; Cass. 20 gennaio
1981, ivi, 1982, 976; Cass. 23 novembre 1982, ivi, 1983, 915;
DfAMBROSIO, loc. ult. cit.
[176] Per il soggetto passivo, vedi infra pag. 63.
[177] Cfr. VIOLANTE, op. cit., 144.
[178] Vedi, a tal proposito, nota n. 155.
[179] Cfr Cass. 19 maggio 1937, in Giust. pen., 1937, II, 1350.
[180] Cfr. App. Perugia, 21 ottobre 1958, in Rass. giur. Umbra, 1958, 623. Questa formula è stata criticata in dottrina sulla base della considerazione che la minore libertà di scelta determinata dal bisogno è lo stato di bisogno e non è determinata dallo stato di bisogno. Cfr. VIOLANTE, op. cit., 147.
[181] Cfr. Cass. 10 marzo 1975, in Giust. pen., 1975, II, 682.
[182] Cfr. DfAMBROSIO, loc. ult. cit. Lfautore aggiunge: gIl dolo può essere comprovato da una serie di elementi quali la stessa entità della prestazione assunta dal soggetto passivo, la standardizzazione dei motivi addotti per ricorrere ai finanziamenti usurari, la mancanza di precisi ed attendibili piani di rimborso, la richiesta di poter disporre delle somme maturate a brevissimo intervallo e da tutti quegli elementi che, valutati nel loro insieme, fanno ritenere che lfagente non poteva ignorare la coartazione volitiva del soggetto passivo, o che comunque, poteva aver ravvisato uno stato di bisogno senza accertarlo in concreto, ma accertandone la possibile esistenzah.
[183]
Cfr. DfAMBROSIO, loc. ult. cit.
[184] Cfr. DE ANGELIS, op. cit., 4. Tale conclusione, si rileva, non si discosta molto dal pensiero del DfAmbrosio riportato in nota n. 182.
[185] V. Pret. Torino, 3 novembre, 1979, inedita.
[186] Per quanto riguarda la configurabilità del dolo eventuale, v. infra § 3.3 Il dolo eventuale e il tentativo, pag. 75.
[187]
Ef appena il caso di ricordare la sentenza della Corte Costituzionale con la
quale è stata dichiarata lfillegittimità costituzionale dellfart.
5 c.p. gnella parte in cui non esclude dallfinescusabilità della
ignoranza della legge penale lfignoranza inevitabileh; Cort.
Cost. 24 marzo 1988, n. 364.
[188] Cfr. VIOLANTE, op. cit., 151.
[189] Sul problema in generale cfr. GALLO, op. cit., 756.
[190] Si distingue, generalmente, tra dolo intenzionale (o diretto) e dolo eventuale (o indiretto). Secondo lfAntolisei, il secondo si verifica quando il soggetto ha previsto un certo risultato, anche soltanto come possibile, ma non ha agito con lo scopo di determinarlo. Si aggiunge, inoltre, che tale soggetto deve aver accettato il rischio del risultato, perché se ha agito con la sicura convinzione che esso non si sarebbe verificato è più esatto parlare di colpa cosciente. Cfr. ANTOLISEI, op. cit., parte generale, 1997, 345.
[191] Cfr. VIOLANTE, op. cit., 163.
[192] Il primo comma dellfart. 56 c.p. stabilisce che: gChi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se lfazione non si compie o lfevento non si verificah. In generale, sul delitto tentato, v. ANTOLISEI, op. cit., parte generale,1997, 474.@
[193] Cogitationis poenam nemo patitur.
[194] Cfr. DfAMBROSIO, op. cit., 1354; VIOLANTE, op. cit., 186. Ef utile ricordare la distinzione che lfAntolisei fa tra atti preparatori e atti esecutivi in senso stretto: i primi sono atti meramente preliminari quali, ad esempio, lfapprestare i mezzi necessari per la commissione del delitto come armi o strumenti, lfassumere informazioni per la riuscita del progetto ecc.; i secondi, invece, sono tutti gli atti diretti alla consumazione del delitto, in altre parole sono quegli atti diretti a far verificare lfevento dannoso. Solo i secondi sono atti punibili e, dunque, sorge la necessità di distinguere, nella realtà empirica, gli uni dagli altri; secondo lfautore, a tal fine, è necessario ricorrere al requisito della univocità oggettiva: deve trattarsi di una azione che metta in chiara evidenza il fine a cui è diretta e che escluda, con apprezzabile probabilità, che il reo desista dal condurla a termine. Cfr. ANTOLISEI, op. cit., parte generale, 1997, 487.
[195] Cfr. MANZINI, op. cit., 812
[196] Normalmente si distingue tra reato di danno e reato di pericolo a seconda che, nel momento in cui esso si perfeziona, il fatto che integra la figura del reato costituisce effettiva lesione o semplice esposizione a pericolo dellfinteresse protetto.
[197] Vedi, infatti, infra § 5.2 Il reato di pericolo e di danno, pag. 94.
[198] V. pag. 75.
[199] Vedi nota n. 172. Ef stato anche puntualizzato, peraltro che cooperazione non sta a significare concorso necessario perché il soggetto passivo non pone in essere alcuna offesa tipizzata dalla legge penale, e che, quindi, non si può ritenere che il delitto qui in esame sia a struttura plurisoggettiva.
[200] Cfr. GROSSO, op. cit., 1146; DE ANGELIS, op. cit., 5; contra BONORA, op. cit., 18, secondo il quale gManca nella norma in esame ogni precisazione in ordine allfelemento psicologico del soggetto passivo; può pertanto desumersi che non appare necessario un particolare atteggiamento psicologico e che lfunica indicazione possibile è quella relativa allfirrilevanza penale della fattispecie caratterizzata da un intento di non adempiere, salvo naturalmente che la promessa si sia estrinsecata in forma di per se stessa impegnativa (sottoscrizione, ad esempio, di un titolo cambiario)h.
[201] V. supra § 2.2 Lo stato di bisogno, pag. 52.
[202] Cfr. VIOLANTE, op. cit., 166.
[203] Cfr. DE MARSICO, op. cit., 263; MANZINI, op. cit., 811; RANIERI, Manuale di Diritto Penale, III, 1967, 522; SANTORO, Manuale di Diritto Penale, V, 1968, 421; PISAPIA, Istituzioni di Diritto Penale, 1970, 434; Cass. 26 aprile 1958, in Giust. pen., 1958, II, 1165; Cass. 20 gennaio 1981, in Cass. pen., 1982, 976; Cass. 18 febbraio 1988, ivi, 1989, 836; Cass. 24 aprile 1990, in Riv. pen., 1991, 817; Cass. 27 maggio 1992, in Cass. pen., 1994, 1858.
[204] Cfr. CRISPIGNI, Diritto penale, II, 1947, 335; DOLCE, Considerazioni sul contratto penalmente illecito, La Scuola Positiva, 1959, 221.
[205]
Il primo comma dellfart. 1326 c.c. così dispone: gIl contratto
è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza
dellfaccettazione dellfaltra parteh.
[206] Di questa ultima opinione è anche il Violante. V. VIOLANTE, op. cit., 175.
[207] Si dicono permanenti i reati in cui il fatto che li costituisce dà luogo ad una situazione dannosa o pericolosa che si protrae nel tempo a causa del perdurare della condotta del soggetto; sono istantanei, invece, tutti i reati che non hanno questa particolarità. A loro volta i reati istantanei si dicono con effetti permanenti quando sono caratterizzati dallfindole duratura delle conseguenze che derivano dagli stessi. La letteratura in materia è copiosa: cfr. ANTOLISEI, op. cit., parte generale, 1997, 261; GALLO, Reato permanente ed omesso conferimento di grano allfammasso, in Riv. it., 1948, 328; CARACCIOLI, Condotta permanente e permanenza di effetti nella fattispecie criminosa, in Riv. it., 1960, 221; RAGNO, I reati permanenti, I, 1960; SINISCALCO, Tempus commissi delicti, reato permanente e successione di leggi penali, in Riv. it., 1960, 1093; RAMPIONI, Reato permanente, in Encicl. diritto, XXXVIII, 1987, 856; ALIBRANDI, Reato permanente, in Dig. pen., XI, 1996, 318.
[208] Cfr. CAIAZZO, Lfusura nella legislazione penale italiana, 1935, 191; DRAGO, Lfusura reato esaurito, in Rass. giud., 1935, II, 79.
[209] Cfr. Trib. Napoli, 23 novembre 1932, in Riv. dir. civ., 1933, 187; App. Catania, 11 gennaio 1935, in Rass. giud., 1935, II, 116.
[210] Cfr. Cass. 27 aprile 1934, in Giust. pen., 1935, II, 87.
[211] Cfr. TUCCI, Se il reato dfusura sia istantaneo o permanente, in Il Nuovo Diritto, 1932, 485; RICCA, Il momento consumativo nel reato dfusura, in Mon. Trib., 1941, 115.
[212] Cfr. Cass. 26 settembre 1983, in Cass. pen., 1985, 395; Cass. 18 febbraio 1988, cit. nota n. 203; Cass. 20 gennaio 1981, cit. nota n. 203.
[213] Cfr. VIOLANTE, op. cit., 182.
[214] Cfr. ANTOLISEI, op. cit., parte generale, 1997, 263.
[215] Cfr. MANZINI, op. cit., 811.
[216] Cfr. DE ANGELIS, op. cit., 4, il quale porta lfesempio del datore di lavoro che, permanentemente, sfrutta i propri dipendenti.
[217] Cfr. ALTAVILLA, Il momento consumativo del reato dfusura: reati istantanei ad effetto permanente e reati esauriti, in Riv. it. dir. pen., 1935, 537.
[218] Cfr. ROCCO, Lfoggetto del reato, in Opere giur., I, 1932, 113.
[219]
Lfart. 81 c.p. così dispone: gEf punito con la pena che dovrebbe
infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi con
una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero
commette più violazioni della medesima disposizione di legge.
Alla stessa pena soggiace chi con più azioni
od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in
tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di
legge
Nei casi preveduti da questfarticolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedentih.
[220] V. Cass. 18 febbraio 1988, cit. nota n.203.
[221]
Generalmente viene presa in considerazione la nota definizione dello Jhering, secondo la quale gè bene tutto ciò
che a noi può servireh. V.
JHERING, Geist des römischen Rechts, 1875, III, 328.
[222] Riguardo le singole posizioni vedi, più in particolare, 3.2 Il Codice Zanardelli e i paragrafi successivi, pag. 36 ss.
[223] Cfr. DE MARSICO, op. cit., 259; ANTOLISEI, op. cit., parte speciale, II, 1977, 314. Sul problema, ampiamente, v. LA PORTA, op. cit., 29.
[224] Cfr. CANDIAN, Contributo alla dottrina dellfusura e della lesione nel diritto positivo italiano, Milano, 1946, 38.
[225] Cfr. LA PORTA, op. cit., 31.
[226] Cfr. VIOLANTE, op. cit., 230.
