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Luiss

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali

Guido Carli

 

 

 

 

 

IL LICENZIAMENTO NELLE IMPRESE DI TENDENZA

 

 

 

 

I. DISCIPLINA   2

1. Premessa  2

2. Elementi salienti della disciplina  3

3. Interpretazione della disciplina sulla base dell’art. 4, l.n. 108/1990  6

 

II. ART. 4, PRIMO COMMA, L. 108/90: PRESUPPOSTI DI OPERATIVITA’ DELLA DISCIPLINA   8

1. Natura non imprenditoriale del datore di lavoro  8

2. Assenza di fine di lucro  11

3. Svolgimento di una delle attività specificamente elencate dall’art. 4 l.n. 108/90  13

 

III. GLI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA   15

1. Cassazione n. 9237/1998 (svolgimento del processo) 15

2. Cassazione n. 10826/1998 (svolgimento del processo) 17

3. Il “problema delle mansioni neutre” nelle organizzazioni di tendenza  19

4. Tratti salienti delle pronunce della Cassazioni 24

 

IV. CONCLUSIONI  27

 

BIBLIOGRAFIA   31

 


I. DISCIPLINA

 

1. Premessa

La figura giuridica delle organizzazioni di tendenza ha trovato una disciplina normativa nell’art. 4, primo comma, della legge 11 maggio 1990 n. 108, il quale prevede un regime speciale in deroga al criterio generale in materia di licenziamenti individuali ([1]); esso dispone, infatti, l’esclusione, dall’ambito di applicazione della tutela reale contro i licenziamenti illegittimi, di quei datori di lavoro che, non essendo imprenditori, svolgono senza fini di lucro un’attività in senso lato di tendenza, per tale intendendo quelle di “natura politica, sindacale, culturale, d’istruzione ovvero di religione o di culto”.

Tale ampia formula normativa non esaurisce la problematica delle organizzazioni di tendenza, identificate esclusivamente ai fini della tutela contro il licenziamento arbitrario ([2]), ma sicuramente rappresenta un punto di riferimento per lo studio di quelle organizzazioni che non si pongono come imprese ma, al contrario, perseguono un fine ideale.

 

2. Elementi salienti della disciplina

La problematicità, e la conseguente attenzione mostrata da parte della dottrina ([3]) e della giurisprudenza ([4]) anche costituzionale ([5]), è determinata dalla rilevanza degli interessi coinvolti, aventi valore anche costituzionale.

Si può, infatti, identificare un possibile contrasto fra diritti fondamentali ed indisponibili del singolo, legati alla personalità, quali la libertà di pensiero del lavoratore dipendente e la stabilità del posto di lavoro, e diritti altrettanto fondamentali di quei gruppi intermedi che nell’art. 2 della Costituzione trovano esplicita tutela, quali quelli relativi alla libertà e alla concreta possibilità di realizzare gli scopi che essi si prefiggono, cui in genere è finalizzata anche l’attività lavorativa ([6]).

La norma dell’art. 4 della legge n. 108/90 è stata, quindi, dettata essenzialmente dall’esigenza di assicurare un riconoscimento legale agli enti che perseguono istituzionalmente una finalità “ideologicamente orientata ([7])”, nonché dalla necessità di recepire in chiave normativa il frutto della copiosa elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale formatasi.

Si può ritenere che la ratio della disposizione sia di salvaguardare la corrispondenza tra la finalità ideologica perseguita dal datore di lavoro ed il comportamento tenuto dal lavoratore ([8]), per garantire la sua piena adesione ([9]).

Da un punto di vista contrattuale, giacché la prestazione dedotta nel contratto di lavoro svolto in una organizzazione di tendenza si caratterizza per la peculiarità delle componenti e dei motivi che in tale ambito vengono riassunti, ed affermato che l’ideologia è parte essenziale della causa del contratto ([10]), si deve convenire che la relazione instaurata tra le parti è fondata prevalentemente sull’affidamento che il datore di lavoro ripone nelle qualità personali del lavoratore.

Di conseguenza, nell’esecuzione del contratto, è dovuto un adempimento correlato all’utilità che l’apporto del prestatore può fornire al raggiungimento degli scopi particolari dell’organizzazione, perciò, nel momento in cui venisse a mancare la fiducia del datore di lavoro nei confronti del prestatore a causa di un conflitto ideologico che si rifletta sull’adempimento degli obblighi e sulla realizzazione della causa del contratto, si deve riconoscere un potere di licenziamento al titolare dell’organizzazione.

La conformità della prestazione dedotta in contratto all’indirizzo ideologico cui si uniforma l’organizzazione costituisce un presupposto irrinunciabile per l’esistenza stessa dell’attività; pertanto, negare all’organizzazione di tendenza la facoltà di recedere dal contratto di lavoro con un prestatore ideologicamente dissenziente equivarrebbe in pratica a compromettere la realizzazione stessa delle sue finalità istituzionali.

 

3. Interpretazione della disciplina sulla base dell’art. 4, l.n. 108/1990

La disposizione di legge, in realtà, pone l’attenzione sui requisiti della non imprenditorialità, dell’assenza di finalità di lucro, delle attività esercitate, ma non già sulle substanti finalità ideologiche perseguite; così come disciplina l’aspetto sanzionatorio del licenziamento intimato dall’organizzazione di tendenza, ma non già l’aspetto sostanziale, nel senso che non chiarisce quando e se il recesso possa ritenersi legittimo in relazione alla peculiarità ideologica degli enti in questione ([11]).

E’ importante sottolineare come l’applicazione dell’art. 4 non determina che i datori di lavoro interessati possano ritenersi legibus soluti, ma solo l’esenzione dall’obbligo di reintegrazione, rimanendo soggetti all’applicazione dell’art. 2 della stessa legge n. 108 del 1990, ossia alla tutela obbligatoria.

