...continua: LEGITTIMA DIFESA E ALTRE CAUSE DI NON PUNIBILITA’ (2/2) L'Esercizio del diritto (art. 51 c.p.): chi agisce nell’esercizio di un suo diritto, resta immune da colpa anche se commette reato. L’esistenza e l’esercizio del diritto, tuttavia, non sono sufficienti ad escludere automaticamente la punibilità del fatto commesso; occorre, altresì, che la stessa norma che riconosce il diritto, consenta di esercitarlo mediante quella determinata azione che di regola costituisce reato. Naturalmente, tutto ciò può avvenire solo rispettando alcuni limiti, così, ad esempio, il potere di distruggere la cosa propria incontra come i limiti fissati dall’art. 423, c. 2 c.p., secondo cui è punito chi incendia la cosa propria se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica. Esempio tipico di esercizio di un diritto è l’attività giornalistica; infatti quando un giornalista obiettivamente riferisce fatti che ledono l’onore di una persona, non commette reato di diffamazione previsto dall’art. 595 c.p., in quanto esercita un diritto che trova fondamento nella libertà di stampa riconosciuta dall’ordinamento giuridico. Consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.): per escludere l’illeceità del fatto il consenso deve avere ad oggetto un diritto disponibile, ossia un diritto di cui il titolare può liberamente disporre; il consenso, inoltre, deve essere prestato dal soggetto titolare di tale diritto, ed egli deve essere capace di intendere al momento del consenso stesso.
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In generale, sono indisponibili i diritti riconducibili ad un interesse dello Stato, i diritti facenti capo alla famiglia ed i diritti così detti personalissimi come, ad esempio, il diritto alla vita. Adempimento del dovere (art. 51 c.p.): il dovere può essere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della Pubblica Autorità; pertanto chiunque nell’adempiere un dovere, imposto da una norma giuridica o dall’ordine di un superiore, commette un reato non può essere punito. L’ipotesi più importante di attività giustificata da una norma giuridica è quella dell’uso legittimo delle armi, regolato dall’art. 53 c.p. mentre, per quanto riguarda invece i doveri derivanti da un ordine dell’Autorità, questo, per essere vincolante, deve essere emanato nelle forme previste dalla legge e chi lo emana deve avere la competenza per farlo.
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