[227] Cfr. FLORIAN, Il delitto dfusura. Nota economico-giuridica, in Giur. it., 1935, II, 94.
[228] In questo senso V. VIOLANTE, op. cit., 199.
[229] Cfr. VIOLANTE, op. cit., 1975, 387. In questo senso vedi, anche, DE ANGELIS, op. cit., 5.
[230] Cfr. ANTOLISEI, op. cit., parte generale, 1997, 186.
[231] Sullfargomento cfr. PATALANO, Significato e limiti della dommatica del reato di pericolo, Napoli, 1975; FIANDACA, Note sui reati di pericolo, in Il Tommaseo Natale, 1977, 175; ANGIONI, Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale, Sassari, 1981; CANESTRARI, Reato di pericolo, in Encicl. giur. Treccani, XXVI, 1991.
[232] V. § 4.1 , pag. 82.
[233] Tesi elaborata dal Candian; vedi nota n. 224.
[234] Tesi elaborata dal Violante; vedi nota n. 229.
[235] Questo ultimo autore, tuttavia, giunge ad una conclusione diversa. A riguardo v. VIOLANTE, op. cit., 1970, 230.
[236] Ef previsto, infatti, che gAlla stessa pena soggiace chicprocura ad una persona in stato di bisogno una somma di denaroch
[237] Da ciò deriva che lfambito di applicabilità della mediazione usuraria è più ampio rispetto a quello dellfusura diretta.
[238] Cfr. VIOLANTE, op. cit., 157.
[239] Cfr. ANTOLISEI, op. cit., parte speciale, I, 313; DE FRANCESCO, op. cit., 644.
[240] Così, anche, ANTOLISEI, loc. ult. cit.; DE FRANCESCO, loc. ult. cit.
Ef necessario qui rilevare come proprio tale esclusione abbia determinato la scarsa applicazione pratica della fattispecie della mediazione usuraria in favore del concorso in usura diretta. Per un curioso caso di intermediazione usuraria su flaconi di sangue per trasfusione v. Pret. Caltagirone, 8 novembre 1983, in Il Foro Italiano, 1985, 568.
[241] Cfr. MANZINI, op. cit., 1963, 807; contra DE ANGELIS, op. cit., 5.
[242] Cfr. DfAMBROSIO, op. cit., 1355; GROSSO, op. cit., 1147.
[243] Il primo comma dellfart. 1755 c.c. cosi dispone: gIl mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se lfaffare è concluso per effetto del suo interventoh.
[244] Cfr. VIOLANTE, op. cit., 28.
[245] Ciascuno di questi requisiti è stato oggetto di trattazione più approfondita nel capitolo precedente; v. cap. II. FATTISPECIE DELLfUSURA EX ART. 644 DEL CODICE ROCCO, pag. 47 ss.
[246] Cfr. ALBAMONTE, Opinioni e documenti, in Cass. pen., 1993, fasc. 145, 226.
[247] Cfr. Cass. 18 maggio 1978, in Cass. pen., 1979, 1527; più recentemente, cfr. Cass. 30 gennaio 1988, in C.E.D. Cass., n. 177506 e Cass. 14 novembre 1988, in C.E.D. Cass., n. 179679.
[248] Cfr. Cass. 12 febbraio 1982, in Cass. pen., 1983, 1145.
[249] Cfr. Cass. 22 novembre 1983, in C.E.D. Cass., n. 161371; Cass. 7 maggio 1988, ivi, n. 178350.
[250] La letteratura in materia è copiosa: cfr. BERIONNE, Relazione nellfambito del convegno Usura e disciplina penale del credito, Frascati 6/8 febbraio 1997; CAPERNA-LOTTI, Il fenomeno dellfusura tra esperienze giudiziarie e prospettive di un nuovo assetto normativo, in Banca borsa e titoli di credito, 1995, 75; CAVALIERE, Lfusura tra prevenzione e repressione: il controllo del ruolo penalistico, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 1206; DINI, Intervento alla conferenza internazionale sul riciclaggio del 18/6/94, in Estorsione e usura, Relazione Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura; FIANDACA, La disciplina penale dellfusura: problemi e prospettive, in Economia e credito, 1995, 1, 41; MACCARI-MAZZA, Usura e riciclaggio, in Riv. pen. dellfeconom., 1995, 260; MONTI, Lfusura, 1995, 11; PAUDICE, Lfusura e il mercato del credito, 1996, 4; PROSDOCIMI, Aspetti e prospettive della disciplina penale dellfusura, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1995, 575; SANTORSOLA, Economia dellfusura: tecniche di raccolta, impieghi e modelli di gestione, in Dirigenza Bancaria, 1994, 41. Da ultimo, è il caso di segnalare la Prima conferenza nazionale contro lfusura e lfestorsione, Roma 16/17 gennaio 2001, organizzata dal Ministero dellfInterno, presieduta da Pina Grassi (16/01/2001) e Federico Brini (17/01/2001), con relazione del Commissario delle iniziative Antiracket e antiusura Tano Grasso, e con lfintervento del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.
[251] A tal riguardo, è utile ricordare il pensiero del Manzione, secondo cui: gclfofferta di usura si è fortemente trasformata, sicché, da fenomeno artigianale, se così si può dire, svolto da singoli con capitale proprio e destinato essenzialmente a «rispondere» ai bisogni individuali o delle famiglie, si è dapprima trasformata in meccanismo associativo di tipo imprenditoriale, rivolto in genere alle piccole e medie aziende ed avente lfobiettivo di impossessarsi progressivamente della stessa attività economica del debitore o dellfintero suo patrimonio mettendolo in condizione di non poter più adempiere alle obbligazioni contratte se non con la cessione dellfattività; quindi in fenomeno criminale, in cui cioè lfusura gioca un ruolo intermedio rispetto ad una più generale e programmata attività economica di organizzazioni che reinvestono capitali di illecita provenienza utilizzando il canale usurario come uno dei vari strumenti di ripulitura del danaro sporco e ricorrendo a «tecniche» violente e sovraffattorie di recupero dei crediti, che spesso si traducono, anche qui, nellfacquisizione finale dellfintero patrimonio o dellfattività dellfusurato.h; cit. MANZIONE, Usura e mediazione creditizia, aspetti sostanziali e processuali, 1998, 19.
[252] Detto anche Decreto Legge Martelli, in Gazzetta Ufficiale, 8 giugno 1992, n. 133.
[253] Cfr. BELLACOSA, Usura impropria, in Encicl. giur. Treccani, 1994, vol. XXXII, 1.
[254] V. emendamento n. 1.1/28, proposto dal sen. Brutti alla Commissione Giustizia del Senato nella seduta del 22 luglio 1992.
[255] V. emendamento n. 1.1/159, proposto anchfesso dal sen. Brutti alla Commissione Giustizia del Senato nella seduta del 22 luglio 1992.
[256] Di cui è stato riportato il testo supra, v. pag. 106.
[257] Una indicazione in tal senso, emerge con evidenza dai lavori preparatori, ove si legge che le nuove previsioni normative in materia di usura, mirano ga garantire il mercato e a contrastare lfusura come fonte di reddito per la mafia e consimili associazionih, e perseguono lo scopo gdi colpire attività di intermediazione finanziaria di natura usuraria collegate a fenomeni di pressione ed intimidazioneh; v. interventi del sen. Brutti nella seduta della Commissione Giustizia del Senato del 23 luglio 1992; al riguardo, cfr. BELLACOSA, Usura impropria, in Encicl. giur. Treccani, 1994, vol. XXXII, 1; FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte speciale, II, 2, Delitti contro il patrimonio, 1992, 180.
[258] In questo senso, cfr. ALBAMONTE, op. cit., 227.
[259] Cfr. DE MARSICO, Delitti contro il patrimonio, Napoli, 1940, 259; ANTOLISEI, Manuale di Diritto Penale, parte speciale, II, 1977, 314.
[260] Cfr. CANDIAN, Contributo alla dottrina dellfusura e della lesione nel diritto positivo italiano, Milano, 1946, 30.
[261] Cfr. VIOLANTE, Il delitto dfusura, Milano, 1975, 387.
[262] Cfr. BELLACOSA, op. cit., 2. In senso analogo, cfr. FIANDACA-MUSCO, op. cit., parte speciale, II, 2, Delitti contro il patrimonio, 1992, 181. Inoltre, secondo Albamonte: gSta di fatto che, alla luce della ratio della nuova normativa, essa debba tener conto dellfinteresse tutelato dalle relative fattispecie penali (artt. 644 e 644-bis), non solo di tutela del patrimonio e della libertà negoziale del soggetto passivo, ma di garanzia che lfiniziativa economica privata non sia svolta «in contrasto con lfutilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» (art. 41 Cost.)h; cit. ALBAMONTE, op. cit., 228.
[263] In materia di interpretazione del concetto di approfittamento vi è una letteratura copiosa: cfr. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Torino, 1961, 793 ; DfAMBROSIO, Delitti contro il patrimonio, in Codice penale, in Giurisprudenza sistematica di diritto penale, II, Torino, 1984, 1352; DE FRANCESCO, in CRESPI, STELLA e ZUCCALAf, Commentario breve del codice penale, Padova, 1986, 644; VIOLANTE, op. cit., 1970, 22; ANTOLISEI, op. cit., parte speciale, I, 1992, 328; FIANDACA-MUSCO, op. cit., parte speciale, II, 2, Delitti contro il patrimonio, 1992, 174; MARCIANO, Il nuovo codice penale. Innovazioni, Napoli, 1932, 442; GROSSO, Usura (Diritto penale), in Enc. Diritto, vol. XLV, 1143.
[264] V. cap. II, §2.1 Lfapprofittamento, pag. 49 ss.
[265] V. §2.1 La legge n. 356 del 7 agosto 1992 e sua «ratio» normativa, pag. 105.
[266] Cfr. VIOLANTE, op. cit., 1975, 385.
[267] V. supra, §2.1 La legge n. 356 del 7 agosto 1992 e sua «ratio» normativa, pag. 107.
[268] V. supra, cap. II, §2.4 La prestazione tipica del soggetto passivo e lfusurarietà, pag. 63 ss.
[269]
Cfr. Cass. 20 marzo 1979, in Giust. pen., 1980, II, 177; Cass. 28 maggio
1979, ivi, 233; Cass. 28 settembre 1978, ivi, 1979, 413; Cass. 21
gennaio 1982, in Cass. pen., 1982, 1177; Cass. 22 aprile 1983, in Riv.
pen., 1984, 558.
[270] Cfr. Pret. Prato, 8 novembre 1976, in Banca borsa, 1977, II, 113; Cass. 1 marzo 1979, in Riv. pen., 1979, 560.
[271] Cfr. Cass. 5 luglio 1989, in Riv. pen., 1990, 511.
[272] Cfr. Cass. 18 febbraio 1988, in Giust. pen., 1989, II, 160.
[273] Cfr. Cass. 22 novembre 1983, n. 10025, in C.E.D. Cass., n. 161371; Cass. 15 aprile 1981, n. 3396.