In realtà, l’orientamento giurisprudenziale consolidato, avallato dalla conclusione cui perviene la Cassazione con la sentenza n. 10826 del 1998 in esame, e l’interpretazione dottrinale prevalente in relazione all’art. 4, primo comma, della legge n. 108/90 rilevano che questa disposizione non si riferisce a determinati soggetti (partiti, sindacati, confessioni religiose, ecc.), ma a ben determinate attività che siano poste in essere da datori non imprenditori senza fini di lucro, per cui ciò che rileva, quindi, non è la natura di tendenza dell’ente o dell’organizzazione, ma esclusivamente il tipo di attività imprenditoriale esercitata.


II. ART. 4, PRIMO COMMA, L. 108/90: PRESUPPOSTI DI OPERATIVITA’ DELLA DISCIPLINA

 

I presupposti, cui la norma condiziona l’operatività della disciplina ivi statuita, sono costituiti dalla circostanza che il datore di lavoro non sia imprenditore, dall’assenza di fini di lucro ([12]) e dallo svolgimento di una delle attività specificamente elencate ([13]).

 

1. Natura non imprenditoriale del datore di lavoro

Il primo presupposto si delinea alla stregua dei caratteri distintivi dell’impresa, deducibili dal disposto di cui all’art. 2082 del codice civile, che definisce come imprenditore colui che “esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi” ([14]).

Deve allora considerarsi “non imprenditore”, ai fini dell’esclusione statuita dall’art. 4, legge n. 108 del 1990, qualsiasi datore di lavoro che sia privo anche di uno solo dei requisiti richiesti dal codice civile, ravvisabili nell’economicità (intesa come creazione di ricchezza derivante dalla produzione o dallo scambio di beni o servizi), nell’organizzazione dei fattori della produzione (con conseguente assunzione del rischio ad essa connesso) e nella professionalità (data dall’abitualità nell’esercizio dell’impresa) ([15]).

L’elemento più importante, proprio in relazione all’eventuale distinzione rispetto al fine di lucro, è rappresentato dall’economicità dell’impresa.

La giurisprudenza ha voluto sottolineare che per stabilire se il datore di lavoro sia titolare di una struttura imprenditoriale, bisogna far riferimento all’obiettiva economicità dell’attività dallo stesso svolta, nel senso che è imprenditore chi oggettivamente produce ricchezza, consistente nella produzione di beni o servizi ovvero nell’interposizione nello scambio degli stessi, idonea almeno tendenzialmente a compensare i fattori produttivi impiegati e cioè a perseguire tendenzialmente il pareggio del bilancio ([16]).

Appare opportuno accennare, in questa sede, alla questione della natura imprenditoriale (ricorrendone i presupposti) dell’attività economica posta in essere da un’organizzazione di tendenza nell’ambito dei propri fini istituzionali.

La giurisprudenza, peraltro, partendo dalla definizione legislativa dettata dall’art. 2195 c.c., si è espressa nel senso che le imprese indicate ai nn. 1 e 2 (e, cioè, quelle che esercitano un’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi e quelle che esercitano un’attività intermediaria nella circolazione dei beni) esauriscono tutte le possibili categorie commerciali ([17]).

Relativamente alle imprese ([18]) che esercitano un’attività industriale si dibatte in dottrina sul significato giuridico da attribuire all’aggettivo “industriale” ([19]), mentre la giurisprudenza ha definito attività industriale quella diretta, in modo professionale e prevalente, alla produzione di beni e servizi, intendendosi per produzione di beni la trasformazione o manipolazione della materia in modo tale da far perdere alla stessa le originarie caratteristiche merceologiche, trasformandola così in composti o in beni diversi ([20]), oppure attraverso l’organizzazione di capitali e lavoro, alla predisposizione di servizi.

Si può, quindi, ritenere che l’economicità dell’impresa attenga alla gestione economica dell’organizzazione intesa in senso oggettivo ([21]).

 

2. Assenza di fine di lucro

Il secondo presupposto, previsto dalla normativa in esame, ha destato non pochi dubbi in relazione ad una sua indipendenza concettuale rispetto al presupposto dell’imprenditorialità ovvero ad un suo valore puramente pleonastico.

Appare corretto ritenere che il dettato legislativo richieda un esame specifico anche della nozione di finalità di lucro, giacché questa si manifesta nel caso in cui il datore di lavoro, imprenditore o non, eserciti la propria attività con l’intento specifico di trarne un profitto, dato dall’eccedenza dei ricavi sui costi.

Lo scopo di lucro non deve necessariamente tradursi nel conseguimento di un incremento pecuniario, potendo altresì ricomprendere qualsiasi finalità destinata a ricavare dall’attività esercitata ogni tipo di utile economico, sia esso costituito da un semplice risparmio ovvero da un vantaggio patrimoniale ([22]).

La verifica del fine di lucro deve, peraltro, compiersi con riferimento al momento in cui si forma il reddito, non rilevando la circostanza che i proventi siano riutilizzati per il mantenimento dell’ente o per il raggiungimento dei suoi scopi anche se puramente ideologici ([23]).

Il perseguimento del fine di lucro, quale attitudine a generare profitto, riguarda la finalità economica dal punto di vista soggettivo del datore di lavoro ([24]).

Il legislatore, nel richiedere entrambi i requisiti dell’economicità dell’impresa e del fine di lucro, ha preso in considerazione tutte quelle situazioni in cui, pur non esistendo una vera e propria struttura imprenditoriale, si eserciti ugualmente un’attività destinata a conseguire uno scopo di lucro, in quanto astrattamente idonea a produrre profitto.

 

3. Svolgimento di una delle attività specificamente elencate dall’art. 4 l.n. 108/90

L’ultimo requisito, previsto dall’art. 4, legge 108/90, posta la natura derogatoria della disciplina quale limitativa del diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, comporta che l’elencazione ivi contenuta sia da considerarsi tassativa ([25]) e, come tale, insuscettibile di applicazione analogica.

