PROCESSO PER L'IMPUTATO MINORENNE Il vigente sistema normativo penale italiano prevede che tutti i reati commessi da soggetti che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età vengano giudicati da organi specifici, con procedimenti diversi da quelli ordinari e con l'applicazione di pene della stessa specie più lievi. In altri sistemi di diritto continentale, invece, il legislatore si è spinto oltre prevendendo addirittura pene di specie diversa. Riguardo il sistema italiano, comunque, va precisato che il tribunale per i minorenni si compone di un Organo Giudicante sempre collegiale, il quale è composto da da due magistrati togati (uno d'appello, che funge da presidente del collegio, e uno di tribunale) e da due giudici onorari (membri laici), un uomo e una donna, benemeriti dell'assistenza sociale; le funzioni di Pubblico Ministero sono svolte in primo grado dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e tale ufficio si avvale di una sezione specializzata di Polizia Giudiziaria il cui personale è dotato di specifiche attitudini e preparazione. Il processo per l'imputato minorenne segue i seguenti principi guida: la preminente finalità rieducativa del minore; la minima offensività del processo a carico del minore; la rigida tutela della personalità e della riservatezza del minorenne. |
Queste finalità vengono perseguite dalla specifica disciplina (v. D.P.R. 448/1998) con alcuni correttivi che prevalgono sulla procedura penale ordinaria quali l'istituto della irrilevanza del fatto, che permette il proscioglimento con sentenza di non luogo a procedere, la non applicabilità della discplina sulla evasione, lo svolgimento delle udienze dibattimentali a porte chiuse, il divieto di pubblicare o divulgare notizie o immagini del minorenne, la predisposizione di uno speciale casellario giudiziale, e la cosiddetta messa alla prova del minorenne, che in caso di esito positivo ha un effetto di estinzione del reato.
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