[274] Cfr. Cass. 18 febbraio 1988, in Giust. pen., 1989, II, 160.
[275] Cfr. FIANDACA-MUSCO, op. cit., 191.
[276] Cfr. BELLACOSA, op. cit., 3.
[277]
Cfr. BELLACOSA, loc. ult. cit.
[278] Lfart. 2082 c.c. così dispone : gEf imprenditore chi esercita professionalmente unfattività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizih; lfart. 2083 c.c., invece, definisce il piccolo imprenditore: gSono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano unfattività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famigliah.
[279] Esempi tipici di professionista sono il medico, lfavvocato, il commercialista, ecc.
[280] Cfr. ANTOLISEI, op. cit., 328; FIANDACA-MUSCO, op. cit., parte speciale, II, 2, Delitti contro il patrimonio, 1988, 172; MANTOVANI, Diritto penale. Delitti contro il patrimonio, Padova, 1989, 193; Cass. 13 marzo 1984, in Cass. pen., 1985, 1839; Cass. 21 gennaio 1981, ivi, 1982, 1177.
[281] Contra, Mucciarelli, secondo cui: gcben puòcvalutarsi non necessario un collegamento funzionale tra la difficoltà economica o finanziaria e lfattività (imprenditoriale o professionale) esercitata dal soggetto passivo, fermo restando che la situazione di difficoltà (qualunque ne sia la causa) è destinata a riverberarsi sullfattività svolta dalla vittima.h In altre parole, secondo questo Autore sarebbe sufficiente un collegamento indiretto. Cfr. MUCCIARELLI, Art. 11-quinquies - Usura e usura impropria, in Leg. pen., 1993, fasc.1-2 , 139.
[282]
Lfart. 3 Cost. dispone che: gTutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza,
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali.
Ef compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e
lfeguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana
e lfeffettiva partecipazione di tutti i lavoratori allforganizzazione politica,
economica e sociale del Paese.h
[283] Per la distinzione tra dolo generico e specifico, v. supra nota n. 170.
[284] Cfr. ALBAMONTE, op. cit., 228.
[285] V. cap. II, §3.2 Gli elementi del dolo, pag. 70.
[286] Cfr. Cass. 10 marzo 1975, in Giust. pen., 1975, II, 682.
[287] Cfr. Pret. Taranto, 26 marzo 1992, in Riv. pen., 1992, 971; Pret. Torino, 3 novembre 1979, inedita.
[288] Cfr. ALBAMONTE, loc. ult. cit.
[289] Cit. BELLACOSA, loc. ult. cit.
[290] V. supra, cap. II, §6 MEDIAZIONE USURARIA, pag. 96.
[291] V. §2.1 La legge n. 356 del 7 agosto 1992 e sua «ratio» normativa, pag. 105.
[292] Il primo comma dellfart 6 c.p.p., prima della riforma del d.lgs. 51/1998, introduttivo del giudice unico di primo grado, così disponeva: gIl tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del pretoreh.
Il primo comma dellfart. 7 c.p.p., articolo oggi interamente abrogato dal d.lgs. 51/1998, cosi disponeva: gIl pretore è competente per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentivah.
[293] Cfr. Cass. pen., 8 giugno 1993, n. 1878; Cass. pen., 19 maggio 1993, n. 1619.
[294] In questo senso, cfr. BELLACOSA, op. cit., 4; MUCCIARELLI, op. cit., 138.
[295] Il terzo comma dellfart. 644 bis c.p. dispone, infatti, che: gSi applica la disposizione del terzo comma dellfarticolo 644h.
[296] Cfr. BELLACOSA, Usura, in Digesto delle Discipline Penalistiche, XV, 1999, 148.
[297] Cfr. MANZIONE, Usura e mediazione creditizia, aspetti sostanziali e processuali, Milano, 1998, 23. In senso parzialmente dissimile Masullo, secondo cui: gA ben vedere, dunque, la semplificazione operata non derivava dallfincertezza interpretativa sulla sussistenza o sullfampiezza dello stato di bisogno penalmente rilevante, quanto piuttosto dallfesigenza di ridurlo ad un dato (misura eccessiva degli interessi), di sicura rappresentazione per la controparteh. Cit. MASULLO, A due anni dalla riforma del delitto di usura: una riflessione sulla nuova scelta strategica, in Cass. Pen., 1998, II, 1264, 2201.
[298] In Gazzetta Ufficiale, 9 marzo 1996, n. 58.
[299] V. infra, rispettivamente, §2.5 La fattispecie transitoria di usura ai sensi dellfart. 3 l.n. 108/1996, pag. 161 ss.; §3 DISCIPLINA DELLA PRESCRIZIONE ED I SUOI EFFETTI IN ORDINE ALLA NATURA GIURIDICA DEL DELITTO DI USURA, pag. 185 ss.
[300] Cfr. FUSARO, Con lfapprovazione del testo a Camere sciolte si crea un precedente con forti perplessità, Guida al diritto, in Il Sole 24 Ore, 23 marzo 1996, n. 53; MANNA, La nuova legge sullfusura, Torino, 1997, 61.
[301] Il secondo comma dellfart. 61 Cost. così dispone: gFinché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedentih.
[302]
Per quanto riguarda lfiter parlamentare della nuova normativa, cfr.
MANNA, op. cit., 41 ss.; PISA, Lotta allfusura, giurisprudenza in
difficoltà nellfattesa di nuove norme, in Dir. pen. e proc.,
1995, 1283. Più in generale, per una disamina dei provvedimenti presi
fino ad ora (rectius, fino alla l.n. 108/1996) dalle Camere in regime di
prorogatio, cfr. FUSARO, loc. ult. cit.
[303] Questa definizione è del Mortati. Cfr. MORTATI, Istituzioni di Diritto Pubblico, Padova, 1969, I, 479 ss.
[304] In generale, bisogna dire che la maggioranza della dottrina costituzionalista non ritiene ammissibile lfesercizio della funzione legislativa durante il periodo di prorogatio, tranne gli atti legislativi imposti dalle stesse disposizioni costituzionali, e cioè: la conversione di decreti legge, ex art.77, comma secondo, Cost.; lfapprovazione di leggi di bilancio, ex, art. 81, Cost.; la deliberazione dello stato di guerra, ex art. 78, Cost.; a tal proposito, cfr. MAZZIOTTI, voce Parlamento (funzioni), in Enc. dir., XXXI, 757; MANZELLA, Il Parlamento, Bologna, 1977, 61; DfORAZIO, voce Prorogatio, in Enc. dir., XXXVII, 1988, 428; SALERNO, sub artt. 60-62, in CRISAFULLI-PALADIN, Commentario breve alla Costituzione, Padova, 1990, 378; contra, TRAVERSA, Proroga e prorogatio delle Camere, Roma, 1983, 102.
[305]
La prima parte del terzo comma dellfart. 644 c.p., nel disporre gLa legge
stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurarih,
rinvia allfart. 2, l.n. 108/1996 secondo cui: gIl Ministro del tesoro,
sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente
il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni
a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad
anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari
iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca
d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della
stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione
delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al
trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta
Ufficiale.
@La
classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della
natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie
è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la
Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella
Gazzetta Ufficiale.
Le banche e gli intermediari finanziari di cui al
comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti
ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze
aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la
classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi
1 e 2.
Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo
644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari,
è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla
categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della
metà.
Per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi
di cui al presente comma vedi il d.m. 26 marzo 1999h.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[306] Cfr. CAPERNA-CONTI-FORLENZA-LOTTI-SACCHETTINI-TRICOMI, Per una legge dalla struttura complessa: il percorso guidato allfapplicazione, in Guida al Diritto, n. 12, 23 marzo 1996, 34 ss., e ivi, 38; CARACCIOLI, Il reato di usura e le sue possibili connessioni con il credito bancario ed interfinanziario, Relazione al Convegno di Studi: «Il fenomeno dellfusura e lfintermediazione finanziaria e bancaria», Bari, 13 dicembre 1996, in Il Fisco, 1997, 1483.
[307] Il secondo comma dellfart. 25 Cost. dispone: gNessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commessoh.
[308]
Cfr. Corte Cost., 12 maggio 1964, n. 36, in Giur.
cost., 1964, 483; Corte Cost., 17 marzo 1966, n. 26, ivi, 1966, 262.
Similmente, con particolare riguardo alla normativa in tema di stupefacenti,
cfr. Corte Cost., 11 luglio 1991, n. 333, in Foro it.,
1991, I, 2628. Più in particolare si consideri Corte Cost., 5/8 luglio
1971, n. 168, in Giust. pen., 1972, I, 50, che, con riferimento allfart.
650 c.p., richiede che la legge indichi gcon sufficiente specificazione i
presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti
dellfautorità non legislativa, e Corte Cost., 14 giugno 1990, n. 282, in
Foro it., 1991, I, 3027, che, con riferimento
alla l.n. 818/1984 in tema di certificato di prevenzione incendi, richiede
venga determinato gil nucleo fondante il contenuto dfillecito del reatoh.
[309] Cfr. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, in Noviss. dig. it., XIX, 1973, 43; FIANDACA-MUSCO, Diritto Penale, Parte generale, Bologna, 1989, 64; FIORE, Diritto Penale, Parte generale, I, Torino, 1993, 80; PADOVANI, Diritto Penale, Milano, 1993, 27; PALAZZO, voce Legge penale, in Dig. disc. Pen., VII, 1993, 354.
[310]@ A tal proposito si veda lfart. 2, primo comma della l.n. 108/1996, sui criteri di rilevazione del tasso effettivo globale medio, lfart. 2, secondo comma della stessa, sui criteri di classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, e lfart. 644 c.p., quarto comma, sulle voci di costo rilevanti per la determinazione del tasso usurario. Di questo avviso, BELLACOSA, op. cit., 150; MUCCIARELLI, Commento allfart. 1 l. 108/96, in Leg. pen., 1997, 547; CAPERNA-CONTI-FORLENZA-LOTTI-SACCHETTINI-TRICOMI, op. cit., 38.
[311] In questo senso, cfr. MANNA, op. cit., 65. Secondo lfAutore, infatti: gcbisogna domandarsicse la nuova fattispecie in tema di usura, che stiamo analizzando, contenga comunque, da parte della legge, la determinazione del «nucleo fondante il contenuto dfillecito», lasciando alla fonte sottordinata soltanto lfindicazione di aspetti tecnici. Ad un primo esame della norma, risulta francamente difficile dare alla questione una risposta di carattere affermativocTale impostazione del problema risulta, però, ad un più approfondito esame, insoddisfacente, almeno nella misura in cui non si accerti la reale funzione del provvedimento amministrativo, anche in tema di usura.h, e conclude dicendo che: hA ben considerarecpuò fondatamente riconoscersi anche al provvedimento amministrativo, di fissazione del tasso usurario, la funzione di operare già a monte il bilanciamento di interessicne consegue che le perplessità di ordine costituzionale, in relazione al principio della riserva assoluta di legge, nonostante le apparenze, non si rivelano, in realtà, fondate, o quantomeno, esse risultano notevolmente ridimensionateh.