E’ quindi compito dell’interprete accertare in concreto, non solo la sussistenza di tutti i requisiti tipici richiesti dal disposto di cui all’art. 4 legge 108790 per la configurabilità di un’organizzazione di tendenza, se il datore di lavoro svolge una delle attività all’uopo espressamente indicate.

La dottrina più accreditata ha, peraltro, giustamente ravvisato nel dettato costituzionale gli elementi ed i parametri atti a consentire l’esatta individuazione del significato e dei connotati che contraddistinguono rispettivamente l’attività politica, sindacale, culturale, di istruzione, di religione o di culto.

Si può qualificare come politica “ogni attività inerente ai rapporti definiti come politici dagli artt. 48 e segg. della Costituzione” ([26]); come attività sindacale quella che attiene ai rapporti di cui agli artt. 39 e 40 Cost. ([27]); come culturale e di istruzione quell’attività il cui contenuto si desume dagli artt. 9, 33 e 34 Cost. ([28]); come attività di religione o di culto quella riferibile al dettato degli artt. 8, 19 e 20 della Costituzione ([29]).

III. GLI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA

 

1. Cassazione n. 9237/1998 (svolgimento del processo)

Con ricorso del 25 ottobre 1991, il prof. Gaetano Di Giorgio convenne in giudizio, dinanzi il pretore di Catania, in funzione di giudice del lavoro, l’Ente Formazione Addestramento Lavoratori – E.F.A.L. –, esponendo: a) di essere dipendente dell’Ente dal 9 marzo 1989 in qualità di docente d’informatica; b) che, su sua domanda, era stato assunto per l’insegnamento di teoria grafica pubblicitaria e di teoria di tipografia elettronica per 16 ore settimanali; c) che, nel primo anno di corso, aveva preparato una dispensa per i partecipanti; d) che, nel mese di dicembre 1990, a seguito di soppressione dei corsi, era stato inquadrato come docente di informatica teorica, per cui aveva manifestato dubbi; e) che, nonostante non gli fosse stata mai contestata l’imperizia all’insegnamento, era stato licenziato.

Con tali premesse, il ricorrente chiese la declaratoria di inefficacia o di nullità del licenziamento, l’ordine di reintegra nel posto di lavoro, e la condanna dell’Ente convenuto e resistente ([30]) al pagamento di tutte le retribuzioni ed al risarcimento del danno.

Con sentenza del 5 aprile 1993, il giudice adito rigettò la domanda del ricorrente, il quale presentò appello, accolto dal Tribunale con sentenza 13 dicembre 1994 – 9 gennaio 1995, che, in riforma della decisione di primo grado, dichiarò l’illegittimità del licenziamento e, per l’effetto, condannò l’EFAL a riassumere il prof. Di Giorgio o, in mancanza, a risarcirgli il danno con la corresponsione di un’indennità di importo pari a tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Il Tribunale ha ritenuto il licenziamento, inflitto al prof. Di Giorgio, di natura disciplinare, con la conseguente applicabilità allo stesso della tutela prevista dai primi tre commi dell’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300; peraltro, essendo stato il medesimo adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti, il recesso doveva essere considerato privo di giusta causa o di giustificato motivo.

Il Tribunale evidenziava, però, come l’EFAL fosse da considerarsi un datore di lavoro non imprenditore, svolgente attività culturale e di istruzione senza fine di lucro, cosicché rientrava nella previsione dell’art. 4 l. n. 108/90, non trovando applicazione la disciplina della tutela reale bensì quella contenuta nell’art. 2 della stessa legge n. 108/90.

Avverso la sentenza del Tribunale il prof. Di Giorgio ha proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito con controricorso e ricorso incidentale l’EFAL.

 

2. Cassazione n. 10826/1998 (svolgimento del processo)

Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, confermando la decisione di primo grado, dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato dalla Associazione cattolica Lavoratori Italiani – ACLI – alla dipendente Rosa Gasparro, in relazione al fatto contestato, consistente in numerose ed ingiustificate assenze dal lavoro, per pretesa malattia, e nella recidività di tale comportamento, tale da integrare la giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c.

Il Tribunale ravvisava nel licenziamento una natura ontologicamente disciplinare, per cui la dichiarazione di recesso doveva essere preceduta dal procedimento d’irrogazione della sanzione, ex art. 7 Statuto dei lavoratori, il cui mancato esperimento rendeva la sanzione del licenziamento illegittima.

In tal contesto, riteneva il Tribunale di dover procedere alla individuazione della tutela in concreto applicabile avverso il licenziamento ingiustificato ([31]), confermando nel punto la sentenza del Pretore, il quale aveva ritenuto applicabile, nella specie, la tutela reale, ex art. 18 Statuto dei lavoratori, come modificato dalla legge n. 108 del 1990, giacché, per la parte della attività della Associazione, cui era stata adibita la Gasparro, doveva ravvisarsi l’esercizio di una attività d’impresa – nient’affatto incompatibile con quella istituzionalmente prevalente – per l’esercizio stabile e continuativo, quindi professionale, di tale attività, di contenuto economico, per lo scambio tra servizio ed erogazioni dell’Ente, indipendentemente da una finalità di lucro, peraltro non essenziale alla imprenditorialità di una iniziativa economica.

Il Tribunale riteneva, peraltro, applicabile la tutela reale, giacché l’Associazione non godeva dell’esenzione prevista dall’art. 4 l. n. 108/90, sia perché l’oggetto dell’appalto (gestione delle case alloggio in favore dei disadattati psichici), in quanto finalizzato alla cura, assistenza, soddisfacimento dei bisogni dei disadattati psichici, non era in concreto riconducibile ad alcuna delle attività tassativamente elencate nella disciplina speciale; sia perché l’esenzione è riferibile ai soli lavoratori delle imprese di tendenza concretamente occupati in attività di contenuto, lato sensu, ideologico, non riscontrabile nelle mansioni svolte dalla Gasparro.

Quest’ultima affermazione, non esaminata dalla Suprema Corte, merita una particolare attenzione, in considerazione del fatto che la Cassazione con la sentenza n. 9237 del 1998 pare mostrare un orientamento diverso.

