TIPI DI PENE PENALI ESISTENTI La pena nel diritto penale può definirsi nel modo seguente: la sofferenza comminata dalla legge e irrogata dall'Autorità giudiziaria mediante processo a colui che viola un comando della legge medesima. La dottrina si è soffermarta molto sulla funzione della pena; essenzialmente si può affermare che la pena ha una funzione di repressione ed una di prevenzione. I caratteri della pena, invece, sono i seguenti: 1) personalità, la pena è personale, cioè colpisce soltanto l'autore del reato (cfr. Art. 27 Cost.); 2) legalità, in altre parole l'applicazione della pena è rigorosamente disciplinata dalla legge (si ricordino i brocardi latini nullum crimen sine lege e nulla poena sine lege); 3) proporzionalità, in altre parole la pena è proporzionata al reato commesso; 4) inderogabilità della pena, anche se questo carattere è di fatto venuto meno a causa delle numerose deroghe previste dalla legge, tra cui la liberazione condizionale (art. 176 c.p.), la sospensione condizionale (art. 163 c.p.), il perdono giudiziale (art. 169 c.p.) ed altre. Nel nostro ordinamento le pene seguono una classificazione rigidamente strutturata: innanzitutto, esse si distinguono in principali e secondarie; in secondo luogo si distinguono le pene per i delitti e quelle per le contravvenzioni (v. differenze tra delitti e contravvenzioni); infine |
vi è la distinzione tra le pene restrittive della libertà personale e quelle pecuniarie. Le pene principali per i delitti sono (art. 17 c.p.): l'ergastolo; la reclusione; la multa. Le pene accessorie per i delitti sono (art. 19 c.p.): l'interdizione dai pubblici uffici; l'interdizione da una professione o da un'arte; l'interdizione legale; l'interdizione dagli uffici direttivi delle perone giuridiche e delle imprese; l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro; la decadenza o la sosponsione dall'esercizio della potestà dei genitori. Le pene principali per le contravvenzioni sono (art. 17 c.p.): l'arresto; l'ammenda. Le pene accessorie per le contravvenzioni sono (art. 19 c.p.): la sospensione dell'esercizio di una professione o di un'arte; la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Comune ai delitti ed alle contravvenzioni è la pena accessoria della pubblicazione della sentenza penale di condanna. Sono restrittive della libertà personale le seguenti pene principali: ergastolo, reclusione, arresto; mentre sono pecuniarie le seguenti: multa, ammenda. |
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