[312] Espressione del CERASE, Lfusura riformata: primi approcci a una fattispecie nuova nella struttura e nellfoggetto di tutela, in Cass pen., 1997, 2614.
[313] V. infra, §2.4 La fattispecie di usura con «interessi sproporzionati» a carico di chi versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria (art. 644, 3° comma, II parte, c.p.), pag. 154 ss.
[314] V. § precedente, pag. 130.
[315] V. supra, cap. II, §2.4 La prestazione tipica del soggetto passivo e lfusurarietà, pag. 67.
[316] Cfr. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte speciale, II, Milano, 1986, 317; DE MARSICO, Delitti contro il patrimonio, Napoli, 1940, 258. In generale, per una compiuta trattazione delle varie ipotesi prospettate, vigente il vecchio delitto di usura, v. supra, cap. II, §5.1 Lfinteresse protetto, pag. 89 ss.
[317] Cfr. CANDIAN, Contributo alla dottrina dellfusura e della lesione nel diritto positivo italiano, Milano, 1946, 38
[318]
Cfr. VIOLANTE, Il delitto dfusura, Milano, 1975, 387; DE ANGELIS, Usura,in Encicl. giur. Treccani, 1994, vol.
XXXII, 5.
[319] Così FIANDACA-MUSCO, op. cit., parte speciale, II, 1996, 212; BERTOLINO, Le opzioni penali in tema di usura: dal codice Rocco alla riforma del 1996, in Riv. it. dir. e proc. pen.,@ 1997, 794; MANZIONE, op. cit., 71, il quale, pur non accogliendola, la ritiene preferibile rispetto alle altre gcperché tende a ricostruire in modo unitario il bene protetto e giustificata (tale impostazione) dai lavori preparatori della riforma oltre che dallfobiettivo politico-criminale perseguito dal legislatore e mirante appunto a rafforzare la tutela di soggetti esposti ad un fenomeno in via di espansioneh. Analogamente, ma in una prospettiva che privilegia gli aspetti connessi alla tutela della libertà di determinazione dellfindividuo che accede al credito, v. SILVA, Osservazioni sulla nuova disciplina penale del reato di usura, in Riv. pen., 1996, 131.
[320] Cit. MUCCIARELLI, op. cit., 1997, 514; nello stesso senso, cfr. MERUZZI, Usura, in Contr. e impr., 1996, 809; MASULLO, op. cit., 2216 e 2222, la quale, nellfambito di una ricostruzione più articolata e approfondita del problema, conclude: gLe osservazioni proposte sembrano, dunque, rafforzare la tesi di quanti oggi vedono lfusura, almeno nellfipotesi principale, come offensiva di un bene giuridico di stampo pubblicisticoh e, gLa funzione reale della fattispecie prevista allfart. 644 sembra, allora, proprio quella di inibire il ricorso al credito privato, data altrimenti lfimpossibilità di imporre ad esso una politica controllata dei tassi, piuttosto che quella – dichiarata (ed apparente) – di garantire ai soggetti un finanziamento a tassi proporzionatih.
[321] Per una definizione di reato plurioffensivo, v. supra, cap. II, §5.1 Lfinteresse protetto, pag. 94.
[322] Cit. CRISTIANI, Guida alle nuove norme sullfusura, Torino, 1996, 32; in questo senso vedi, anche, DE ANGELIS, Usura, in Encicl. giur. Treccani, 1997, vol. XXXII, 7.
[323] Cit. CERASE, loc. ult. cit..
[324] Cfr. MANNA, op. cit., 67 ss. In altre parole, secondo lfAutore la funzione più intima della nuova fattispecie, sarebbe quella del gcontrollo del mercato finanziarioh. Ad una conclusione non dissimile giunge anche Masullo, cfr. MASULLO, op. cit., 2222.
[325] Tesi fatta propria da Fiandaca-Musco, v. supra, nota n. 319.
[326] Cit. INSOLERA, Usura e criminalità organizzata, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1997, 132.
[327] Cfr. BELLACOSA, op. cit., 149.
[328] V. lfintervento dellfOn. Grasso nella seduta della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati del 27 settembre 1994: gbisognerebbe fare anche un salto in avanti prevedendo che lfusura si determini oggettivamente, indipendentemente dalle condizioni soggettive della vittima. In tale modo la norma interverrebbe a livello più generale a difesa del mercatoh.
[329]
Cit. INSOLERA, loc. ult. cit.
[330]
Cit. MANTOVANI, Il principio di offensività nello schema di delega
legislativa per un nuovo codice penale, in AA. VV., Prospettive
di riforma del codice penale e valori costituzionali, Milano, 1996, 103.
Sui reati di scopo e sulla loro conformità alla Costituzione, cfr.
PADOVANI, op. cit., 109 ss., il quale evidenzia come, spesso, i reati di
scopo hanno ad oggetto la tutela di una funzione.
[331] V. cap. III, §2.3 Il nuovo requisito delle «condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale», pag. 114 ss.
[332] Per una ricognizione del dibattito dottrinario sorto in vigenza del vecchio art. 644 c.p., relativo alla possibilità di ricomprendere nella prestazione del soggetto attivo anche beni immobili, nonché prestazione di servizi e attività professionali, v. supra, cap. II, §2.3 La prestazione tipica del soggetto attivo, pag. 59 ss. Inoltre, per la configurabilità dellfusura reale nel nuovo testo, v. infra, §2.6 Punibilità della cosiddetta «usura reale», pag. 166.
[333] Si escludono, dunque, gli atti di liberalità; essi, tuttavia, inseriti in un contesto più ampio, cioè nellfambito di un programma contrattuale complesso tra i soggetti, potrebbero configurare una condotta che rileva ai fini penali. Cfr. VIOLANTE, Il delitto di usura, 1970, 27, secondo cui, in relazione al vecchio delitto di usura, non vi è: gNessun dubbio circa lfirrilevanza, alla stregua della formulazione normativa, degli atti di liberalità in quanto è richiesto esplicitamente che la dazione del soggetto passivo abbia funzione di corrispettivo dellfaltrui prestazione; ogni qualvolta, però, la prestazione del soggetto in stato di bisogno abbia tale funzione lfaccettazione del soggetto attivo è punibile appunto perché è condotta idonea ad acquisire un vantaggio usurarioh. Così anche DE MARSICO, Delitti contro il patrimonio, 1951, 264. Ebbene, non sembra che con riguardo alla nuova fattispecie dfusura i termini di questo discorso siano cambiati.
[334] Per il testo integrale dellfarticolo v. nota n. 305.
[335] La prima rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi è avvenuta con il d.m. 22 marzo 1997, in Gazzetta Ufficiale, n. 76 del 2 aprile 1997; la seconda con d.m. 24 giugno 1997, ivi, n. 150 del 30 giugno 1997; la terza con d.m. 25 settembre 1997, ivi, n. 228 del 30 settembre 1997; le successive con d.m. 23 dicembre 1997, ivi, n. 303 del 31 dicembre 1997; con d.m. 23 marzo 1998, ivi, n. 72 del 27 marzo 1998; con d.m. 24 giugno 1998, ivi, n. 150 del 30 giugno 1998; con d.m. 22 settembre 1998, ivi, n. 225 del 26 settembre 1998; con d.m. 21 dicembre 1998, ivi, n. 304 del 31 dicembre 1998; con d.m. 26 marzo 1999, ivi, n. 75 del 31 marzo 1999; con d.m. 19 giugno 1999, ivi, n. 151 del 19 giugno 1999 ; con d.m. 21 settembre 1999, ivi, n. 225 del 24 settembre 1999; con d.m 20 dicembre 1999, ivi, n. 300 del 23 dicembre 1999; con d.m. 23 marzo 2000, ivi, n. 74 del 29 marzo 2000; con d.m 23 giugno 2000; con d.m. 20 settembre 2000. Lfultima rilevazione è avvenuta con d.m. 20 dicembre 2000, in Gazzetta Ufficiale, n. 196 del 29 dicembre 2000, in vigore dal 1 gennaio 2001.
[336] In Gazzetta Ufficiale, n. 226 del 26 settembre 1996.
[337] In Gazzetta Ufficiale, n. 225 del 26 settembre 1997.
[338] Banca dfItalia, Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sullfusura, 30 settembre 1996 e aggiornamento del 30 giugno 1997.
[339] Lfart. 1, secondo comma, del d.m. 22 marzo 1997, ha precisato che i tassi effettivi globali medi gnon sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicatah. Le Istruzioni della Banca dfItalia – il cui fondamentale valore di riferimento, per la verifica del rispetto del limite di usurarietà, è stato espressamente riconosciuto dallfart. 3, secondo comma, del d.m. 22 marzo 1997, nonché dai successivi decreti ministeriali di rilevazione trimestrale – hanno previsto, al §C4, che, ai fini del calcolo del tasso, sono ginclusi: 1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento; 2) le spese di chiusura della pratica; 3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate se stabilite dal creditore; 4) il costo dellfattività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per lfottenimento del credito; 5) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore; 6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con lfoperazione di finanziamentoh. Sono invece gesclusi: a) le imposte e tasse; b) il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi; c) le spese legali e assimilate; d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo; e) gli oneri applicati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito; f) le spese connesse con i servizi accessori; g) le spese per le assicurazioni e garanzie diverse da quelle di cui al precedente punto 5h. La Banca dfItalia ha poi precisato che gle penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali, non sono da aggiungere alle spese di chiusura della praticah e sono quindi escluse dal calcolo del tasso. In argomento, v. anche la circolare dellfA.B.I. del 27 novembre 1996, prot. LG/ST 6464.
[340] In questo senso, cfr. BELLACOSA, op. cit., 150; MANNA, op. cit., 63; CAPERNA-CONTI-FORLENZA-LOTTI-SACCHETTINI-TRICOMI, loc. ult. cit.; SANTACROCE, La nuova disciplina penale dellfusura: analisi della fattispecie-base e difficoltà applicative, in Cass. pen., 1997, 1540; IZZO-SOLOMBRINO, Le nuove norme sullfusura. Profili penali e civili, Napoli, 1996, 22.
[341] Vedi §1 PREMESSE E RILIEVI COSTITUZIONALI, pag. 127 ss.
[342] Così anche MANZIONE, op. cit., 26; BELLACOSA, loc. ult. cit.; DONATO-MORERA, Riflessioni intorno al tema dellfusura, in AA. VV., Problemi attuali del diritto penale dellfimpresa, a cura di INSOLERA-ACQUAROLI, Ancona, 1997, 55; TAGLIAVINI, Fenomeni illegali e riflessi sul sistema bancario: lf«usura strumentale», in AA. VV., Lfusura in Italia, a cura di MASCIANDARO-PORTA, Milano, 1997, 178; FILOTTO, Lfusura e il sistema finanziario italiano, in AA. VV., op. ult. cit., 154.
[343] Per il testo integrale dellfart. 644, terzo comma, c.p., v. supra, §1 PREMESSE E RILIEVI COSTITUZIONALI, pag. 127 ss.