 

3. Il “problema delle mansioni neutre” nelle organizzazioni di tendenza

La legge n. 108/90 non prevede alcuna distinzione fra mansioni di lavoro che per il loro intrinseco contenuto possano esprimere e partecipare l’interesse di cui il datore di lavoro è portatore, svolgendo attività direttamente funzionali, strumentali o comunque connesse alla realizzazione delle finalità perseguite dal datore di lavoro, e mansioni, viceversa, “neutre”, cioè meramente esecutive, o che comunque non importino partecipazione alla realizzazione dei fini datoriali ([32]).

Sul punto, la sentenza della Cassazione n. 9237 del 1998 ha affermato, in conformità a quanto del resto ritenuto da un orientamento dottrinale piuttosto consolidato ([33]), che il silenzio legis non consentirebbe un’interpretazione restrittiva del citato art. 4, così da distinguere tra posizioni lavorative neutre e non.

Siffatta interpretazione di ordine strettamente letterale, sarebbe confermata – secondo la Suprema Corte – dalla considerazione per cui è interesse delle organizzazioni di tendenza che anche i lavoratori a prestazioni neutre siano interessati dal disposto dell’art. 4, posto che la ratio della norma andrebbe ricercata, come detto, nell’esigenza di garantire al datore di lavoro di tendenza la possibilità di mantenere, in ogni momento, l’adesione di tutti i dipendenti alla finalità tipica ([34]).

Si può, su questa base, giungere alla conclusione che siano sempre soggetti all’applicazione della tutela reale quei lavoratori che, pur svolgendo mansioni strettamente funzionali alla realizzazione degli scopi istituzionali, sono tuttavia dipendenti da datori di lavoro che perseguono detti scopi mediante l’esercizio di un’attività anche astrattamente idonea a produrre un beneficio economico; ed inoltre, che debbano sempre ritenersi esclusi dalla tutela reale quei lavoratori dipendenti da organizzazioni non imprenditoriali, quand’anche svolgenti mansioni del tutto indifferenti rispetto all’ideologia del datore di lavoro.

Il ragionamento seguito dalla Corte, peraltro, rischia di avallare, nelle pieghe della motivazione, un ulteriore ed ingiustificato passaggio logico secondo cui anche ai lavoratori con mansioni “neutre” sarebbe applicabile il licenziamento per motivi ideologici quale giusta causa di recesso.

Si potrebbe ritenere, infatti, che l’inclusione tra le organizzazioni di tendenza non rilevi solo ai fini della sottrazione dall’obbligo di reintegra, ma anche ai fini della configurabilità di una giusta causa o giustificato motivo di licenziamento per mancata o venuta meno adesione ai principi ispiratori del datore di lavoro ([35]).

Una tale lettura della pronuncia della Cassazione porterebbe, quindi, ad una definitiva parificazione del trattamento giuridico dei diversi lavoratori alle dipendenze dell’organizzazione di tendenza, non solo, come viene fatto esplicitamente, con riferimento alla disciplina sanzionatoria in caso di licenziamento illegittimo (comunque tutela obbligatoria), ma anche quanto all’individuazione della giusta causa di recesso, alla concreta verifica dell’eventuale lesione del vincolo fiduciario in relazione a comportamenti incompatibili con gli obiettivi e gli scopi dell’ente.

Una siffatta interpretazione è stata, peraltro, esplicitamente esclusa da due precedenti sentenze della Cassazione ([36]) che hanno legittimato il licenziamento del lavoratore per grave dissenso ideologico con l’organizzazione solo in ipotesi in cui quest’ultimo svolga mansioni di tendenza.

Si preferisce, allora, interpretare la pronuncia della Corte nel senso che il datore di lavoro di tendenza, in caso di licenziamento illegittimo, non sia obbligato a reintegrare il lavoratore dissenziente rispetto agli ideali dell’organizzazione, per cui si può “liberare” del lavoratore ritenuto incompatibile con la missione dell’ente, purché gli corrisponda la tutela obbligatoria, senza che ciò comporti alcuna alterazione in merito ai presupposti causali del recesso.

In conclusione, il motivo ideologico rileva come giusta causa, esonerando dall’obbligo della tutela obbligatoria e del preavviso solo con riguardo ai lavoratori che siano chiamati ad esprimere la tendenza dell’ente ([37]).


4. Tratti salienti delle pronunce della Cassazioni

Si è già avuto modo di rilevare l’importanza della sentenza n. 9237 del 1998 ai fini dell’applicabilità a tutti i dipendenti del datore di lavoro di tendenza del regime derogatorio alla tutela reale, senza per ciò giungere all’affermazione dell’applicabilità ai lavoratori con mansioni “neutre” del licenziamento per motivi ideologici quale giusta causa di recesso.

La medesima pronuncia ha, peraltro, ribadito l’orientamento restrittivo accolto a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 3353 del 1994, in relazione alla ricorrenza dei requisiti soggettivi d’applicazione dell’art. 4, primo comma, l. n. 108/1990, per questo l’esclusione della tutela reale opera solo in caso di rigoroso accertamento in concreto dell’assenza della natura imprenditoriale e dello scopo di lucro (ossia dei già citati requisiti della professionalità, dell’organizzazione e della natura economica dell’attività, consistente nella produzione o nello scambio di beni o servizi), non essendo sufficiente rilevare il carattere ideologico dell’organizzazione per desumere automaticamente la gestione non lucrativa dell’attività.

In sostanza, e si può ritenere ciò ormai un elemento imprescindibile nell’esame della figura delle organizzazioni di tendenza, non è l’organizzazione di tendenza in quanto tale ad essere esonerata dall’applicazione della tutela reale, ma è quella organizzazione di tendenza, sul piano politico, sindacale, culturale, di istruzione, di religione, di culto, che non abbia una struttura imprenditoriale e la cui attività non sia finalizzata alla distribuzione di un utile.

La sentenza della Cassazione, sezione lavoro, n. 10826 del 1998, affronta esclusivamente la questione della configurabilità della natura imprenditoriale, ricorrendone i presupposti, in un’attività economica esercitata da un’organizzazione di tendenza e della conseguente applicabilità del regime della tutela reale in ipotesi di licenziamento illegittimo.

L’importanza della pronuncia sta nella valutazione attribuita alla verifica della sussistenza dei requisiti che caratterizzano un’attività economica in termini di imprenditorialità, rispetto a quella dell’assenza del fine di lucro.

La Corte, infatti, ha ritenuto non necessario procedere all’indagine dell’assenza del fine di lucro in capo al datore di lavoro, una volta accertato il carattere imprenditoriale dell’attività esaminata in concreto.

Si deve ritenere che un’attività gestita in forma d’impresa non perda il suo carattere obiettivamente imprenditoriale quando viene esercitata da un’associazione senza fine di lucro, pur se in misura non prevalente rispetto alle altre attività dalla stessa poste in essere.

La sentenza in esame pare confermare l’interpretazione giurisprudenziale che attribuisce scarso valore al requisito dell’assenza del fine di lucro ai fini dell’individuazione delle organizzazioni di tendenza ([38]).

La pronuncia, inoltre, consolida ulteriormente l’orientamento giurisprudenziale che ritiene che la disposizione dell’art. 4, primo comma, l. n. 108/1990 si riferisca alle specifiche attività poste in essere da datori non imprenditori senza fini di lucro, e non già a determinati soggetti ([39]).


IV. CONCLUSIONI

 

Appare opportuno, prima di un commento finale alla disciplina prevista per le organizzazioni di tendenza alla luce delle sentenze esaminate, richiamare una recente pronuncia della Cassazione, sezione lavoro, in data 22 novembre 1999 n. 12926, con la quale, oltre a rafforzare l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale già avallato dalla esaminata sentenza n. 9237/1998 in relazione alla necessità, ai fini dell’esclusione della tutela reale del posto di lavoro, che il datore di lavoro, oltre a presentare i requisiti tipici dell’organizzazione di tendenza, sia non imprenditore, ossia privo dei requisiti previsti dall’art. 2082 c.c., la Suprema corte ha affermato la regola processuale per cui grava sul lavoratore licenziato l’onere di provare l’esistenza dei requisiti occupazionali ai fini dell’applicazione della tutela reale di cui all’art. 18 l. 20 maggio 1970 n. 300.

L’importanza della pronuncia in esame consiste, però, nell’affermazione, peraltro non unanimemente condivisa dalla dottrina, di ritenere che i principi, enunciati in passato dalla Cassazione, siano compatibili con la nuova disciplina dettata dalla l. 108/1990.

A parere della Corte, peraltro, la nuova disciplina confermerebbe, ponendoli su base legislativa, quei principi di natura giurisprudenziale per cui la tutela obbligatoria costituisce il regime ordinario; la tutela reale e la libera recedibilità costituiscono, invece, regimi speciali e, quindi, chi li invoca ne deve provare i presupposti di applicabilità.

In merito alla disciplina specifica dell’art. 4 l. n. 108/1990, appare indubbio che il legislatore ha perso un’occasione per dettare i parametri cui riferirsi nella disamina delle organizzazioni di tendenza.

Ed invero, è chiaro che la consapevolezza che la libertà delle organizzazioni di tendenza e la tutela della loro identità si misura in larga parte sulla possibilità di scelta in ogni momento dei collaboratori, e che questo fa sì che la prospettiva dello scioglimento del rapporto assuma un ruolo particolarmente rilevante, ma tuttavia, ciò non esclude la necessità di una normativa esaustiva e, in primo luogo, di una lettura più aderente alla ratio della legislazione vigente.

Ritenere, come fa l’orientamento consolidato giurisprudenziale e dottrinale, che l’art. 4 non si riferisca a determinati soggetti, ma a ben determinate attività che siano poste in essere da datori non imprenditori senza fini di lucro, comporta una notevole restrizione della sfera di applicazione della citata norma: ciò in considerazione anche del fatto che difficilmente un ente, persino se diretto al perseguimento di finalità benefiche, può essere “gestito” al di fuori di ogni criterio di economicità o professionalità.

Inoltre, il riferimento non esplicito, fra i requisiti prescritti, alle finalità ideologiche del datore di lavoro, fa sì che sovente sia persa di vista la ragione della deroga normativa alla tutela reale, privilegiando solamente l’aspetto squisitamente dogmatico – formale della natura non imprenditoriale e senza finalità di lucro del datore di lavoro.

Si deve ammettere che l’individuazione della sfera di applicazione della disciplina sulle organizzazioni di tendenza risulta eccessivamente riduttiva e poco coerente con la ratio legis ove riferita ai soli e citati requisiti legali strictu sensu interpretati e senza un riferimento assorbente all’ideologia perseguita.

Si auspica, allora, un pronto intervento legislativo volto a chiarire i dubbi e a disciplinare le attività di “tendenza”, dando il dovuto risalto all’ideologia ed alle particolari finalità perseguite, piuttosto che ad obsoleti estranei criteri economici, ovvero un ravvedimento da parte della Suprema Corte sulla base della semplice constatazione di una realtà peculiare, cui è erroneo riferire giusti criteri applicabili ad altre e diverse situazioni, ma soprattutto è opportuno che la Corte intenda che o una organizzazione persegue i suoi fini ideologici con la necessità di sopravvivere alle spese, oppure non è un’organizzazione di tendenza ma una normale impresa.