[344] Si vedano, in particolare, gli interventi degli On.li Grasso e Pecoraro Scanio nella seduta del 28 febbraio 1996 della Commissione perm. Giust. della Camera.
[345] Cfr. BELLACOSA, op. cit, 151; MANNA, op. cit., 76; PROSDOCIMI, Aspetti e prospettive della disciplina penale dellfusura, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1995, 598.
[346] Cfr. MANZIONE, op. cit., 63. Secondo Bonora, inoltre, gCome in altri settori – ad esempio quello dellfobbligo di segnalazione delle operazioni sospette nellfambito della normativa antiriciclaggio – il legislatore italiano dovendo scegliere tra un sistema di tutela di tipo «oggettivo» ed uno di tipo «soggettivo», ha finito, per non sbagliare, per assumerli entrambih. Cit. BONORA, La nuova legge sullfusura, Padova, 1998, 65.
[347] Così FIANDACA-MUSCO, op. cit., parte speciale, II, 1996, 214.
[348] V. §1 PREMESSE E RILIEVI COSTITUZIONALI, pag. 135.
[349] Cfr., infatti, BELLACOSA, loc. ult. cit; MANNA, op. cit., 76; MANZIONE, op. cit., 62; PROSDOCIMI, La nuova disciplina del fenomeno usurario, in Studium iuris, 1996, 774; CAPERNA-CONTI-FORLENZA-LOTTI-SACCHETTINI-TRICOMI, op. cit., 37, in cui si dice che la norma è scarsamente determinata nellfoggetto, gin evidente contraddizione col dichiarato intento del legislatore di realizzare un maggiore rigore nella definizione dellfillecito e una riduzione degli ambiti valutativi in sede giudiziariah; FIANDACA-MUSCO, op. cit., parte speciale, II, 1996, 215, dove si dice che la norma in esame restituisce al giudice gun potere discrezionale altrettanto ampio di quello derivante dalla tradizionale disciplina normativa contenuta nella previgente norma incriminatrice: la preoccupazione politico-criminale di colmare possibili vuoti di tutela implica, inevitabilmente, un@ gprezzoh in termini di sufficiente determinatezza della fattispecie in esameh; CRISTIANI, op. cit., 108; CARACCIOLI, op. cit., 1487. Più in generale, cfr. FIANDACA, La tipizzazione del pericolo, in AA. VV., Beni e tecniche della tutela penale.
[350] Tale dubbio, peraltro, è sorto anche prima della promulgazione della legge, durante i lavori parlamentari, da parte dellfallora Ministro di grazie e giustizia Caianello; v. seduta del 28 febbraio 1996 della Commissione perm. Giust. della Camera. In generale, sulla conformità al principio costituzionale di determinatezza o tipicità della norma penale, v. PALAZZO, Il principio di determinatezza nel diritto penale, Padova, 1979; RONCO, Il principio di tipicità della fattispecie penale nellfordinamento vigente, Torino, 1979.
[351] V. supra, nota n. 168, pag. 67.
[352] V. supra, cap. II, §2.4 La prestazione tipica del soggetto passivo e lfusurarietà, pag. 63 ss.
[353] Così MANZIONE, op. cit., 67.
[354] Così BELLACOSA, loc. ult. cit.; PROSDOCIMI, op. cit., 781-782; CAPERNA-CONTI-FORLENZA-LOTTI-SACCHETTINI-TRICOMI, op. cit., 35; MUCCIARELLI, op. cit., 524; secondo i quali, se si opinasse in modo diverso, la sanzione penale finirebbe per ancorarsi ad uno sbilanciamento tra le prestazioni meno significativo di quello richiesto dalla sanzione civile, con conseguente inammissibile contraddizione sul piano della coerenza dellfordinamento.
[355]
Cfr. lfintervento dellfOn. Pecoraro Scanio, cit; v. anche lfintervento
dellfOn. Grasso, cit.
[356] In questo senso, cfr. MANNA, op. cit., secondo cui: gNel caso della seconda fattispecie di usura le perplessità riguardano, come è intuibile, soprattutto il riferimento alle «concrete modalità del fatto» ed alla circostanza per cui il tasso medio attenga a, non meglio precisate, «operazioni similari»h.
[357] V. supra, cap. III, §2.3 Il nuovo requisito delle «condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale», pag. 113 ss.
[358] Cfr. PISA, Mutata la strategia di contrasto al fenomeno dellfusura, in dir. pen. e proc., 1996, 418.
[359] Cit. FIANDACA-MUSCO, loc. ult. cit.
[360] V. nota n. 168, pag. 67.
[361] Cfr. BELLACOSA, loc. ult. cit., secondo cui: gIn definitiva, a causa della compresenza di più concetti e nozioni sfuggenti ed indefiniti – tra lfaltro in assenza di ulteriori elementi della fattispecie precisi e delimitati – appare realmente fondato il vizio di illegittimità costituzionale dellfart. 644, 3° co., c.p. per violazione del principio di tassatività e determinatezza della norma penale ex art. 25, 2° co., Cost. In questo senso, v. anche CARACCIOLI, loc. ult. cit.; CRISTIANI, loc. ult. cit.; contra, DE ANGELIS, op. cit., 2.@ Secondo Manna, da una parte, appare difficile che la Corte Costituzionale, in presenza di una eventuale eccezione di incostituzionalità di tale norma, possa dichiararne la illegittimità costituzionale, perché Essa non lo ha fatto già in altre occasioni simili (C. Cost., 16 dicembre 1980, n. 177, in Giur. Cost., 1980, 1535, in tema di prevenzione; C. Cost., 8 giugno 1981, n. 96, in tema di plagio; C. Cost., 6 febbraio 1995, n. 34, in Cass. pen. mass., 1995, 693); dallfaltra, lfAutore propone di interpretare la norma come operante entro limiti più definiti, ovverosia, tra il tasso medio indicato dal Ministro del Tesoro e la soglia oltre la quale gli interessi sono definiti usurari. Cfr. MANNA, op. cit., 76 ss; in questo ultimo senso v. anche PETRAGNANI GELOSI, Emergenza usura. Riflessioni di politica criminale, in Critica del diritto, 1996, 154.
[362] In questo senso, v. anche CAPERNA-CONTI-FORLENZA-LOTTI-SACCHETTINI-TRICOMI, loc. ult. cit.
[363] In Gazzetta Ufficiale, n. 226 del 26 settembre 1996.
[364] in Gazzetta Ufficiale, n. 76 del 2 aprile 1997.
[365] In questo senso, cfr. BELLACOSA, op. cit., 152; MANNA, op. cit., 80; IZZO-SOLOMBRINO, op. cit., 25; contra, CERASE, op. cit., 2609, secondo cui la figura criminosa transitoria gè la parente più stretta dellfusura impropria di cui allfabrogato art. 644-bis c.p.h.
[366] Si rileva che, gTale aggiunta appare in realtà controproducente, perché rende di difficile applicazione, sotto questo profilo, la norma anche alla c.d. «usura reale», in quanto risulta così oltremodo problematica quella interpretazione «estensiva» del termine tasso, con riferimento, cioè, anche alle tariffe ed ai prezzi, che rendeva invece possibile lfapplicazione della seconda fattispecie di usura pura allfusura realeh, cit. MANNA, op. cit., 81.
[367] Cfr. PROSDOCIMI, op. cit., 775.
[368] V. supra, §2.4 La fattispecie di usura con «interessi sproporzionati» a carico di chi versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria (art. 644, 3° comma, II parte, c.p.), pag. 159.
[369]
In questo senso, cfr. MANNA, loc. ult. cit.
[370]
Lfart 2 c.p. dispone: gNessuno può essere punito per un fatto che,
secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.
@Nessuno
può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non
costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e
gli effetti penali.
@Se la legge
del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica
quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia
stata pronunciata sentenza irrevocabile.
@Se si
tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei
capoversi precedenti.
@Le
disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di
decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un
decreto-legge convertito in legge con emendamentih.
[371] Cit. MANZIONE, op. cit., 32; Nel senso che lfart. 3 della l.n. 108/1996 non sia una legge temporanea, v. anche, IZZO-SOLOMBRINO, loc. ult. cit.
[372] In generale, per una trattazione del tema dellfusura reale, vigente la normativa del vecchio art. 644 c.p., v. cap. II, §2.3 La prestazione tipica del soggetto attivo, pag. 58 ss.
[373] Cfr. MANNA, op. cit., 73. In questo senso, v. anche MANZIONE, op. cit., 49.
[374] Cfr., per tutti, FIANDACA-MUSCO, op. cit., parte speciale, II, 1996, 176; ANTOLISEI, op. cit., parte speciale, I, 1982, 309; PROSDOCIMI, Aspetti e prospettive della disciplina penale dellfusura, cit., 1995, 587.
[375]
Cfr. MANNA, loc. ult. cit.
[376] Cfr. VIOLANTE, op. cit., 1975, 385.
[377] Lfart. 624 disciplina il delitto di FURTO ed è il primo articolo del Titolo XIII – Dei delitti contro il patrimonio. Il suo capoverso così dispone: gAgli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche lfenergia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economicoh.
[378]
Denunciano tale rischio FIANDACA-MUSCO, loc. ult. cit.
[379] Cfr. ANTOLISEI, op. cit., parte speciale, I, 1996, 367, secondo cui: gLfincriminazione, al contrario di quanto avveniva in antecedenza, non riguarda soltanto le sovvenzioni di denaro o altre cose mobili, ma si estende a qualsiasi dazione di utilità, ancorché non patrimoniale (ad esempio: prestazioni sessuali). Lfusura non è più pertanto intesa come operazione meramente finanziaria destinata a soddisfare un temporaneo bisogno di denaro, ma ha acquisito un significato più ampio. Conseguentemente, oggi vi potrebbe rientrare la c.d. usura reale, e cioè quella che si attua mediante operazioni che assicurano allfagente vantaggi economici del tutto sproporzionati alla sua prestazione, come ad esempio, il vendere una cosa a prezzo esorbitante, lfesigere per lfaffitto di un alloggio un corrispettivo esagerato et similia. Ed anche, sembra, il compenso eccessivo preteso per prestazioni professionali, come nel caso del sanitario che, chiamato dfurgenza per curare un malato gravissimo, approfitta della situazione e subordina il suo intervento alla corresponsione di un onorario iperbolicoh. Inoltre, GIANFELICI E. e GIANFELICI F., Le misure contro lfusura, Milano, 1998, 69, aggiungono: gDi conseguenza lfampiezza della nuova formulazione consente di ritenere che nel concetto di «altra utilità» possano essere compresi beni mobili, beni immobili, qualsiasi oggetto di scambio valutabile economicamente (come i titoli, la valuta estera), servizi o attività professionali a fronte di compensi eccessivamente elevati, finanziamenti ad alto rischio connessi a finalità speculative, o altri rapporti atipici che in passato non erano rilevanti per la condotta usurariah. In questo senso, v. anche CAPERNA-CONTI-FORLENZA-LOTTI-SACCHETTINI-TRICOMI, loc. ult. cit.; MANZIONE, op. cit., 50.