BIBLIOGRAFIA

 

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Cass., sez. lav., 16 settembre 1998, n. 09237, in Foro It., 1998, I, 3533

 

Cass., sez. lav., 16 settembre 1998, n. 09237, in Riv. It. dir. lav., 1999, 638, con nota di PIZZOFERRATO A., Il regime del licenziamento nelle organizzazioni di tendenza

 

Cass., sez. lav., 16 settembre 1998, n. 09237, in Giur. It., 1999, 1597, con nota di BELLINI M. L., Non esistono mansioni “neutre” nelle organizzazioni di tendenza

 

Cass., sez. lav., 29 ottobre 1998, n. 10826, in Riv. It. dir. lav., 1999, 644, con nota di PILATI A., Sull’applicabilità della tutela reale a un’attività gestita in forma d’impresa da un’organizzazione di tendenza

 

 

 

 



[1] Il nostro ordinamento, in materia di cessazione del rapporto di lavoro, è andato evolvendosi, fino a dettare un’apposita disciplina, che ha gradualmente trasformato il recesso ad nutum ex art. 2118 c.c., in licenziamento obiettivamente giustificato, introdotto con la legge 15 luglio 1966 n. 604, che ha imposto la c.d. stabilità obbligatoria, predisponendo, poi, accanto ad essa una stabilità reale, introdotta dalla legge 20 maggio 1970 n. 300, (art. 18). La legge n. 108 del 1990 ha modificato sia la disciplina della tutela reale che quella della tutela obbligatoria, estendendo, per lo più, la sfera di applicazione della prima a scapito della seconda, e di questa a scapito dell’art. 2118 c.c..

[2] La norma, infatti, non assicura propriamente la tutela ideologica delle tradizionali organizzazioni di tendenza, finendo per esaurirsi in un precetto destinato a garantire la protezione economica di alcune organizzazioni meritevoli di tutela in ragione della loro struttura organizzativa e delle finalità dalle stesse perseguite.

[3] Si veda F. SANTONI, Le organizzazioni di tendenza e i rapporti di lavoro, Milano, 1983; I rapporti di lavoro nelle organizzazioni di tendenza a carattere religioso e confessionale, in Dir. Lav., 1988, I, pag. 562; M. PEDRAZZOLI, Aziende di tendenza, in Digesto II, Sez. Comm., Torino, 1987, pag. 107; Tutela della tendenza e “Tendenzschutz”, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 1987, pag. 749; M.G. MATTAROLO, Il rapporto di lavoro subordinato nelle organizzazioni di tendenza, Padova, 1983; F.J. CALVO ALLEGO, Alcune riflessioni sul concetto di organizzazione di tendenza e sulla costituzionalità dell’art. 4, legge 108/90, in Riv. Giur. Lav., 1994, pag. 265.

[4] Cfr. , a titolo di esempio, pret. Bologna 30 dicembre 1974, in Giur. It., 1975; I, 2, col. 894 con nota di A. De Sanctis Ricciardone; Pret. Napoli 1 febbraio 1980, in Riv. Giur. Lav., 1980, II, pag. 1093; Trib. Firenze 28 febbraio 1992, in Foro It., 1992, I, col. 2247; Pret. Roma 24 giugno 1993, in Giur. Lav. Lazio, 1993, pag. 81.

[5] Vedi Corte cost. 29 dicembre 1972, n. 195, in Foro It., 1973, I, col 6; Corte cost. 18 ottobre 1979, n. 117, in Giur. Cost., 1979, pag. 816, e Corte cost. 26 luglio 1988, n. 914, in Foro It., 1989, I, col. 1333 con nota di N. Colaianni.

[6] In particolare, la questione delle organizzazioni di tendenza si è posta soprattutto in relazione alle scuole private cattoliche gestite da enti o ordini religiosi; in esse il conflitto fra libertà di insegnamento del docente, lavoratore dipendente, e libertà di insegnamento dell’istituto, datore di lavoro, intesa come possibilità di costituire scuole caratterizzate culturalmente da una particolare impostazione religiosa; libertà entrambe garantite dall’art. 33 Cost., e alle quali si collega anche la libertà dei genitori di scegliere per i propri figli l’educazione (art. 30 Cost.). Si veda in proposito M. MARIANI, Considerazioni sul licenziamento del dipendente di una scuola privata religiosa, in Riv. It. Dir. Lav., 1992, II, pag. 266; V. CRISAFULLI, La scuola nella Costituzione, in Riv. Trim. Dir. Pubb., 1956, pag. 54 e segg...

[7] G. PERA, Le organizzazioni di tendenza nella legge sui licenziamenti, in Riv. It. Dir. Lav., 1991, I, 455; F.J. CALVO ALLEGO op. cit..

[8] Ad un’attenta lettura della disposizione si può, però, arrivare alla conclusione che il legislatore si sia discostato dal suo obiettivo primario, giacché circoscrivendo l’ambito di non applicazione della tutela reale a quelle organizzazioni che perseguano le finalità ideologiche in assenza di una struttura imprenditoriale e senza scopo di lucro, si è trascurato di valutare che anche una struttura che svolga la propria attività in forma imprenditoriale, ove persegua una c.d. finalità di tendenza, abbia pur sempre interesse ad assicurarsi l’interiore e convinta adesione dei lavoratori all’ideologia praticata, non diversamente da quei datori di lavoro che, mossi dal medesimo fine, svolgano la loro attività senza organizzazione imprenditoriale e senza scopo di lucro.

[9] M. PERSIANI, L’ambito di applicazione della nuova disciplina di reintegrazione nel posto di lavoro, in Dir. Lav., 1991, I, 6; R. ROMEI, in Disciplina dei licenziamenti individuali Commentario a cura di R. De Luca Tamajo; M. D’Antona, Le nuove leggi civili commentate, 1991, 201; G. PERA, op. cit..

[10] si ritiene, infatti, che la “tendenza” sia una caratteristica qualitativa delle mansioni o della prestazione, tale da non mutare la causa contrattuale o da imporre obblighi non rientranti nella fattispecie tipica del contratto di lavoro.

[11] Cfr. AMOROSO, Ammissibilità o meno del licenziamento c.d. ideologico nelle organizzazioni di tendenza, in Foro It., 1992, I, 2155; GIUBBONI, Il matrimonio civile come giusta causa di licenziamento dell’insegnante di scuola cattolica: una decisione non condivisibile, in Giust. Civ., 1992, I, 21; MARIANI, Considerazioni sul licenziamento del dipendente di una scuola privata religiosa, in Riv. It. Dir. Lav., 1992, II, 266.

[12] Ha suscitato non poche perplessità la combinazione tra i primi due requisiti, fortemente contestata da quella parte della dottrina che ritiene essenziale per la configurabilità dell’impresa la sussistenza del fine di lucro.

[13] La lettera della norma comporta l’esclusione dall’ambito di applicazione della disciplina garantistica di cui all’art. 18 Stat. Lav., non già tutte le organizzazioni di tendenza, ma soltanto quelle che non siano imprenditori e non perseguano scopo di lucro.

[14] Cfr. P. MAGNO, Le organizzazioni e le imprese di tendenza nella nuova legge sui licenziamenti, in Dir. Lav., 1991, I, 107; M. TATARELLI, Le organizzazioni di tendenza dopo la legge 11 maggio 1990 n. 108, in Nuovo Dir., 1996, 1012.

[15] P. MAGNO, op. cit., 107; M. TATARELLI, op. cit., 1012.

[16] Cfr. Cass. 11 aprile 1994, n. 3353, in Giur. It., 1994, I, 1, 1425; Trib. Roma 16 ottobre 1996, in Nuovo dir., 1996, 1007; Cass. 14 giugno 1994, n. 5766, in Mass., 1994. Si veda per la dottrina: G. NICOLINI, Licenziare nelle organizzazioni di tendenza, in Dir. Prat. Lav., 1992, n. 38, 2558; P. OLIVELLI, Le organizzazioni di tendenza e la Cassazione, in Arg. Dir. Lav., 1996, 243.

Si ritiene importante accennare alla sentenza delle Sezioni Unite, n. 3353 del 1994, con la quale, discostandosi da quanto affermato in sentenze dalla Sezione lavoro, le S.U. hanno riconosciuto carattere imprenditoriale all’attività di gestione di istituti scolastici ed hanno ritenuto irrilevanti la qualità di congregazione religiosa propria del gestore (Istituto “Mater Dei”), nonché la fruizione da parte di questo di contributi pubblici, argomentando che nella fattispecie l’istituto religioso veniva in considerazione non quale congregazione che svolgeva un’attività di religione e di culto, ma quale ente che gestiva una scuola privata con organizzazione di impresa e con scopo di lucro.

[17] Difatti, le imprese indicate ai nn. 3, 4 e 5 non sarebbero altro che specificazioni delle prime due, e la loro menzione a parte è specificata soltanto per l’importanza dei rispettivi settori economici: Cfr. Cass. 1753/85, Foro It., Rep. 1985, voce Previdenza sociale, n. 432, 2; Cass. 4162/84, id., Rep. 1984, voce cit., n. 388.

[18] La qualificazione di impresa, con le dimensioni di cui all’art. 35 della legge n. 300 del 1970, si appalesa importante ai fini dell’individuazione della normativa sui licenziamenti.

[19] Secondo un orientamento prevalente, esso andrebbe inteso non nel suo significato tecnico-economico e, cioè, quale attività rivolta alla trasformazione della materia, bensì in senso molto ampio, ossia come ogni attività tesa alla produzione di beni, purché diversa da quella agricola.

[20] Cfr. Cass. 237/85, Foro It., Rep. 1985, voce Lavoro (rapporto), n. 1246.

[21] Cfr. Cass. 16 settembre 1998, n. 9237, in For. It., 1998, I, 3533. In tale pronuncia la Suprema Corte, dopo aver identificato la natura “non imprenditoriale” del datore di lavoro, richiesta dall’art. 4, primo comma, della l. n. 108/1990, nell’assenza dei requisiti previsti dall’art. 2082 c.c., ha ribadito che l’economicità dell’impresa va intesa come fatto oggettivo, nel senso che è imprenditore chi oggettivamente produce ricchezza nei termini indicati dalla norma codicistica, anche se non ha scopo di lucro personale e se destina i proventi a terzi.

[22] Cfr. M. PERSIANI, op. cit., 7; M. TATARELLI, op. cit., 1013; Pret. Roma 10 ottobre 1990, in Dir. Lav., 1991, II, 155.

[23] La giurisprudenza di merito ha ribadito che “la destinazione e l’uso del denaro ricavato dall’esercizio dell’impresa rappresenta un elemento estraneo e successivo al momento dello svolgimento dell’attività economica”. Cit. Pret. Roma 10 ottobre 1990, in Nuovo Dir., 1991, 171.

[24] Cfr. P. MAGNO, op. cit., 108; F.J. CALVO ALLEGO, op. cit., 274.

[25] Cfr. SANDULLI-VALLEBONA-PISANI, La nuova disciplina dei licenziamenti individuali, Padova, 1990, 27; G. AMOROSO e V. DI CERBO, Commentario allo statuto dei lavoratori e alla normativa sui licenziamenti, Giuffrè, 802; S. FATONE, Organizzazioni di tendenza ed attività imprenditoriale: tutela del lavoratore illegittimamente licenziato, in Giur. It., 1994, I, 1, 1427; M. PERSIANI, op. cit., 6; M. TATARELLI, op. cit., 1014; R. ROMEI, op. cit., 201; F.J. CALVO ALLEGO, op. cit., 275.

[26] Si possono annoverare tra gli enti che svolgono attività politica, oltre ai partiti politici in senso stretto, anche tutte quelle organizzazioni che perseguono fini politici in senso lato, giacché genericamente tesi alla formazione e all’espressione della volontà popolare nell’assetto pubblico-sociale, quali le associazioni  ecologiche o quelle dei consumatori.

[27] Svolgono attività sindacale tutti gli organismi che possono definirsi portatori di interessi collettivi, in quanto rappresentativi di interessi di categoria.