[380] Cfr. Legge n. 66-1010, del 28 dicembre 1966.
[381] Cfr. par. 303a StGB. Per gli approfondimenti, v. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 594.
[382] Cit. MANNA, op. cit., 74.
[383] Così PROSDOCIMI, La nuova disciplina del fenomeno usurario, cit., 775.
[384] Cfr. la legge n. 181, del 7 febbraio 1992, che ha novellato lfart 357 c.p. (Nozione di pubblico ufficiale): in argomento, per tutti, v. SEVERINO DI BENEDETTO, Le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio nel nuovo testo degli artt. 357 e 358 c.p., in Atti del Primo Congresso Nazionale del Diritto Penale, I delitti contro la Pubblica Amministrazione dopo la riforma – Il nuovo codice di procedura penale ad un anno dallfentrata in vigore, Napoli, 1991, 36 ss.
[385] Così BELLACOSA, loc. ult. cit.; PROSDOCIMI, loc. ult. cit.; MANNA, op. cit., 75; CARACCIOLI, op. cit., 1485; FIANDACA-MUSCO, op. cit., parte speciale, II, 1996, 213, i quali rilevano che con lfespressione galtra utilitàh, utilizzata dal Legislatore del 1996, appare autorizzata lfinterpretazione più lata, nel senso, cioè, di far rientrare nellfarea della rilevanza penale anche i casi di usura c.d. reale. Gli Autori, nel contempo, rilevano che un'interpretazione così estensiva greca con sé il rischio di applicazioni giudiziarie eccessivamente rigoristiche o, comunque, poco compatibili col rispetto della libertà di mercato o professionaleh. Simili preoccupazioni le manifesta CONTENTO, La rilevanza penale dellfusura. Il significato della nuova legislazione, Relazione al Convegno di Studi: gIl fenomeno dellfusura e lfintermediazione finanziaria e bancariah, Bari, 13 dicembre 1996.
[386] Cit. MASULLO, op. cit., 2205.
[387] V. §2.3 La fattispecie-base di usura con tasso-soglia predeterminato ex lege (art. 644, 1° e 3° comma, I parte, c.p.), pag. 148 ss.
[388] Al momento in cui si scrive, lfultimo è il d.m. 20 dicembre 2000, in vigore dal 1 gennaio 2001.
[389] Fonte: http://www.uic.it/it/usura/circolare-uic-b.htm, sez. B2, Operazioni escluse (del 4 febbraio 2001).
[390] In questo senso, cfr. BONORA, op. cit., 73.
[391] Cit. BELLACOSA, op. cit., 156.
[392] Per un esame più approfondito dellfelemento soggettivo nella previgente normativa antiusura, v. cap. II, §3 DOLO, pag. 68 ss.
[393] Cfr. MANNA, op. cit., 82.
[394]
Lfart. 47 c.p. così dispone: gLferrore sul fatto che costituisce
reato esclude la punibilità dellfagente. Nondimeno, se si tratta di
errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando
il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
Lferrore sul fatto che costituisce un determinato
reato non esclude la punibilità per un reato diverso.
Lferrore su una legge diversa dalla legge penale
esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che
costituisce il reatoh.
[395] Lfart. 5 c.p., invece, dispone che: gNessuno può invocare a propria scusa lfignoranza della legge penaleh. Deve essere ricordata, inoltre, la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale, con sent. n. 364 del 24 marzo 1988, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo tale articolo gnella parte in cui non esclude dallfinescusabilità dellfignoranza della legge penale lfignoranza inevitabileh.
[396] Così BELLACOSA, loc. ult. cit.; PROSDOCIMI, op. ult. cit., 776; FIANDACA-MUSCO, op. cit., parte speciale, II, 1996, 216.
[397]
Ai fini della conoscibilità dei decreti ministeriali, lfart. 2, terzo
comma, l.n. 108/1996 prevede che gLe banche e gli intermediari finanziarice
ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad
affiggere nella rispettiva sede, in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al
pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la
classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassich.
[398] V. nota n. 394. Nel senso dellfapplicabilità del terzo comma dellfart. 47 c.p., inoltre, cfr. MANNA, op. cit., 83; CRISTIANI, op. cit., 146. Analogamente, con particolare riguardo al fenomeno della norma penale in bianco, cfr. PAGLIARO, Principi di diritto penale, Parte generale, Milano, 1993, 401 ss.; PALAZZO, Lferrore sulla legge extrapenale, Milano, 1974, 215 ss.; contra, GRASSO, Considerazioni in tema di errore su legge extrapenale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1976, 172. Posizione intermedia assume ROMANO, Commentario sistematico del Codici Penale, I, Milano, 1987, 265, il quale, pur ammettendo la possibile rilevanza dellferrore su norma integratrice di una norma penale in bianco, conclude nel senso che, laddove questfultima risulti così indeterminata da rinviare interamente alla norma extra-penale richiamata, si dovrebbe applicare lfart. 5 c.p., anziché lfart. 47, comma terzo, c.p.; nello stesso modo, con riguardo alle nuove fattispecie di usura, cfr. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 776, che qualifica lferrore circa il tasso medio, quale errore sul precetto, ed in quanto tale è sottoposto alla disciplina dellfart. 5 c.p.
[399]
Tale orientamento giurisprudenziale è sostanzialmente abrogativo della
disposizione di cui allfart. 47, terzo comma, del codice penale; a tal
proposito, cfr. Cass. 21 marzo 1990, in Discipl.
comm., 1991, I, 188; Cass. 14 luglio 1986, in Giust.
pen., 1988, II, 150; in dottrina, in generale, su tale orientamento, v.
PALAZZO, op. cit.; GRASSO, op. cit., 138 ss.
[400] V. nota n. 395.
[401] Cfr. MANNA, op. cit., 84; per i dubbi sulla configurabilità del dolo eventuale nellfusura impropria, v. cap. III, §2.4 Lfelemento soggettivo, pag. 119 ss.
[402] Cfr. BELLACOSA, loc. ult. cit.; DE ANGELIS, op. cit., 3.
[403] Così, SEVERINO DI BENEDETTO, Riflessi penali della giurisprudenza civile sulla riscossione di interessi divenuti usurari successivamente allfentrata in vigore della l. n. 108 del 1996, nota a Trib. Roma, 4 giugno 1998; Trib. Velletri, 3 dicembre 1997; Trib. Milano, 13 novembre 1997, in Banca, borsa ecc., 1998, II, 533, secondo cui: gSecla norma viene correttamente interpretata, così come il testo, la ratio e la comparazione sistematica impongono, nel senso che promessa e dazione rappresentano due modalità alternative della condotta,c, ben potrà concludersi che qualunque attività idonea e diretta in modo non equivoco ad ottenere la promessa di interessi superiori al tasso-sogliacconfiguri il tentativo di usurah; ANTOLISEI, op. cit., parte speciale, I, 1996, 367; FIANDACA-MUSCO, op. cit., parte speciale, II, 1996, 217; DE ANGELIS, op. cit., 4; CRISTIANI, op. cit., 125; contra, MANNA, op. cit., 91; il quale ritiene che il delitto dfusura sia un reato di pericolo e dunque non sia configurabile gil pericolo del pericoloh (espressione, questfultima, del Manzini, cfr. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Torino, 1961).
[404] Cfr. TUCCI, Se il reato dfusura sia istantaneo o permanente, in Il Nuovo Diritto, 1932, 485; ALTAVILLA, Il momento consumativo del reato dfusura: reati istantanei ad effetto permanente e reati esauriti, in Riv. it. dir. pen., 1935, 537; RICCA, Il momento consumativo nel reato dfusura, in Mon. Trib., 1941, 115; DE FRANCESCO, in CRESPI, STELLA e ZUCCALAf, Commentario breve del codice penale, 1992, 1516; GROSSO, Usura (Diritto penale), in Enc. diritto, vol. XLV, 1146; MANTOVANI, Diritto penale. Delitti contro il patrimonio, Padova, 1989, 195. Nel senso di unfeventuale permanenza v. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, IX, 1984, 896; DE ANGELIS, Usura, in Encicl. giur. Treccani, 1994, vol. XXXII, 2.
[405] Cfr. Cass. 26 settembre 1983, in Cass. pen., 1985, 395; Cass. 18 febbraio 1988, ivi, 1989, 836; Cass. 20 gennaio 1981, ivi, 1982, 976; Cass. 24 aprile 1990, ivi, 1992, 1527, secondo cui: gLfusura è un delitto istantaneo che si consuma nel momento in cui lfagente si fa dare o promettere gli interessi o altri vantaggi usurari, con effetti permanenti se questi vengono corrisposti in prosieguo di tempo in esecuzione della iniziale promessah.
[406] Per approfondimenti sul tema della natura giuridica del delitto di usura, vigente la vecchia normativa, v. cap. II, §4.2 Le caratteristiche della istantaneità e della permanenza, pag. 85 ss.
[407]
V. supra, §1 PREMESSE E RILIEVI COSTITUZIONALI,
pag. 127 ss.
[408] Lfart. 6 della l.n. 66-1010 del 28
dicembre 1966, infatti, dispone: gLa prescription de lfaction publique en ce
qui concerne le dèlit visè au premier alinèa cidessus
court à computer du jour de la dernière perception, soit
dfintèret, soit de capitalh.
[409] Non manca chi ne ha dedotto dubbi di legittimità costituzionale in quanto, con lfart. 644 ter c.p., sarebbe stata introdotta una deroga al principio generale circa le delimitazione della potestà punitiva dello Stato, contenuta nellfart. 158 del c.p., secondo cui la prescrizione è connessa al momento consumativo del reato; cfr. GIANFELICI E. e GIANFELICI F., op. cit., 74.
[410] Cfr. ANTOLISEI, op. cit., parte speciale, I, 1996, 372, CRISTIANI, Guida alle nuove norme sullfusura, cit., 40; CARACCIOLI, op. cit., 1490; MUCCIARELLI, op. cit., 568; CAVALLO, Una nuova disciplina per la repressione del fenomeno dellfusura, in Cass. pen., 1997, 3212.
[411] Nel primo senso, cfr. FIANDACA-MUSCO, loc. ult. cit.; configura, invece, un reato eventualmente permanente, MANNA, op. cit., 86; DE ANGELIS, Usura, cit., 1997, 4; SANTACROCE, op. cit., 1542; MERUZZI, op. cit., 774; SILVA, op. cit., 132.
[412] Cfr. CAPERNA-LOTTI, in CAPERNA-CONTI-FORLENZA-LOTTI-SACCHETTINI-TRICOMI, op. cit., 44; PROSDOCIMI, op. ult. cit., 779, il quale parla di gquasi permanenzah; PEDRAZZI, Sui tempi della nuova fattispecie di usura, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1997, 663, il quale parla di guna situazione assimilabile alla permanenzah.
[413] V. seduta della Commissione Giustizia del 28 febbraio 1996.
[414] Rappresentato dal sottosegretario Ricciardi.
[415]
Cfr. FIANDACA-MUSCO, loc. ult. cit.; IZZO-SOLOMBRINO, op. cit.,
20; AMMIRATI, Il delitto di usura, Padova, 1997, 93; CAPERNA-LOTTI, in
CAPERNA-CONTI-FORLENZA-LOTTI-SACCHETTINI-TRICOMI, loc. ult. cit.
[416] Cfr. MANNA, op. cit., 87; DE ANGELIS, loc. ult. cit.; SANTACROCE, loc. ult. cit.; MERUZZI, loc. ult. cit.; SILVA, loc. ult. cit.
[417] V. MANNA, op. cit., 86.
[418] Cfr. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 778.
[419] Così, in particolare, MANTOVANI, Diritto penale, Parte generale, Padova, 1992, 427 ss.
[420] Cit. DE ANGELIS, loc. ult. cit.
[421] A tal proposito si deve sottolineare che la legge n. 108/1996, allfart. 4, ha sostituito il secondo comma dellfart 1815 c.c., il quale ora dispone: gSe sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessih; precedentemente, invece, il secondo comma così recitava: gSe sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legaleh. Ef palese come, anche nellfambito del diritto civile, il Legislatore abbia avvertito lfesigenza primaria di scoraggiare la pattuizione di interessi usurari, attraverso la previsione della loro totale nullità.
[422] V. §3.1 Premesse, pag. 185 ss.
[423] In Corr. giur., 1998, 435.
[424] In Corr. giur., 1998, 192.
[425] V. infra, § successivo, pag. 204 ss.
[426] Cfr. CARBONE, Interessi usurari dopo la L. n. 108/1996, nota a Trib. di Milano, 13 novembre 1997, in Corr. giur., 1998, 437; GIOIA, Interessi usurari: rapporti in corso e jus superveniens, nota a Trib. Velletri, 3 dicembre 1997, in Corr. giur., 1998, 198.
[427] Cfr. SEVERINO DI BENEDETTO, op. cit., 524 ss.
[428] Cit. Trib. Velletri, 3 dicembre 1997, cit., 194.
[429] In generale, cfr. PEDRAZZI, op. cit., 661 ss.; SEVERINO DI BENEDETTO, loc. ult. cit.; BELLACOSA, op. cit., 152 ss.; MANZIONE, op. cit., 78 ss.; BONORA, op. cit., 73 ss.; GIANFELICI E. e GIANFELICI F., op. cit., 73 ss.; SFORZA, Il nuovo delitto di usura e la sua applicabilità ai mutui stipulati prima dellfentrata in vigore della l.n.108/1996, in Nuovo dir., 1998, 545; PISA, Effetti dei tassi di riferimento usurari sui rapporti negoziali in atto, in Dir. pen. e proc., 1998, 535; VAIRO G., Problemi intertemporali nella determinazione dei tassi antiusura, in Giust. pen., 1998, II, 443.
[430] A tal proposito, è utile puntualizzare come il delitto di usura, a seguito dellfinnalzamento delle pene, si prescrive in dieci anni, e non più in cinque. Ai sensi del secondo comma dellfart. 157 c.p., infatti, gPer determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dellfaumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuantih; poiché lfart. 644 c.p. stabilisce la pena della reclusione da uno a sei anni che, concorrendo una delle aggravanti previste dal quinto comma, può essere aumentata da un terzo alla metà, si renderà applicabile il n. 3 del primo comma dello stesso articolo 157 c.p. secondo cui: gLa prescrizione estingue il reatocin dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque annih. Secondo lforiginaria formulazione del delitto, invece, era applicabile il n. 4 del primo comma dello stesso articolo, il quale dispone che: gLa prescrizione estingue il reatocin cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multah.
[431] V., in particolare, MANZIONE, op. cit., 81.
[432]
Lfart. 14 della l.n. 108/1996 così dispone: gEf istituito presso
l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle
iniziative anti-racket il «Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura».
Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza
interesse di durata non superiore al quinquennio a favore di soggetti che
esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque
economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere
vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento
penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e
limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del
reato.
Il mutuo non può essere concesso prima del
decreto che dispone il giudizio nel procedimento di cui al comma 2. Tuttavia,
prima di tale momento, può essere concessa, previo parere favorevole del
pubblico ministero, un'anticipazione non superiore al 50 per cento dell'importo
erogabile a titolo di mutuo quando ricorrono situazioni di urgenza
specificamente documentate; l'anticipazione può essere erogata trascorsi
sei mesi dalla presentazione della denuncia ovvero dalla iscrizione
dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato, se
il procedimento penale di cui al comma 2 è ancora in corso.
L'importo del mutuo è commisurato al danno
subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli
altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. Il Fondo può
erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito
usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a
organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura
ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.
La domanda di concessione del mutuo deve essere
presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data in cui la persona
offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve
essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste
che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di
usura nella economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo
o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di
interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore
dell'autore del reato.
La concessione del mutuo è deliberata dal
Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative
anti-racket sulla base della istruttoria operata dal comitato di cui all'art.
5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario
straordinario può procedere alla erogazione della provvisionale anche
senza il parere di detto comitato. Può altresì valersi di
consulenti.
I mutui di cui al presente articolo non possono
essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura o
sottoposti a misure di prevenzione personale. Nei confronti di soggetti
indagati o imputati per detto reato ovvero proposti per dette misure, la
concessione del mutuo è sospesa fino all'esito dei relativi
procedimenti. La concessione dei mutui è subordinata altresì al
verificarsi delle condizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettere c) e d), del
citato decreto-legge n. 419 del 1991.
I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla
concessione del mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui
sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo,
hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false
o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo è
sospesa fino all'esito di tale procedimento.
Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di
erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero delle somme
già erogate nei casi seguenti: a) se il procedimento penale per il
delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati
concessi si conclude con provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza di
non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione; b) se le somme
erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in
conformità al piano di cui al comma 5; c) se sopravvengono le condizioni
ostative alla concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8.
Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai fatti verificatisi a partire dal 1º gennaio 1996. Le
erogazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle
disponibilità del Fondo.
Il Fondo è alimentato: a) da uno
stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari a lire 10 miliardi per
l'anno 1996 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio; b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinata ai sensi
dell'art. 644, sesto comma, del codice penale; c) da donazioni e lasciti da
chiunque effettuati.
Ef comunque fatto salvo il principio di
unità di bilancio di cui all'art. 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e
successive modificazioni.
Il Governo adotta, ai sensi dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di attuazione entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente leggeh.
[433] Ampiamente, v. BELLACOSA, op. cit., 153.
[434] Così MANZIONE, op. cit., 82.
[435] Così MANZIONE, op. cit., 83.
[436] Cfr. PEDRAZZI, op. cit., 665.
[437] Per completezza di esposizione, è utile riportare qui il passo della circolare A.B.I. del 20 marzo 1997, nella quale si scrive che: gCirca la sorte dei rapporti antecedenti, va dettocche essi non dovrebbero essere interessati dalla normativacqualora si tratti di operazioni regolate a tasso indicizzato in base a parametri oggettivi prestabiliti (tus, prime rate, libor, ribor, rolint, eccetera).
Tali operazioni, pertanto, ai fini del rispetto delle soglie di legge, non comportano lfobbligo di alcun intervento di adeguamento, anche se i relativi tassi effettivi globali dovessero risultare superiori alle soglie stesse.
A tale conclusione può giungersi sulla base del principio generale enunciato dallfart. 2 del codice penale secondo cui è esclusa la punibilità per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu concesso, non costituiva reatoc
Viceversa, nel caso di operazioni regolate a tasso variabile di iniziativa dellfintermediario, sarà necessario verificare se le eventuali variazioni da apportare risultano entro i limiti massimi stabiliti dalla legge.
Tale fattispecie, infatti, pur innestandosi su un rapporto antecedentemente acceso, ai atteggia nella sostanza quale «nuovo rapporto»h.
[438] Così, SFORZA, op. cit., 547-548.
[439] Il primo comma dellfart. 41 Cost. dispone che gLfiniziativa economica privata è liberah.
[440] V. nota n. 421.
[441]
Cfr. SEVERINO DI BENEDETTO, op. cit., 536; BELLACOSA, loc. ult. cit.
[442] Cfr. PEDRAZZI, op. cit., 666; SEVERINO DI BENEDETTO, op. cit., 532.
[443] In questo senso, v. SEVERINO DI BENEDETTO, op. cit., 536 ; BELLACOSA, op. cit., 154.
[444] V. § precedente, pag. 193 ss.
[445] Cit. Trib. Velletri, 3 dicembre 1997, cit.
[446] Cit. Trib. Velletri, 3 dicembre 1997, cit.
[447] Cfr. SEVERINO DI BENEDETTO, op. cit., 527.
[448] In questo senso, v. anche PEDRAZZI, op. cit., 661.
[449] Cit. Trib. Velletri, 3 dicembre 1997, cit.
[450] Peraltro, secondo la pur scarsa elaborazione teorica in argomento (cfr. ANTOLISEI, op. cit., parte generale, 1997, 214), i presupposti della condotta si caratterizzano per la loro indipendenza dal comportamento del soggetto attivo del reato; non si vede, dunque, come la promessa possa rientrare in tale categoria giuridica.
[451] Cfr. PEDRAZZI, op. cit., 663; SEVERINO DI BENEDETTO, op. cit., 528, con ampiezza di motivazioni anche in ordine alle nuove fattispecie di mediazione usuraria e di usurarietà in concreto novellate dalla l.n. 108/1996.
[452] Cit. Trib. Velletri, 3 dicembre 1997, cit.
[453] Cfr. SEVERINO DI BENEDETTO, op. cit., 530.
[454] Cit. RAMPIONI, Contributo alla teoria del reato permanente, Padova, 1988, 65.
[455] Così, SEVERINO DI BENEDETTO, op. cit., 532; BELLACOSA, loc. ult. cit.; PEDRAZZI, loc. ult. cit.; MUCCIARELLI, op. cit., 544; CARACCIOLI, op. cit., 1488; VAIRO, op. cit., 444.
[456] In Giust. civ. mass., 2000, 211.
[457] In Giust. civ., 2000, I, 1634.
[458] In http://www.tidona.com/leggi/14899_00.htm (del 13/02/2001).
[459]
Attualmente, il secondo comma dellfart. 1815 c.c. dispone che: gSe sono
convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti
interessih; il testo previgente, invece, prevedeva che: gSe sono
convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi sono
dovuti solo nella misura legaleh.
[460] Cfr. Cass., sez. III, 2 febbraio 2000, n. 1126.
[461] La stessa Corte statuisce che non vfè ragione di escludere lfapplicabilità del secondo comma dellfart 1815 c.c. agli interessi moratori che risultano essere di gran lunga eccedenti il tasso-soglia, sia perché gla legge n. 108 del 1996 ha individuato un unico criterio ai fini dellfaccertamento del carattere usurario degli interessih, sia perché gnel sistema era già presente un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione, come emerge anche dallfart. 1224, 1° comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che «se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura»h. Cit. Cass., sez. I, 22 aprile 2000, n. 5286.