[28] Il discorso è complesso in quanto da più parti è stata sollevata la questione dell’assenza di ideologia in senso proprio in tali attività e del relativo carattere neutro, con la conseguenza che il regime di privilegio di cui all’art. 4 l. n. 108/90 si giustificherebbe solo ove le medesime fossero esercitate congiuntamente al perseguimento di una determinata e specifica finalità ideologica; si veda per questo orientamento G. AMOROSO – V. DI CERBO, op. cit., 803; G. PERA, op. cit., 469; M. TATARELLI, op. cit., 1014. Secondo altra parte della dottrina, invece, in quest’ambito rientrerebbe qualsiasi tipo di istituzione culturale, come musei, scuole, radio, televisione, giornali, riviste, ecc. Per questo orientamento minoritario: P. MAGNO, op. cit., 110; F.J. CALVO ALLEGO, op. cit., 275.

[29] La religione ed il culto sono comprensivi di ogni attività inerente alla professione di fede, ed al complesso dei relativi riti. Non si comprende tuttavia la ragione dell’omissione legislativa nei riguardi delle associazioni che svolgono attività di beneficenza e di assistenza, la cui natura, sempre che non siano organizzate in forma imprenditoriale, giustificherebbe più che mai l’esclusione dalla disciplina vincolistica ex art. 18 Stat. Lav. D’altro canto, proprio perché la classificazione di cui all’art. 4 l. n. 108/90 fa esplicito riferimento all’attività svolta, in ragione della sua finalità, non sembra si possa colmare questa dimenticanza del legislatore inserendo tali attività in una delle suddette categorie, a meno che non ne possiedano gli specifici connotati. In altri termini, non può certo ampliarsi il concetto di attività religiosa fino a farvi rientrare, ad esempio, la gestione di una casa di cura, per il solo fatto che questa sia affidata ad un ente ecclesiastico, se il fine di tale struttura è solo quello di garantire assistenza e non anche di praticare e diffondere la fede religiosa.

[30] L’EFAL resistette, sostenendo che il recesso intimato al ricorrente non aveva carattere disciplinare, ma era stato motivato da giustificato motivo soggettivo, in relazione all’incompetenza dello stesso ricorrente all’insegnamento dell’informatica teorica, incompetenza, peraltro, contestata nel corso del 1990-91.

[31] Il Tribunale, infatti, ha richiamato l’indirizzo di Cass. S.U. 18 maggio 1994, n. 4844, ovvero l’orientamento che, nell’ipotesi, ritiene il licenziamento ingiustificato ma non affetto da nullità, con la conseguente necessità di procedere alla individuazione della tutela (reale, obbligatoria o semplicemente ex art. 2118 c.c.) in concreto applicabile, in relazione ai diversi presupposti e alle diverse condizioni, per ciascuna di esse, fissate dalla legge.

[32] Distinzione questa che ove prevista – o comunque ipotizzabile – importerebbe la necessità di un distinguo sia sotto il profilo sostanziale del recesso, in termini di valutazione della relativa giustificatezza, sia conseguentemente sotto il profilo sanzionatorio ai fini dell’applicabilità o meno dell’art. 4 l. n.108/90.

[33] Cfr. PERA, Le organizzazioni di tendenza nella legge sui licenziamenti, in Riv. It. Dir. Lav., 1991, I, 455;FATONE, Organizzazioni di tendenza ed attività imprenditoriale: tutela di lavoratori illegittimamente licenziati, in Giur. It., 1994, I, 1, 1426;  PERSIANI, L’ambito di applicazione della nuova disciplina della reintegrazione nel posto di lavoro, in Dir. Lav., 1991, I, 3.

[34] Si può, quindi, ritenere prevalente la tesi della necessaria condivisione da parte di tutti i dipendenti delle scelte di valore operate dall’istituto o ente cui appartengono, senza distinzione fra lavoratori che svolgono mansioni funzionali alle finalità ideologiche dell’ente e lavoratori che, invece, dato l’esiguo contenuto professionale o l’elevata specializzazione tecnica della prestazione resa, svolgono mansioni “neutre” rispetto alla tendenza dell’ente.

[35] In dottrina è stato pur anche rilevato come il problema del licenziamento nelle organizzazioni di tendenza sia strettamente collegato a quello, più generale, del campo di applicazione della stessa disciplina, nel cui ambito già prima della legge n. 108/90 era dibattuta la questione dell’esclusione dei datori di lavoro non imprenditori: cfr., per tutti, SANTONI, Licenziamenti ed organizzazioni di tendenza, in Mass. Giur. Lav., 1988, 124.

[36] V. Cass. 16 giugno 1994, n. 5832,  Riv. Dir. Lav., 1995, II, 379, con nota di F. SANTONI, Libertà nella scuola. Interessi religiosi e potere di licenziamento nelle organizzazioni di tendenza; Cass. 8 luglio 1997, n. 6191, Mass. Giur. Civ., 1997, fasc. 7.

[37] Tale opinione si rifà ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale la “tendenza”  oggetto di tutela è quella insita nell’attività svolta dall’ente: con la conseguenza che la legittimità del licenziamento per dissenso ideologico dovrebbe configurarsi solo in relazione a comportamenti posti in essere da prestatori di lavoro svolgenti attività che caratterizzano la tendenza.

[38] Si veda P. RULLINI, Sull’applicabilità della tutela reale nelle organizzazioni di tendenza: a proposito del requisito del fine di lucro, Riv. Dir. Lav., 1997, II, 848.

[39] Cfr. G. PERA, Le organizzazioni di tendenza nella legge sui licenziamenti, cit., 1991, I, 462. L’Autore afferma che “ove partiti, sindacati, confessioni diano corso, come possibile, ad attività lucrative, per queste diverse attività non vale l’esenzione dell’applicabilità dell’art. 18 St. Lav., senza che al riguardo assuma rilievo, data l’oggettiva formulazione della norma, il fatto che i profitti delle attività lucrative siano destinati al finanziamento delle attività poste in essere per il conseguimento dei fini istituzionalmente non prosaici”.

 

 

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