[462] In Gazzetta Ufficiale, 24 febbraio 1992, n. 45.
[463] In particolare, per tale dottrina, v. §3.2 La tesi dellfusura come reato permanente o eventualmente permanente e la giurisprudenza di merito immediatamente successiva allfentrata in vigore della l.n. 108/1996, pag. 190 ss.
[464] Per tale sentenza, v. infra, § successivo, pag. 216 ss.
[465] Per approfondimenti sul tema, v. circolari A.B.I., prot. n. 1647 del 3 aprile 1996 e prot. n. 2047 del 20 marzo 1997; con particolare riferimento alla sentenza qui esaminata, v. prot. LG n. 3369 del 2 maggio 2000, nel quale non si omettere di ricordare, per opportuna completezza, la sentenza del Trib. di Roma del 15 dicembre 1999 (oggetto di notizia nella lettera-circolare A.B.I., prot. n. 1093 del 9 febbraio 2000), che ha stabilito che il momento consumativo del reato di usura si realizza allfatto della pattuizione, stante la natura istantanea con effetti permanenti dello stesso. In particolare, il Tribunale ha affermato che gil momento essenziale del reatocè quello della condotta, perché con essa si realizza quella ribellione del soggetto alla legge penaleh; si aggiunge, inoltre, che guna condotta legittima non può generare un evento antigiuridico. In altre parole, gè il momento consumativocche segna la violazione alla legge penale, e se, in una determinata epoca, la condotta dellfagente non è penalmente precettata, non si può ritenere la condotta legittima e gli effetti illegittimi, isolandoli dalla condottah.
[466] C. Cass., sez. I, 17 novembre 2000, n. 14899.
[467] V., anche, http://www.cittadinolex.kataweb.it/Article/0,1519,9120|30,00.html (del 4 febbraio 2001).
[468] Per una compiuta trattazione del tema, v. infra, §3.6 Il d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, pag. 219 ss.
[469] In Giust. pen., 1999, II, 267.
[470] Disciplinati, rispettivamente, agli artt. 416, 644, 629, 586 c.p.
[471] V. §3.3 La tesi secondo cui la verifica di usurarietà può operarsi solo al momento della pattuizione e la critica alla decisione del Tribunale di Velletri, pag. 196 ss.
[472] In questo senso, v. anche circolare A.B.I. prot. n. 1509 dellf 8 marzo 1999.
[473] V. §3.4 Lforientamento interpretativo della Cassazione in sede civile, pag. 216.
[474] Cit. delle premesse del d.l. 394/2000.
[475] V. supra, §3.4 Lforientamento interpretativo della Cassazione in sede civile, pag. 209 ss.
[476] A riguardo, v. circolare A.B.I. prot. n. 72, del 5 gennaio 2001, in Il Sole 24 Ore del 5 gennaio 2001.
[477] Posto che, sia il d.l. qui in esame, sia la l.n. 108/1996, non operano alcuna distinzione, non cfè ragione di ritenere escluso lfuno o lfaltro. Peraltro, anche la C. Cass., sez. I, 22 aprile 2000, n. 5286, in relazione alla sola legge di riforma dellfusura, effettua tale interpretazione del dato normativo (v. nota n. 461).
[478] In questo senso, v. circolare A.B.I. prot. n. 72, del 5 gennaio 2001, cit., pag. 2.
[479] In particolare, si assume la violazione degli artt. 3, 24, 47, 77, Cost.
[480]
Per completezza, qui di seguito si riporta il testo integrale del d.l.
394/2000. Lfart. 1 dispone che: gAi fini dellfapplicazione dellfarticolo 644
del codice penale e dellfarticolo 1815, secondo comma, del codice civile, si
intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge
nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo,
indipendentemente dal momento del loro pagamento.
In considerazione dellfeccezionale caduta dei tassi
di interesse avvenuta in Europa e in Italia nel biennio 1998 - 1999, avente
natura strutturale, il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non
agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso rientranti nella
categoria dei mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica previsto dallfarticolo 2, comma 2, della legge
7 marzo 1996, numero 108, in essere alla data di entrata in vigore del presente
decreto, salvo diversa pattuizione più favorevole per il debitore,
è sostituito dai tassi indicati dal comma 3, maggiorati di mezzo punto
percentuale, qualora sia ad essi superiore. La maggiorazione non si applica
alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei allfattività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Tale sostituzione non ha
efficacia novativa e si applica alle rate che scadono successivamente al 2
gennaio 2001.
Il tasso di sostituzione è stabilito, per le
rate che scadono nel periodo 3 gennaio 2001 – 31 dicembre 2001, in misura
non superiore al valore medio per il periodo gennaio 1976 – ottobre 2000
dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore
ad un anno; per le rate che scadono nel periodo 1° gennaio 2002 – 31
dicembre 2002, al valore medio per il periodo gennaio 1977 – ottobre 2001
dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore
ad un anno, e così di anno in anno di modo che lfultimo mese, del
periodo venticinquennale considerato per il calcolo del valore medio dei
rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad
un anno, sia sempre lfottobre dellfanno antecedente al periodo, con decorrenza
1° gennaio, cui si riferisce il nuovo tasso di sostituzione.
Le disposizioni legislative in materia di limiti di
tassi di interesse non si applicano ai finanziamenti ed ai prestiti, in essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto, concessi o ricevuti in
applicazione di leggi speciali in materia di debito pubblico di cui
allfarticolo 104 del trattato sullfUnione europeah.
Lfart. 2 dispone che: gIl presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
Ef fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservareh.
Si fa presente che il decreto-legge in oggetto dovrà essere convertito in legge entro il 28 febbraio 2001.
[481] In generale, v. BELLACOSA, op. cit., 154 ss.; SFORZA, op. cit., 547 ss; PEDRAZZI, op. cit., 667 ss.; BONORA, op. cit., 73 ss.
[482] Il primo comma dellfart. 2 c.p. dispone che: gNessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reatoh; questa prima norma si applica alla disposizione introduttiva di nuove incriminazioni.
Il secondo comma prevede che: gNessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penalih; tale comma disciplina i casi in cui si è in presenza di una disposizione abrogatrice di precedenti incriminazioni.
Il terzo comma recita: gSe la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabileh; qui viene regolato il caso della disposizione modificativa di precedenti incriminazioni.
[483] Espressione di Fiandaca-Musco. Cfr. FIANDACA-MUSCO, op. cit., parte speciale, II, 1996, 214.
[484] Cioè dellfusura impropria, fattispecie che è stata abrogata dalla l.n. 108/1996.
[485] Essa, infatti, per quanto riguarda la condotta, effettua un rinvio implicito al primo comma che prevede: gcsi fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazionech.
[486] Con riguardo a questfultimo aspetto, v., in particolare, cap. II, §2.4 La prestazione tipica del soggetto passivo e lfusurarietà, pag. 63 ss.
[487] In questo senso, cfr. BELLACOSA, op. cit., 155
[488]
V. BELLACOSA, loc. ult. cit. In tal senso, cfr. circolare A.B.I. prot. n. 2047, del 20 marzo 1997, in Il sole 24 Ore,
n. 23, del 27 marzo 1997, la quale, con riguardo ai rapporti@ sorti precedentemente allfentrata in vigore
della l.n. 108/1996, sostiene che gessi non dovrebbero essere interessati dalla
normativacqualora si tratti di operazioni regolate a tasso fissocA tale
conclusione può giungersi sulla base del principio generale enunciato
dallfart. 2 del codice penale secondo cui è esclusa la punibilità
per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu concesso, non costituiva
reatoch; cfr., inoltre, BONORA, op. cit., 75; SFORZA, loc. ult. cit.
[489] In generale, sia per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, che quello delle circostanze aggravanti, v. BELLACOSA, op. cit., 156 ss.; BONORA, op. cit., 54; MANZIONE, op. cit., 99 ss.; GIANFELICI E. e GIANFELICI F., op. cit., 69 ss.; DE ANGELIS, op. cit., 5 ss. e 9 ss.; MANNA, op. cit., 97 ss.; PROSDOCIMI, op. cit., 776 ss.; MUCCIARELLI, op. cit., 531 ss.
[490] Con riguardo la previgente disciplina, v. cap. III, §3.2 La circostanza aggravante ex art. 644 3° comma c.p., pag. 125 ss.
[491]
V. cap. III, §1
EVOLUZIONE DEL FENOMENO USURARIO,@ pag. 101 ss.
[492] In questo senso, v. MANZIONE, op. cit., 102.
[493] Cfr. MANNA, op. cit., 102; DE
ANGELIS, op. cit., 5.
[494] Cfr. CAPERNA-LOTTI, in CAPERNA-CONTI-FORLENZA-LOTTI-SACCHETTINI-TRICOMI, op. cit., 37.
[495]
Così, BELLACOSA, op. cit., 157; PROSDOCIMI, loc. ult. cit.;
MANNA, op. cit., 100; MUCCIARELLI, loc. ult. cit.
[496] In questo senso, cfr. BELLACOSA, loc. ult. cit.; DE ANGELIS, op. cit., 6; MANZIONE, op. cit., 106; CRISTIANI, op. cit., 52; MANNA, op. cit., 104. Per quanto riguarda lfabrogato delitto di usura impropria, v. cap. III, 2.3 Il nuovo requisito delle «condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale», pag. 117.
[497] In questo senso, v. DE ANGELIS, loc. ult. cit.; MANZIONE, op. cit., 107.
[498] Ai sensi dellfarticolo 444 c.p.p.
[499] Ex Art. 32 quater c.p.
[500] Ex Art. 266 c.p.p.
[501] Ex comma 1 dell'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, e ex art. 3 quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'art. 24 del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
[502] Cfr. BELLACOSA, loc. ult. cit.; ANTOLISEI, op. cit., parte speciale, I, 1996, 373; DE ANGELIS, op. cit., 3; MANNA, op. cit., 94. Per quanto riguarda la mediazione usuraria ex vecchio art. 644 c.p., v. cap. II, §6 MEDIAZIONE USURARIA, pag. 96 ss.
[503]
Cfr. MANZIONE, op. cit., 50; DE ANGELIS, loc. ult. cit.
[504] Così BELLACOSA, loc. ult. cit.; MANZIONE, op. cit., 51; MANNA, op. cit., 95.
[505]
Così, cfr. BELLACOSA, op. cit., 158; MANZIONE, op. cit.,
52, il quale giunge allfulteriore conclusione che gLa necessità di
ricorrere, in materia di mediazione usuraria, allo stesso criterio previsto per
lfusura reale peraltro non è frutto di una «similitudine»:
in realtà, la mediazione usuraria è una forma di usura reale,
della quale ha anzi il connotato tipico della prestazione di servizih. Contra,
Antolisei, loc. ult. cit.